1. Edilizia e urbanistica – Classificazione catastale – Incidenza sulla destinazione urbanistica – Inidoneità 
2. Edilizia e urbanistica – Mutamento destinazione d’uso – Procedimento autorizzatorio – Necessità 

 

1. La classificazione catastale di un immobile è inidonea ad incidere sulla destinazione impressa ad un’area dallo strumento urbanistico.
2. Il mutamento di destinazione d’uso di un capannone ubicato in zona agricola, ove si intenda adibirlo ad attività  commerciale, deve essere oggetto di apposito procedimento autorizzatorio. Ne consegue che è da escludere il ricorso alla D.I.A. qualora il mutamento di destinazione sia realizzato con opere o incida sul carico urbanistico.
 

N. 00480/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2010, proposto da: 
Nicola Giammaria, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Claudio Dipalo, con domicilio eletto presso Maria Ester Cezza in Bari, via Dante, 151; 

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Stante, con domicilio eletto presso Francesco Stante in Bari, c.so A.De Gasperi 294/A; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 4731 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano in data 16.3.2010 di riconferma di non accoglimento dell’istanza di apertura di esercizio di commercio al dettaglio di autovetture nuove ed usate a seguito di osservazioni presentate dal ricorrente;
– di tutti gli atti presupposti e connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Iacobellis, su delega dell’avv. V. C. Dipalo e avv. F. Stante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento prot. n. 4731 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano in data 16.3.2010 di riconferma di non accoglimento dell’istanza di apertura di esercizio di commercio al dettaglio di autovetture nuove ed usate a seguito di osservazioni presentate dal ricorrente.
Con le dedotte censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità  e violazione degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001, il ricorrente assume che la variazione catastale, cui ha proceduto, non è stata seguita da alcun intervento di ristrutturazione edilizia e quindi non era necessario acquisire alcun titolo edilizio.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il capannone di 514 mq. di cui è causa, adibito a deposito ed inquadrato nella categoria catastale D07 è stato oggetto di D.I.A. per la realizzazione di tramezzature interne per delimitare ambiti per uffici e deposito di materiali.
Successivamente la parte ricorrente ha autonomamente proceduto a presentare denuncia di variazione all’agenzia del territorio, con cui è stato chiesto la variazione catastale da D07 a D08 per attività  commerciale.
Orbene, la destinazione d’uso nella categoria catastale D 08 comporta il passaggio in una categoria non omogenea rispetto a quella precedente D07, attuato, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, con la realizzazione di opere, relative ad un immobile peraltro ubicato in zona E -verde agricolo, nella quale non era di certo consentito il rilascio di alcun permesso di costruire, finalizzato allo svolgimento di un’attività  commerciale e tanto meno tale realizzazione poteva essere realizzato con una semplice D.I.A.
Tali considerazioni confermano quanto statuito da questo Tribunale con ordinanza n. 437/2010, che ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, “considerato che la classificazione catastale è inidonea ad incidere sulla destinazione impressa ad un’area dallo strumento urbanistico e che, comunque, il mutamento di destinazione d’uso deve essere oggetto di apposito procedimento autorizzatorio ove realizzato con opere od incidente sul carico urbanistico”.
Il ricorso va pertanto respinto, assorbite tutte le ulteriori censure.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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