Contratti pubblici – Procedura negoziata urgente – Misure cautelari monocratiche – Art. 56 cod. proc. amm. – Aperture delle buste contenti le offerte economiche – Periculum in mora – Sussiste

Nel caso in cui sia stata impugnata la determinazione di indizione di una procedura negoziata urgente per la gestione transitoria del servizio di igiene urbana, deve essere accolta la domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod.proc.amm. se v’è ragione di ritenere che la posizione giuridica della ricorrente, così come dedotta in giudizio, possa essere pregiudicata, nelle more della fissazione della prima camera di consiglio utile, dall’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti.

N. 00151/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00276/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Altamura; 

nei confronti di
Si.Eco S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura n. 135 del 10.2.2012, con cui si indice una procedura negoziata urgente per la gestione transitoria e per un anno del servizio di igiene urbana e dei servizi complementari nel Comune di Altamura;
di ogni altro atto ad essa comunque connesso, presupposto, conseguente e, in particolare, di queli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che alla gara impugnata è stato conferito carattere d’urgenza, cosicchè la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità  dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 marzo 2012) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, ove si procedesse all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti; che, viceversa, un rallentamento della procedura fino alla suddetta camera di consiglio non appare, allo stato degli atti, foriero di grave danno per il pubblico interesse;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza nel senso di cui in motivazione.
Fissa la camera di consiglio del 21 marzo 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 28 febbraio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)