1. Contratti pubblici – Concessioni per realizzazione e gestione reti gas – Proroga ex lege
 
2. Contratti pubblici – Concessioni per realizzazione e gestione reti gas – Proroga ex lege – Ius superveniens alla proposizione del ricorso  – Effetti 

1. La proroga dei termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e gestione di distribuzione di gas introdotta dall’art.23 comma 4 del D.L. n. 273 del 2005 convertito con L. n. 51 del 2006, ha effetto immediato sui rapporti concessori in corso senza che occorra l’interposizione di atti amministrativi, operando la stessa ex lege, ovvero alla stregua di una legge – provvedimento. 


2. La proroga dei termini di durata delle concessioni ed affidamenti relativi al servizio di distribuzione di gas nel territorio comunale introdotta dall’art.23 comma 4 del D.L. n. 273 del 2005 convertito con L. n. 51 del 2006 – che ha prolungato tutti i rapporti concessori in essere alla sua entrata in vigore sino al 20 giugno 2012, determina  il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso promosso per il mantenimento della concessione stessa sino alla naturale scadenza o, comunque per l’ottenimento di congruo periodo transitorio per l’ammortamento degli investimenti effettuati, nelle more della liberalizzazione del settore. 

N. 00489/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2006, proposto da: 
Società  Italiana per il Gas per Azioni (Italgas s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cocozza, con domicilio eletto in Bari, via Matteotti,16, presso V. Turaccio; 

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Fabiano Amati, con domicilio eletto presso Fabiano Amati, in Bari, via A. Gimma, 147; 

per l’annullamento
– della deliberazione n. 48 del 25.11.2005 del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia, con la quale si dispone: a) di comunicare alla Italgas la fine del servizio di gestione della distribuzione del gas cittadino alla data del 31.12.2005; b) di richiedere alla società  la redazione dello stato di consistenza della rete gas; c) di predisporre gli atti per la nuova gara; d) di richiedere alla Italgas il corrispettivo tariffario relativo alla quota parte degli ammortamenti degli investimenti pubblici posti in essere, nonchè agli ampliamenti realizzati a carico dell’utenza;
– della conseguente nota prot. 19139 del 28.12.2005 con cui il Sindaco comunica le decisioni adottate dal Consiglio comunale e invita la Italgas a produrre entro il termine di trenta giorni lo stato di consistenza;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata il 21 dicembre 2011, con la quale parte ricorrente domanda al Collegio ogni valutazione in ordine alla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, in relazione alla sopravvenuta del. C.C. n. 27 del 28 settembre 2007, nonchè al sopravvenuto art. 23 D.L. 273/2005;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 i difensori avv.ti Emilio Reboli, per delega dell’avv. Vincenzo Cocozza, e Federico Rutigliano, per delega dell’avv. Fabiano Amati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che con il ricorso in epigrafe, la società  ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione C.C. di San Ferdinando di Puglia n. 48 del 25 novembre 2005, con la quale si è disposta la cessazione anticipata del rapporto di concessione del servizio di gestione della distribuzione del gas cittadino alla data del 31 dicembre 2005, in virtù dell’art. 15 commi 5 e 7 D.Lgs. 164/2000, come integrato dall’art. 1 comma 69 L. 239/2004, deducendo articolate censure sia di violazione di legge che di eccesso di potere sotto diversi profili;
– che oltre all’azione di annullamento, ha proposto azione di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito;
– che la società  ricorrente, in qualità  di concessionario del servizio con naturale scadenza al 30 novembre 2013, contesta l’interpretazione seguita dall’Amministrazione comunale in merito all’applicazione della normativa di riferimento, che invece, a suo dire, richiederebbe quantomeno la salvaguardia dell’aspettativa di cui è titolare, richiamandosi a pronunce del Consiglio di Stato;
– che con istanza depositata il 21 dicembre 2011, la difesa della ricorrente domanda al Collegio ogni valutazione in ordine alla permanenza dell’interesse alla decisione, in relazione alla sopravvenuta del. C.C. n. 27 del 28 settembre 2007, nonchè al sopravvenuto art. 23 D.L. 273/2005 convertito in L. 51/2006, con contestuale richiesta di condanna per le spese di lite;
– che all’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
RITENUTO:
– che il sopravvenuto art. 23 comma 4 D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con L. 51/2006, ha effettivamente prorogato i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione di distribuzione di gas fino al dodicesimo anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, per tutte le concessioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2005 (T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 febbraio 2006, n. 131; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 13 giugno 2006, n. 1740);
– che tale proroga ex lege, alla stregua di una vera e propria “legge-provvedimento”, ha effetto immediato sui rapporti concessori in corso, senza che occorra l’interposizione di atti amministrativi (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 13 giugno 2006, n. 1740) con l’effetto, nella fattispecie per cui è causa, della proroga sino alla data 20 giugno 2012;
– che di tale effetto automatico sui rapporti concessori in corso e conseguente inefficacia della precedente deliberazione C.C. n. 48/05 impugnata, è consapevole lo stesso Comune resistente, come esplicitato nella delibera C.C. 28 settembre 2007 n. 27 depositata in giudizio, avente ad oggetto la revoca della deliberazione C.C. 48/2005, seppur espressamente condizionata alla definizione bonaria del contenzioso in esame, nonchè all’ampliamento della rete distributiva nel territorio comunale;
– che il citato ius superveniens, nel prorogare comunque il rapporto concessorio sino al 20 giugno 2012, in uno con la sopravvenuta (pur condizionata) del. C.C. 27/2007, determina il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, essendo satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, consistente, nella fattispecie, nel mantenimento della concessione in essere sino alla naturale scadenza o, comunque, nell’ottenimento di congruo periodo transitorio per l’ammortamento degli investimenti effettuati, nelle more della liberalizzazione del settore ;
– che, pertanto, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, va dichiarata la parziale improcedibilità  del ricorso quanto alla domanda di annullamento, per sopravvenuto difetto di interesse;
– che deve invece respingersi la congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno, poichè del tutto generica e completamente priva della allegazione sul piano probatorio degli elementi costitutivi, tra cui in primis la stessa esistenza del danno, di cui è pacificamente onerato ex art. 2697 c.c. il soggetto che asserisca tale lesione (ex multisConsiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2819);
– che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, in considerazione sia della revoca, seppur condizionata, del provvedimento impugnato, sia della obiettiva difficoltà  delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– dichiara improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse;
– respinge la domanda di condanna risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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