1. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire in variante – Applicazione misure di salvaguardia – Avvenuta esecuzione dei lavori secondo il progetto originario – Domanda di annullamento delle misure di salvaguardia – Improcedibilità 
2.   Giustizia e processo – Domanda di risarcimento del danno – Difetto di prova – Infondatezza

1. àˆ improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento del provvedimento di applicazione della misura di salvaguardia alla domanda di permesso di costruire in variante se, nelle more della definizione del giudizio, il ricorrente ha ritenuto di eseguire i lavori secondo il progetto originariamente assentito (nel caso di specie nelle more del procedimento finalizzato al rilascio del permesso in variante è stata adottata una modifica dello strumento urbanistico riguardante il programma di fabbricazione della zona su cui ricadeva il suolo interessato dall’intervento già  assentito; la variante è stata prima negata e poi, previa revoca del diniego, è stata applicata la misura di salvaguardia prevista dall’art. 17 della L. R. Puglia n. 56/80).  
2.    La domanda risarcitoria non supportata da congruenti elementi di prova non può che essere respinta, non potendo eventuali incombenti istruttori  (come la verificazione o la consulenza tecnica) supplire alla ripartizione dell’onere della prova imposto ormai anche dalle norme di cui al codice del processo amministrativo (art. 64, comma 1 cod. proc. amm.), tanto più quando debba essere dimostrato un fatto la cui prova è nella sicura disponibilità  del ricorrente.  

Vedi Cons. St., sez. VI, ric. n. 7550 – 2013

N. 00465/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2005, proposto da: 
Bavaro Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, n. 36; 

contro
Comune di Turi, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n.25; 

per l’annullamento
– della determinazione del Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del 3.11.2005 prot. n. 12442 di applicazione della misura di salvaguardia sulla domanda di permesso di costruire in variante al permesso n. 43 del 29.03.2005;
– della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 14.09.2005 di adozione della variante al Programma di Fabbricazione concernente le zone tipizzate “B”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quelli impugnati, compreso -ove occorra- il diniego di permesso di costruire (pratica edilizia n. 92/05) prot. n. 11715 del 14.10.2005, ancorchè tale diniego sia stato abrogato e sostituito con la misura di salvaguardia del 3.11.2005, nonchè la nota del 31.10.2005 prot. n. 10722, che richiama il diniego sulla domanda del permesso di costruire in variante;
– e per il risarcimento del danno ingiusto derivante alla ricorrente per effetto dell’adozione e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nonchè, in via autonoma, per il ritardo colpevole nella definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire in variante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Turi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. G. Valla e avv. Fulvio Mastroviti, su delega dell’avv. A. Bagnoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente (rectius: i suoi dante causa) ha chiesto e ottenuto dal Comune di Turi il permesso di costruire n. 43 del 29.3.2005, per la realizzazione di un edificio destinato a civile abitazione composto di vari appartamenti.
Il 26.6.2005 i danti causa della società  hanno chiesto una variante allo stesso per diversa sagoma e superficie.
Istruito in modo favorevole per gli istanti, il procedimento di rilascio non è stato, tuttavia, concluso tempestivamente.
Poichè nelle more (ed a termine di conclusione già  decorso) è stata adottata una modifica dello strumento urbanistico riguardante il programma di fabbricazione della zona su cui ricade il suolo interessato dall’intervento già  assentito, la variante è stata prima negata e poi (previa revoca del diniego) è stata applicata la misura di salvaguardia indicata in epigrafe, prevista dall’art. 17 della Legge regionale n. 56/80.
La società  ha impugnato, con il presente ricorso, tale provvedimento ed anche la variante al programma di fabbricazione, ma nelle more della decisione del ricorso, ha comunque, ritenuto di eseguire i lavori secondo l’originario progetto, ritenendo incompatibile con i propri interessi economici l’attesa della definizione del giudizio impugnatorio (il che esclude che l’esecuzione dell’originario progetto configuri acquiescenza ai provvedimenti impugnati, essendo dettata da ragioni economiche e non dall’accettazione degli stessi).
Il ricorso viene oggi in decisione, dopo la discussione alla pubblica udienza del 2.2.2012.
La decisione nel merito del ricorso nella sua parte tesa all’annullamento dei provvedimenti impugnati, risulta allo stato non più utile per la società  ricorrente. Cade così anche l’interesse all’esame di varie eccezioni preliminari sollevate dal Comune.
Deve, infatti, rilevarsi che – come dichiarato dalla stessa difesa di parte ricorrente nella memoria depositata il 29.6.2009 per l’udienza del 9.7.20009 (v. pag. 6 della stessa) – eseguito il fabbricato in conformità  all’originario permesso di costruire n. 43/2005, non è più possibile modificarne la sagoma e la richiesta di variante in corso d’opera al titolo concessorio è ormai del tutto inutile.
Il ricorso va per ciò dichiarato, in parte qua, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Resta, invece, attuale, come reiteratamente ribadito negli scritti difensivi, l’interesse alla decisione nel merito della domanda risarcitoria.
L’impresa Bavaro s.r.l. ha, infatti, dedotto di aver subito un danno a causa del ritardo nella decisione dell’istanza di variante al p.c. 43/2005 allegando che, se il procedimento si fosse concluso tempestivamente, essa avrebbe ottenuto il titolo richiesto, mentre l’ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento di rilascio (già  istruito positivamente), nel corso del quale si è inserita l’adozione della variante limitativa delle possibilità  edificatorie nei termini richiesti, ha condotto all’applicazione della misura di salvaguardia.
Il danno consisterebbe da un lato nel diverso e maggiore valore di mercato delle unità  abitative che si sarebbero potute realizzare in forza della modifica del titolo concessorio, dall’altro nella più facile collocazione delle stesse, atteso che le unità  di residenziali di superficie media sarebbero di più agevole vendita rispetto a quelle di più estesa superficie.
A norma dell’art. 34 co 3 cpa l’interesse alla decisione della domanda risarcitoria, imporrebbe di accertare l’illegittimità  degli atti impugnati.
Accertamento peraltro, reso agevole dall’intervenuta decisione del CdS n.3922/2008 che ha annullato – per un motivo analogo a quello sub 3 del ricorso – la variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Turi, la cui caducazione si riflette, inevitabilmente sulla determinazione del Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del 3.11.2005 prot. n. 12442 di applicazione della misura di salvaguardia sulla domanda di permesso di costruire in variante al permesso n. 43 del 29.03.2005.
Ogni valutazione sul punto, tuttavia, è resa del tutto ultronea dalla manifesta infondatezza per difetto di prova della domanda risarcitoria.
L’impresa ricorrente, infatti, non ha fornito dimostrazione alcuna del paventato danno, limitandosi ad allegare di averlo subito in conseguenza:
del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di rilascio della variante al permesso di costruire 43/2005;
delle maggiori difficoltà  di collocamento sul mercato degli appartamenti di più estesa metratura realizzati secondo l’originario progetto.
Tuttavia, non è stato neppure allegato (nè dimostrato) un fatto la cui prova è nella sicura disponibilità  di parte ricorrente: la data di ultimazione dei singoli appartamenti e la data di vendita di ciascuno di essi.
Neppure è stata indicata la metratura dei singoli appartamenti realizzati e quella delle unità  residenziali che l’impresa ambiva a costruire in variante.
E’ mancata anche la sola allegazione quantomeno della differenza media tra il realizzato ed il realizzando.
E’ poi mancato un elemento indefettibile per il riconoscimento del danno allegato: la dimostrazione delle conseguenze patrimoniali negative che il ritardo nella collocazione sul mercato ha causato alla impresa (ad es. mancanza di liquidità  che ha determinato la necessità  di ricorrere al credito bancario, con pagamento dei relativi costi ed interessi).
Analoghe considerazione valgono per il richiesto danno da ritardo per la conclusione del procedimento in quanto tale (cioè per la lesione dell’interesse strumentale alla tempestiva definizione del procedimento).
Il riconoscimento del risarcimento, per ciò, avrebbe richiesto, da parte della società  ricorrente la dimostrazione (anche in via presuntiva) di tutti gli elementi in fatto appena enunciati che, al contrario, non sono stati neppure allegati compiutamente.
Una domanda risarcitoria non supportata da congruenti elementi di prova, pertanto, non può che essere respinta, non potendo eventuali incombenti istruttori officiosi (come la verificazione o la consulenza tecnica) supplire alla ripartizione dell’onere della prova imposto ormai anche dalle norme di cui al codice del processo amministrativo (v. art. 64 co1).
Le spese possono essere integralmente compensate attesa la reciproca parziale soccombenza, essendo il Comune virtualmente soccombente nel giudizio impugnatorio ed essendo risultata soccombente la Bavaro costruzioni s.r.l. nella domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento e lo rigetta per la restante domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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