1. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale – Violazione tributaria definitivamente accertata – Applicabilità del D.L. 70/2011 alle gare bandite prima del 14 maggio 2011 – Esclusione
2. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale – Violazione tributaria definitivamente accertata – Caratteristiche
3. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale -Violazione tributaria definitivamente accertata – Sanatoria – Rilevanza – Limiti
4. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale -Violazione tributaria definitivamente accertata – Modesta entità – Irrilevanza – Ragioni
5. Leggi, decreti e regolamenti – Contratti pubblici – Pregiudiziale comunitaria – art. 38 co 1, lett. g) del D. Lgs. 163/06 – Manifesta infondatezza
6. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 – Non veridicità – Esclusione – Legittimità
1. Ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. g), del Codice degli appalti, sono esclusi dalle procedure di affidamento della concessione e degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture i concorrenti che abbiano commesso “violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”). La modifica di questo requisito di ordine generale introdotta con il D.L. 70/2011 (il cui art. 4 comma 2 lett. b, punto 1.5 ha aggiunto dopo il termine “violazioni” l’aggettivo “gravi”) non si applica alle procedure concorsuali bandite prima del 14 maggio 2011.
2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, deve ritenersi “definitivamente accertata” la violazione di un obbligo tributario conseguente ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile, non rilevando, all’uopo, l’eventuale presentazione all’Amministrazione finanziaria di un’istanza di autotutela da parte dell’interessato.
3. Riguardo al requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, l’eventuale regolarizzazione mediante condoni o sanatorie fiscali della violazione dell’obbligo tributario può avere rilievo in quanto intervenga entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, non potendo il giudice amministrativo sindacare, in via incidentale, la sussistenza del credito tributario e dovendo limitarsi al riscontro oggettivo della sussistenza della violazione e della sua incontestabilità .
4. Riguardo al requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, è del tutto ininfluente la modestia dell’entità del debito definitivamente accertato a carico del concorrente alla gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione.
5. La norma dell’art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 è conforme a quella dell’art. 45 direttiva 2004/18/CE, considerando che quest’ultima, prevedendo che il concorrente alla gara pubblica debba essere in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse del Paese d’appartenenza opera un rinvio dinamico alla disciplina dei singoli Stati membri, da esercitarsi nel consueto limite della proporzionalità , a tutela dell’interesse pubblico in ordine alla affidabilità dell’offerta e alla esecuzione del contratto, oltre che alla correttezza e serietà del concorrente.
6. àˆ onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di appalto pubblico indicare in sede di domanda di partecipazione tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo; quanto alla dichiarazione concernente la regolarità fiscale, l’eventuale presenza di pendenze a proprio carico deve essere indicata nella domanda, ivi compresa la presentazione di istanze di sanatoria, pena la legittima esclusione del concorrente dalla gara.
N. 00491/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2011, proposto da:
Società 5+1AA, Agenzia di Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s. r. l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con HC Hospital Consulting s. p. a., Advenco Ingegneria s. r. l. e dott. Geol. Carlo Tersigni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Bagnoli e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il primo, in Bari, via Dante, 25;
contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, via Abate Gimma, 147;
nei confronti di
Mirizzi Architetti Associati, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti con Studio associato Magnanimo & C., arch. Nicola Di Stefano, geol. Vito Specchio ed ing. Nicola Selvarolo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– della determinazione del dirigente Settore Lavori pubblici del Comune di Andria n. 2679 del 16 novembre 2010 (prot. 112/LL.PP. del 16 novembre 2010), avente ad oggetto revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti del costituendo raggruppamento tra 5+1AA s.r.l. e HC Hospital Consulting s.p.a., Advenco Ingegneria s.r.l. e Geol. Tersigni Carlo e contestuale aggiudicazione in via definitiva al costituendo raggruppamento Mirizzi Architetti Associati, Studio Associato Magnanimo & C. con arch. Di Stefano Nicola, geol. Specchio Vito, arch. Cimino Giuseppe, arch. Ruggieri Roberta e ing. Selvarolo Nicola, relativa all’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori per la realizzazione di Piazza Mercato e Ludoteca a servizio del quartiere San Valentino, comunicata ai ricorrenti con nota del Comune di Andria, prot. 103202 del 25 novembre 2010, conosciuta in data 30 novembre 2010, parimenti gravata;
– nonchè di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, nessuno escluso;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia dello sconosciuto contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Andria e il raggruppamento Mirizzi Architetti Associati con Studio Associato Magnanimo & C., arch. Di Stefano Nicola, geol. Specchio Vito, arch. Cimino Giuseppe, arch. Ruggieri Roberta e ing. Selvarolo Nicola;
e per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata:
– in via principale, al risarcimento in forma specifica attraverso il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto ovvero all’occorrenza anche attraverso il subentro dei ricorrenti nel contratto stipulato tra il Comune di Andria ed il citato raggruppamento;
– in via subordinata, anche ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 104/2010, all’integrale risarcimento per equivalente dei danni ingiustamente arrecati ai ricorrenti con gli illegittimi provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 i difensori avv.ti Silvio Giancaspro, per delega dell’avv. Alberto Bagnoli e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato il 29 luglio 2009, il Comune di Andria ha indetto una procedura di gara di tipo aperto per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, volto alla realizzazione di una piazza, del mercato e di una ludoteca a servizio del quartiere comunale San Valentino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m., con importo a base di gara pari ad euro 418.044,40.
La stazione appaltante, con verbale redatto dalla commissione di gara in data 15 marzo 2010, ha aggiudicato in via provvisoria l’incarico in favore del raggruppamento temporaneo odierno ricorrente, avendo questo proposto un ribasso del 42,11 % con soluzione progettuale ritenuta innovativa e funzionale.
Effettuate le verifiche conseguenti in ordine alla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’Amministrazione, con determinazione del dirigente Settore lavori pubblici n. 2679 del 16 novembre 2010, ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione del raggruppamento ricorrente e alla conseguente aggiudicazione definitiva nei confronti del raggruppamento controinteressato.
A giustificazione della disposta revoca, l’Amministrazione ha evidenziato che all’esito delle verifiche effettuate, risultava a carico del dott. Carlo Tersigni l’irregolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, giusta attestazione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, a tale data risultava una pendenza di 471,78 euro, saldata definitivamente soltanto il 29 dicembre 2009.
La società di professionisti ricorrente, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con HC Hospital Consulting s.p.a., Advenco Ingegneria s.r.l., e dott. Carlo Tersigni, ha impugnato la suddetta determinazione 2679/2010, deducendo censure così riassumibili:
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), D.Lgs. 163/2006, difetto assoluto di presupposto:
– l’entità della violazione sarebbe veramente irrisoria, come meglio precisato nella censura sub III e non avrebbe neppure valenza tributaria, come invece imposto dalla lett. g), trattandosi di debito a titolo unicamente di “sanzioni ed interessi” in relazione a presunta erronea determinazione dell’acconto i.v.a.;
– risulterebbe carente lo stesso presupposto tipico della “definitività ” della violazione, atteso che il dott. Tersigni si era tempestivamente attivato in data 24 febbraio 2009 per presentare istanza di annullamento in autotutela della relativa cartella di pagamento, senza ricevere alcuna risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
II) violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 3 L. 241/90 e 2 D.Lgs. 163/2006, difetto di motivazione, violazione del principio della par condicio:
– il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguato supporto motivazionale, senza contare poi l’evidente disparità di trattamento nei confronti dei componenti del raggruppamento controinteressato, risultante privo del requisito della regolarità fiscale;
III) violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 45 direttiva 2004/18/CE; difetto di presupposto, illogicità ed ingiustizia manifesta:
– la violazione contestata sarebbe del tutto esigua (471,78 euro poi ridotta in 379,25 euro con sgravio parziale) e comunque priva del connotato della gravità , del tutto inidonea ad incidere negativamente sulla affidabilità e solidità finanziaria del concorrente, con grave violazione del generale principio della tutela della concorrenza;
– secondo giurisprudenza, il requisito dell’assenza di violazione di carattere fiscale andrebbe interpretato in senso teleologico, al di là del tenore letterale della norma, peraltro modificata dal D.L. n. 70/2011 pur non applicabileratione temporis, molto più aderente all’art. 45 della direttiva 2004/18;
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 45 direttiva 2004/18/CE sotto altro profilo, disapplicazione delle norme nazionali contrastanti con il diritto comunitario e, in ulteriore subordine, ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE:
– qualora il requisito della regolarità fiscale fosse interpretato nel senso della rilevanza anche di importi di modesta entità , come nella fattispecie per cui è causa, ne conseguirebbe la disapplicazione per diretto contrasto con l’art. 45 della direttiva comunitaria 2004/18 e, in caso di eventuale dubbio, ne discenderebbe l’inevitabile rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato UE.
Domandava poi parte ricorrente l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento controinteressato ed il relativo subentro, oltre che, in via subordinata, la condanna al risarcimento per equivalente del danno, consistente nel mancato utile conseguito.
Si costituiva il Comune di Andria, controdeducendo in merito alla fondatezza di tutte le censure dedotte, evidenziando in particolare:
– la obiettiva sussistenza in capo alla ricorrente, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, di una violazione fiscale da ritenersi definitiva, non avendo proposto ricorso avverso la relativa cartella di pagamento, con conseguente non veridicità della dichiarazione effettuata in sede di gara, circostanza di per sè rilevante quale causa autonoma di esclusione;
– la non rilevanza ex art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006 dell’entità dell’inadempimento fiscale, a differenza con quanto disposto dal legislatore per le violazioni contributive e previdenziali (38 comma 1 lett. e) ed f) D.Lgs. 163/2006);
– la accertata regolarità fiscale del concorrente Selvarolo secondo le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
– l’insussistenza di contrasto tra l’art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006 e l’art. 45 della Direttiva comunitaria 2004/18, senza pertanto necessità di procedere nè a sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato, nè tantomeno a disapplicazione.
All’esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2011, con ordinanza n.115/2011 veniva respinta l’istanza cautelare, escludendosi la rilevanza della gravità delle violazioni di natura fiscale, così come il denunziato contrasto con l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Questione di diritto dirimente per la decisione della controversia all’esame del Collegio va individuata nella corretta interpretazione del requisito generale inerente la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all’art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006, nel testo vigente alla data di esperimento della gara per cui è causa, il cui bando è stato pubblicato il 29 luglio 2009.
La lex specialis ha infatti espressamente richiesto il possesso, in capo ai partecipanti, dei requisiti di ordine generale o morale di cui all’art. 38 Codice contratti pubblici, il cui primo comma lett g) esclude i concorrenti che abbiano commesso “violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. Preme rilevare la non applicabilità nel presente giudizio del D.L. n. 70/2011 c.d. “sviluppo” entrato in vigore il 14 maggio 2011, applicabile soltanto alle gare bandite dopo tale data (Consiglio di Stato, sez V, ord. 12 ottobre 2010, n. 4497) il cui art. 4 comma 2 lett b) punto 1.5 ha aggiunto dopo il termine “violazioni” la parola “gravi.”
Dalla documentazione versata in giudizio ed in particolare dalle attestazioni dell’Agenzia delle Entrate Roma 6 (note del 3 giugno, 19 luglio e 14 ottobre 2010) emerge alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (21 ottobre 2009) la sussistenza di un debito di euro 471,78, definitivamente saldato solamente in data 29 dicembre 2009. Più precisamente, parte ricorrente ha poi depositato cartella esattoriale da cui emerge l’ascrivibilità della irregolarità fiscale a sanzioni ed interessi relativamente ad erroneo calcolo dell’acconto IVA dovuto.
In data 24 febbraio 2009, il dott. Tersigni attivava con propria istanza il procedimento di annullamento in autotutela della cartella esattoriale, tutt’ora pendente, senza tuttavia impugnarla mediante rituale ricorso alla competente commissione tributaria, nè ottenendo eventuale sanatoria fiscale entro il termine di presentazione delle offerte.
Ritiene il Collegio la piena legittimità dell’impugnata esclusione per violazione di natura fiscale, da ritenersi “definitivamente accertata”, ed indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla gravità , requisito quest’ultimo non contemplato dall’art. 38 comma 1 lett g) nel testo pro tempore vigente.
2.2. Innanzitutto, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, è irrilevante come l’inadempimento dell’obbligazione tributaria sia riferita a sole “sanzioni ed interessi” e non già ad “imposte o tasse”, essendo il debito per interessi chiaramente accessorio rispetto all’obbligazione principale (ex multis Cassazione Sezioni Unite, 10 dicembre 2009, n. 25790; id., 21 dicembre 1996 n. 11483) e condividendone pertanto la natura tributaria ai fini del requisito soggettivo di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici.
Analoghe considerazioni valgono per l’obbligazione di pagamento somme a titolo di sanzione amministrativa, se, come nella fattispecie, la sanzione consegue alla violazione di disposizioni tributarie, circostanza che peraltro giustifica la stessa giurisdizione, al riguardo, delle commissioni tributarie (Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 marzo 2009, n. 7580) circoscritta a controversie stricto sensu tributarie (Corte Cost. sent. n.130/2008).
2.3. Quanto al profilo della definitività , non risulta che l’interessato abbia mai concretamente contestato, nelle competenti sedi contenziose, la pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, diretta al pagamento del tributo. Al contrario, parte ricorrente riferisce di avere provveduto, successivamente, al pagamento della somma richiesta, prestando sostanziale acquiescenza alla richiesta di pagamento.
Orbene, nel caso di specie, l’inadempimento dell’obbligazione tributaria deve ritenersi sussistente e “definitivamente accertato”, posto che il debito tributario risulta ritualmente iscritto anche al ruolo esecutivo. Al riguardo, è sufficiente osservare che per giurisprudenza assolutamente consolidata, la definitività dell’accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556; id. sez. V 20 aprile 2010, n.2213; id. sez. VI 27 febbraio 2008, n.716; T.A.R. Sicilia, Catania sez. IV 21 febbraio 2011, n.420) con la precisazione che l’eventuale regolarizzazione mediante condoni o sanatorie fiscali deve intervenire entro e non oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV 21 febbraio 2011, n.420).
La mera presentazione di istanza di annullamento in autotutela – in disparte la questione se in materia tributaria sussista o meno a carico dell’Amministrazione finanziaria un obbligo giuridico di provvedere tutelabile (in senso favorevole T.A.R. Toscana, sez I, 22 ottobre 1999, n. 767) – non preclude la definitività dell’atto tributario lesivo, la cui contestazione deve essere ritualmente proposta entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 c. 1 D.Lgs. 546/92.
Pertanto, il tardivo pagamento effettuato dal ricorrente (29 dicembre 2009) non fa venire meno l’accertata carenza del prescritto requisito soggettivo della regolarità fiscale, non potendo il giudice amministrativo sindacare, in via incidentale, la sussistenza del credito tributario, dovendosi limitarsi al riscontro oggettivo della sussistenza della violazione e della sua incontestabilità (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556).
2.4. Quanto poi alla contestata carenza dell’elemento della gravità della violazione, non ignora il Collegio che in merito alla questione della rilevanza o meno dell’entità della violazione tributaria in riferimento al requisito soggettivo di cui all’art. 38 comma primo lett g) Codice Contratti, sia sorto in giurisprudenza un obiettivo contrasto.
Infatti, secondo una prima tesi invocata da parte ricorrente ed invalsa sia presso il giudice d’appello che di prime cure, “isolate omissioni di scarso rilievo, in quanto inidonee ad incidere negativamente sull’affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa, non possono giustificare la grave conseguenza dell’esclusione da una pubblica gara, dovendo pertanto la stazione appaltante, di volta in volta, accertare in concreto la rilevanza della violazione”( ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 11 agosto 2009, n. 4928; T.A.R. Trentino Alto Adige 23 settembre 2008, n. 231; T.A.R. Sicilia Catania sez. I 25 novembre 2009, n. 1984; T.A.R. Veneto, sez. I 27 gennaio 2011, n. 115).
Secondo invece altra opzione interpretativa, aderente al contenuto letterale della norma, è del tutto ininfluente la modestia dell’entità del debito definitivamente accertato, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556; id. sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6325; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 8 giugno 2011, n.845). La norma dispone infatti che sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche coloro che “hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte …”; dunque ogni violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito all’Amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacchè tale valutazione – diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) D.Lgs. n. 163/2006 – è stata evidentemente effettuata dal legislatore in ragione dello scopo della norma, tesa a garantire non solo l’affidabilità dell’offerta e nell’esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente.
Ritiene il Collegio preferibile quest’ultimo orientamento, in quanto fedele al chiaro significato letterale della legge – canone ermeneutico comunque primario ai sensi dell’art. 12 preleggi – a conferma peraltro di specifici precedenti della Sezione (sent. 8 giugno 2011, n. 845) a nulla rilevando, per la fattispecie per cui è causa, le modifiche intervenute per effetto del D.L. n. 70/2011, convertito con l. n.106/2011, inapplicabile nel presente giudizio ratione temporis, trattandosi di gara bandita (e anche aggiudicata) prima della relativa entrata in vigore (14 maggio 2011).
Lo ius superveniens di cui al citato Decreto-Legge – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – può invero viepiù avvalorare la tesi seguita dal Collegio, poichè l’inserimento del requisito della “gravità ,” accanto a quello confermato della “definitività ” della violazione fiscale, costituisce indiretta conferma della non rilevanza dell’entità dell’inadempimento tributario per tutti gli affidamenti effettuati rectius banditi durante il regime normativo precedente, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di elevare la mera regolarità fiscale, definitivamente accertata, a requisito soggettivo di partecipazione.
2.5. Sul punto non può nemmeno condividersi la dedotta censura di violazione dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE.
Infatti, l’art. 45 comma 2 lett f) in questione prevede come causa di esclusione facoltativa per gli Stati membri l’irregolarità “con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice”, senza in alcun modo dare rilievo alla gravità della violazione, e operando comunque un rinvio dinamico alla disciplina dei singoli Stati membri, da esercitarsi nel consueto limite della proporzionalità , a tutela dell’interesse pubblico in ordine alla affidabilità dell’offerta e alla esecuzione del contratto, oltre che alla correttezza e serietà del concorrente.
Ciò premesso, ne consegue pertanto la non veridicità della dichiarazione effettuata dal ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta, di essere in regola con il pagamento delle “imposte e tasse”.
Invero, per giurisprudenza anche di questa Sezione, è onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di appalto pubblico indicare in sede di domanda di partecipazione tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (ex multis T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 24 novembre 2010, n. 502; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 8 giugno 2011, n.845); quanto alla dichiarazione concernente la regolarità fiscale, l’eventuale presenza di pendenze a proprio carico deve essere indicata nella domanda, ivi compresa la presentazione di istanze di sanatoria (C.G.A.S. 28 luglio 2006, n.470).
Infatti, indipendentemente dal requisito della gravità della violazione, la ricorrente doveva essere innanzitutto esclusa – come effettivamente è stata – per la non veridicità della dichiarazione prodotta di “essere in regola con i doveri contributivi e fiscali” sussistendo alla data di presentazione dell’offerta una obiettiva situazione di irregolarità fiscale, definitivamente accertata.
L’esclusione della ricorrente poi, oltre che per dichiarazione reticente, risulta correttamente disposta anche in diretta applicazione dell’art. 38 Codice contratti pubblici primo comma lett g), vale a dire per carenza del requisito soggettivo della correttezza fiscale, che costituisce requisito inderogabile – al pari degli altri requisiti generali o morali – per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonchè per la stipulazione dei relativi contratti.
Risultano pertanto tutte infondate le censure sub I, II e IV.
2.6. Parimenti prive di pregio, alla luce delle suesposte considerazioni, risultano le rimanenti censure di disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione.
Infatti, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e frutto di completa istruttoria, con esaustiva esposizione delle verifiche compiute dalla commissione di gara, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 38 Codice Contratti, nonchè dell’iter logico seguito, trattandosi peraltro di attività di verifica del tutto vincolata, priva di qualsiasi apprezzamento discrezionale, come visto, in merito alla rilevanza della violazione fiscale risultante dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
Infine, la documentazione depositata dal Comune resistente dimostra che l’irregolarità fiscale contestata nei confronti dell’ing. Selvarolo risulta regolarizzata – diversamente da quanto emerso nei confronti del dott. Tersigni – alla data del 21 ottobre 2009 (attestazione Agenzia Entrate Barletta del 10 giugno 2010) dovendosi la stazione appaltante attenere a tali risultanze, esattamente come effettuato nei confronti della ricorrente.
3. Per i suesposti motivi l’azione demolitoria è infondata e va respinta.
4. Debbono essere altresì respinte le azioni di accertamento dell’inefficacia del contratto e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, per l’accertata legittimità , nei limiti delle censure dedotte, dell’impugnato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e contestuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento controinteressato, che impedisce di connotare in termini di illiceità ex art 2043 c.c. l’attività provvedimentale della stazione appaltante.
Sussistono giusti motivi, ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione anche dell’obiettivo contrasto giurisprudenziale relativo a parte delle censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– respinge l’azione di annullamento;
– respinge le azioni di accertamento e di condanna.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)