1. Contratti pubblici – Gara – Impugnazione aggiudicazione e contestuale domanda cautelare – Divieto stipulazione contratto ex art. 11, comma 10 ter, D.Lgs. n. 163/2006 

2. Contratti pubblici – Illegittima stipulazione del contratto – Reintegrazione in forma specifica – àˆ possibile – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 10 ter, D.Lgs. n. 163/2006, alla stazione appaltante è inibito di procedere alla stipulazione del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado, anche se la pronuncia di tali provvedimenti intervenga dopo il decorso dei venti giorni dalla predetta notificazione.

2. Quando la lex specialis preveda l’ultimazione dell’opera in un arco temporale lungo (nella specie 540 giorni), a fronte della illegittima stipulazione del contratto, la posizione soggettiva del ricorrente è sicuramente suscettibile di reintegrazione anche in forma specifica all’esito favorevole sia della fase cautelare che di quella di merito.

N. 00165/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00277/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2012, proposto da: 
S.A.D. S.r.l., anche quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. con E.A.E. di Cirrottola Vito, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Trani; 

nei confronti di
Garibaldi S.r.l. e De Magis S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determina Dirigenziale del Comune di Trani n. 39 del 27 gennaio 2012 – 4° Ripartizione – Settore Contratti – Appalti/Staff, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Trani, in data 27 febbraio 2012, non comunicata alla ricorrente, con la quale il comune di Trani aggiudicava in via definitiva all’A.T.I. Garibaldi – De Magis, “l’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento del restauro del complesso Monastero di Colonna”;
di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi i verbali dell’istruttoria, i provvedimenti e le note provvedimentali poste a fondamento delle determinazioni finali, le determinazione endoprocedimentali;
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto, quale aggiudicataria definitiva dell’appalto, previa esclusione della odierna controinteressata;
nonchè per il risarcimento dei danni
subiti e subenti, in esito all’illegittima aggiudicazione alla controinteressata;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con atto depositato in data 1 marzo 2012;
Considerato che la norma di cui all’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 inibisce alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., anche se la pronuncia di tali provvedimenti intervenga dopo il decorso dei venti giorni dalla detta notificazione;
Considerato, ad ogni modo, che, secondo la disciplina dell’appalto in questione, l’appaltatore deve ultimare l’opera entro 540 giorni dal verbale di consegna dei lavori, cosicchè, nel caso di illegittima stipulazione del contratto, la posizione soggettiva della ricorrente è sicuramente suscettibile di reintegrazione anche in forma specifica all’esito favorevole sia della cautela che del merito;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie e conferma per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 21 marzo 2012.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 1 marzo 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 02/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)