Giustizia e processo – Ricorso – Notificazione –  Oltre i sessanta giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’atto lesivo – Irricevibilità  – Mancata conoscenza integrale degli atti – Irrilevanza – Ragioni

E’ irricevibile il ricorso avverso la mancata ammissione del candidato ad  un concorso pubblico notificato  dopo il sessantesimo giorno dalla ricezione  della relativa comunicazione. Da quel momento, infatti, sono noti al ricorrente tutti gli elementi essenziali dell’atto lesivo (autorità  emanante, contenuto, oggetto), essendo irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso introduttivo, il momento dell’acquisizione tramite accesso della  copia integrale degli atti lesivi  (che potranno essere impugnati in seguito con  motivi aggiunti: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez.III, 18.3.2005, n. 1526).

N. 00468/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2006, proposto da: 
Benvenuto Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n.33; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti e Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n.33; 

nei confronti di
Cafagna Roberto, Lacavalla Ruggiero, Dimonte Ines, Mancini Daniele; 

per l’annullamento
1) del verbale n. 10 del 21 ottobre 2005, della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di “tecnico delle attività  amministrative” cat. C, bandito dal Comune di Barletta, riservato ai beneficiari di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/1999 (disabili), con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale;
2) del verbale della stessa commissione n. 9 del 30 settembre 2005, con il quale sono stati fissati i criteri di valutazione delle prove scritte;
3) del giudizio espresso dalla ridetta commissione giudicatrice sulla seconda prova scritta, eseguita dal ricorrente, di attribuzione del punteggio di 10/30;
4) di ogni altro atto, presupposto o conseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Nasca e avv. R. M. Danzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna gli esiti della prova concorsuale del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di “tecnico delle attività  amministrative” cat. C, bandito dal Comune di Barletta, riservato ai beneficiari di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/1999 (disabili), contestando i singoli atti meglio indicati in epigrafe, tra cui il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sulla seconda prova scritta, eseguita dal ricorrente, di attribuzione del punteggio di 10/30 che ha determinato la mancata ammissione alla prova orale (essendo richiesto il punteggio minimo di 21/30).
Il Comune resistente ha sollevato eccezione di irricevibilità  del ricorso per tardività  in quanto, mentre la comunicazione della mancata ammissione è stata recapitata il 29.10.2005 (come affermato dalla stessa parte ricorrente), il ricorso è stato portato per la notifica il 5.2.2006 e ricevuto il 6.2.2006, oltre, cioè, il termine decadenziale.
Replica parte ricorrente che solo a seguito di accesso agli atti, consegnatigli il 7.12.2005 ha avuto piena conoscenza degli stessi, sicchè il termine decadenziale andrebbe computato da tale data.
L’eccezione di intempestività  è fondata, sicchè il ricorso va dichiarato irricevibile.
Il punto nodale della censura formulata in ricorso risiede, infatti, nella contestazione della mancata ammissione alle prove orali a seguito del punteggio riportato. Tale atto che, determinando un arresto procedimentale per il ricorrente, era immediatamente impugnabile, è stato conosciuto nella suo contenuto essenziale e nella sua effettiva portata lesiva in data 29.10.2005
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente “se è vero che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo della lesione, è anche vero che la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale e in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali, ad esempio, atti di iniziativa di parte, tra cui richieste di accesso, con la conseguenza inaccettabile che l’attività  dell’Amministrazione resterebbe soggetta indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità  di impugnazione, la quale va invece fatta valere entro i perentori limiti temporali assegnati dalla legge.” ( v.T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 febbraio 2011 , n. 903; Consiglio Stato sez. IV 05 marzo 2010 n. 1298 ; Consiglio Stato sez. IV 12 giugno 2009 n. 3730), sicchè “il momento iniziale di decorrenza del termine per proporre l’impugnazione deve essere riportato al momento in cui gli interessati hanno avuto piena cognizione degli elementi essenziali (autorità  emanante, contenuto, oggetto) dell’atto; l’eventuale successiva conoscenza di ulteriori vizi di legittimità , conseguita a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, può, al massimo, legittimare la proposizione di motivi aggiunti.” (T.A.R. Puglia Lecce sez. III 18 marzo 2005 n. 1526).
Poichè il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario oltre il termine decadenziale computato dal 29.10.2005, il ricorso risulta irrimediabilmente tardivo.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della materia oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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