Giustizia e processo – Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione del lavoro  – Inammissibilità 

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione del lavoro dell’extracomunitario, non venendo in considerazione un’ipotesi di giurisdizione esclusiva e considerato che il c.p.a. consente di esperire le azioni di mero accertamento solo nei giudizi avverso  il  silenzio-rifiuto.

N. 00461/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2010, proposto da: 
Nicola Nardulli, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Jimsheri Abdaladze; 

per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, prot. n. P-BA/L/N/2009/106053 emesso dalla Prefettura della Provincia di Bari in data 1° luglio 2010 e notificato all’odierno ricorrente in data 09.07.2010, con il quale veniva rifiutata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Nardulli Nicola in data 30.09.2009 in favore del sig. Abdaladze Jimsheri;
di ogni altro atto al predetto connesso, previa sospensiva dello stesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari presentata dal medesimo, in qualità  di datore di lavoro, in data 30.09.09, in favore del cittadino extracomunitario Abdaladze Jimsheri, nato in Georgia il 03.07.59, proprio dipendente, in qualità  di badante.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. A. Converso e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Nicola Nardulli, premettendo di aver presentato istanza di regolarizzazione ai sensi della L. 102/09 per assumere il sig. AbdaladzeJimsheri alle proprie dipendenze, impugna il provvedimento a mezzo del quale l’istanza è stata rigettata sul presupposto che il cittadino extracomunitario oggetto della regolarizzazione era stato fatto oggetto di una segnalazione di inammissibilità  nel territorio Schengen effettuata in data 22/12/2007 dalle Autorità  di Malta.
Il ricorrente ha quindi gravato il predetto diniego, chiedendo contestualmente accertarsi il diritto alla regolarizzazione di che trattasi.
Nelle more del giudizio la Prefettura ha spontaneamente revocato il provvedimento impugnato E’ quindi sopravvenuta la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento.
In ordine alla domanda di accertamento il Collegio ritiene che essa sia inammissibile, stante che non viene in considerazione una ipotesi di giurisdizione esclusiva e che all’attualità  il codice del processo amministrativo consente di esperire le azioni di mero accertamento solo nei giudizi aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto.
Va conclusivamente dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di annullamento e la inammissibilità  della domanda di accertamento.
La particolarità  della questione trattata nel caso di specie, sulla quale la Giurisprudenza solo in corso di causa ha avuto modo di pronunciarsi, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento;
– dichiara l’inammissibilità  della domanda di accertamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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