1. Ambiente ed ecologia – Conclusione procedimento v.i.a. -L.R. n. 11/2001 art. 13 – Applicazione
2. Ambiente ed ecologia – Conclusione procedimento v.i.a. – D.Lgs. n. 152/2006 artt. 31, 43 e 44 e Codice dell’ambiente art. 20 – Natura
 

1. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità  competente deve deliberare la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri.
 
2. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 ed oggi anche del novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente.

N. 00508/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2011, proposto da: 
Tecnowind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni n. 210; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 17 febbraio 2011 per la valutazione di impatto ambientale di un parco eolico da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano alle Località  “Piani Amendola – Fontana Rubino”;
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottare motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c. 2 cod. proc. amm. secondo cui i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 l’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Ascoli Satriano in località  “Piani Amendola – Fontana Rubino”, presentata il 17 febbraio 2011.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 13, primo comma, della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di novanta giorni previsto dalla citata legge regionale.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori richiesti dalla Provincia di Foggia, la quale ha acquisito in data 1 agosto 2011 i pareri favorevoli del Comune di Ascoli Satriano e dell’Autorità  di Bacino, senza che la stessa Provincia abbia nemmeno avviato il procedimento.
Alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Ascoli Satriano.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità  competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale del progetto di un parco eolico nel Comune di Ascoli Satriano località  “Piani Amendola – Fontana Rubino,” ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2001.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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