1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno – Per  condanna penale irrevocabile – Legittimità  – Questione di costituzionalità  dell’art.26 D.Lgs.n. 286/1998 – Manifesta infondatezza – Ragioni 


2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno – Per condanna penale con sentenza del Tribunale divenuta irrevocabile – Restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza e proposizione dell’appello – Conseguenze 

1. E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità  della norma dell’art.26 del D.Lgs. n. 286/1998 che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno (e del suo rinnovo) all’assenza di condanne penali irrevocabili per alcuni reati, sul presupposto  che essa cagionerebbe  un  disagio sproporzionato nei confronti degli extracomunitari nonchè disparità  di trattamento rispetto ai cittadini italiani, non soggetti a tali limitazioni pur se colpevoli dei medesimi reati. Infatti, il legislatore gode di ampia discrezionalità  nell’individuazione delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, dovendosi contemperare l’interesse dello straniero a soggiornare nel territorio italiano con quello di evitare di ospitare persone che vivono di illeciti. Nè è possibile ipotizzare la disparità  di trattamento con i cittadini italiani, data l’incomparabilità  delle condizioni di partenza: infatti, la cittadinanza conferisce uno status che non si perde in caso di commissione di reati.


2. Se a seguito dell’accertamento della sussistenza di una condanna penale emanata con sentenza  divenuta  irrevocabile, per uno dei reati previsti all’art. 26 del D.Lgs. n. 286/1998 commesso da un extracomunitario, gli sia stato legittimamente denegato il rinnovo del permesso di soggiorno, tale diniego deve essere annullato nel caso in cui sopravvenga la remissione in termini con provvedimento della Corte d’Appello che ha efficacia ex tunc  e l’interessato  proponga appello avverso la ridetta sentenza del Tribunale. In tal caso, infatti, viene meno il requisito prescritto dalla legge per giustificare il diniego di permesso di soggiorno, ossia quello della  irrevocabilità  della condanna.

N. 00459/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2010, proposto da: 
Omar Diop, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico D’Alessandro, con domicilio eletto presso Domenico D’Alessandro in Bari, Piazzo A. Moro, 8; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento:
– del decreto prot. CAT. A.11/2009/Imm. N. 73/P.S. notificato al signor Diop Omar in data 09.03.2010, con il quale il Questore della Provincia di Bari ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno richiesto per motivi commerciali /lavoro autonomo, avvertendo il cittadino che dovrà , ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 394/99, entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica del presente provvedimento, presentarsi al posto di Polizia di Frontiera presso l’aereoporto di Roma-Fiumicino e lasciare volontariamente il territorio nazionale, e che, in caso contrario, sussistendone tutti i presupposti, si procederà  nei suoi confronti all’applicazione dell’espulsione ex art. 13 D.Lgs. n. 286/98 (allegato n. 1), nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque collegato sempre nei limiti dell’interesse, ancorchè conosciuto e comunque lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. D.co D’Alessandro e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Dipo Omar, premettendo di aver chiesto, in data 8 gennaio 2009, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui era titolare, impugna il provvedimento della Questura di Bari che ha rigettato la relativa istanza in ragione del fatto che il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale penale di Bari divenuta irrevocabile il 22 luglio 2008, alla pena della reclusione per anni 1 e mesi 5, oltre ad euro 600,00 di multa, per i reati di cui agli articoli 473, 474, 514,518 e 648 c.p.
Il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento evidenziando che esso è applicativo dell’art. 26 del D. L.vo 286/98, norma questa da ritenersi incostituzionale per contrarietà  agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione nella misura in cui la norma introdurrebbe una presunzione di pericolosità  sociale in capo a coloro che risultano aver commesso i reati indicati dalla norma, ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; concreterebbe una violazione del principio di proporzionalità , comportando per un extracomunitario una conseguenza grave che un cittadino italiano, invece, non sopporta allorchè incorra nelle medesime violazioni; indurrebbe una ingiustificata limitazione delle libertà  di movimento del cittadino extracomunitario, che privato del titolo di soggiorno non può più permanervi.
La questione di costituzionalità  dell’art. 26 comma 7 bis del D. L.vo 286/98 è stata sollevata da questo Tribunale con ordinanza n. 290/2009, ma è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Peraltro il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento assunto da altri Tribunali Amministrativi Regionali (TAR Toscana-Firenza, sentenza n. 1542/2007; TAR Liguria, sentenza n. 823 /2007), i quali si sono pronunciati nel senso della manifesta infondatezza della menzionata questione di costituzionalità , sottolineando come, in definitiva, il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover collegare, alla commissione di taluni reati, effetti ostativi al rilascio di permesso di soggiorno o al rinnovo di essi, costituisce manifestazione dell’ampia discrezionalità  di cui gode il legislatore in materia, una discrezionalità  che tiene conto della necessità  di contemperare l’interesse dei cittadini extracomunitari a restare nel territorio dello Stato con quello di questo ultimo di evitare l’ingresso di persone che vivono di illeciti.
Soggiunge il Collegio che non si può pretendere di comparare, ai fini della libertà  di circolazione sul territorio dello Stato, la situazione dei cittadini extracomunitari e quella dei cittadini italiani, giacchè la cittadinanza conferisce uno status che non si perde in conseguenza della commissione di reati, anche di particolare gravità : al più il cittadino può essere privato del libero esercizio o godimento di certi diritti connessi allo status di cittadino, ma la cittadinanza in sè – con la libertà  di circolazione che essa comporta – non si perde in conseguenza della commissione di reati.
Per tale ragione il fatto che la commissione di determinati reati non particolarmente gravi possa comportare, solo per i cittadini extracomunitari, il diniego o la perdita del permesso di soggiorno non può considerarsi alla stregua di una sanzione punitiva sproporzionata e discriminatoria, venendo in considerazione situazioni del tutto incomparabili.
Ciò posto, venendo in considerazione una causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato mediante il semplice riferimento al precedente penale che ha attinto il ricorrente, costituendo in tal caso il diniego di rinnovo un atto dovuto da parte del Questore.
Risultano poi condivisibili le ulteriori difese svolte dalla difesa erariale in ordine: alla presunta violazione della direttiva 2003/109/ CE, la quale impone l’esperimento di una accurata indagine sulla effettiva pericolosità  del soggetto solo con riferimento ai titoli di soggiorno di lungo periodo, che non vengono in considerazione nel caso di specie; alla mancata traduzione del provvedimento impugnato in lingua conosciuta dallo straniero, dal momento che trattasi di adempimento necessario al fine di garantire l’esercizio dei diritti di difesa, che il ricorrente di fatto ha esercitato; nonchè in ordine alla mancata attivazione di un procedimento di convalida, che non può considerarsi necessario in relazione al diniego di permesso di soggiorno, che di per sè non incide sulla libertà  di circolazione della persona.
Per le sovra esposte ragioni il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
Se non che nel corso del giudizio il sig. Omar Diop, con provvedimento della Corte d’Appello di Bari del 9 maggio 2011, è stato restituito in termini per l’impugnazione della sentenza n. 810/08 del 21 aprile 2008, emessa dal Tribunale penale di Bari, dalla quale trae origine il precedente invocato dalla Amministrazione a fondamento dell’impugnato diniego di permesso di soggiorno.
L’appello risulta essere stato poi formalmente depositato presso la competente cancelleria in data 31 maggio 2011 e non risulta sia stato discusso.
Dovendosi attribuire a tale atto di appello efficacia ex tunc, la sentenza che ha accertato i fatti di reato che fondano il provvedimento impugnato non è mai passata in giudicato. Essa non può quindi fondare, di per sè sola, il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, stante che l’art. 26 comma 7 bis del D. L.vo 286/98 annette efficacia ostativa ai soli fatti di reato accertati con sentenza irrevocabile.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti .
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali, atteso che solo nel corso del giudizio si è chiarito che il precedente penale riportato dal ricorrente discende da sentenza non irrevocabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il decreto del Questore di Bari prot. CAT. A.11/2009/Imm. N. 73/P.S..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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