Procedimento amministrativo – Professioni – Esame di abilitazione alla professione di avvocato – Prove – Criteri predeterminati – Voto numerico – Sufficienza – Ragioni

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati, senza necessità  di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti, infatti, rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività , non altrimenti segmentabile in fasi, di verifica dell’idoneità  del candidato a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.

N. 00484/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2007, proposto da: 
Caffiero Donatella, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Alfarano, con domicilio eletto in Bari, via Crispi 79, presso l’avv. Valeria Taranto; 

contro
Ministero della Giustizia; Commissione per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia – Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari -Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Venezia -Sessione 2006; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento di non idoneità  delle prove scritte all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anno 2006, conosciuto per affissione in data 31/05/2007, nella parte in cui ha attribuito alle prove scritte della ricorrente, contrassegnate dal progressivo n. 69, il punteggio complessivo di punti 83, inferiore a quello necessario all’ammissione alle prove orali; dei giudizi, sia sintetici che analitici, formulati dalla sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Venezia, giusta verbale di adunanza del 19/02/2007; nonchè per l’annullamento di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso alla procedura concorsuale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e delle Commissioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 l’avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con atto notificato in data 24 luglio 2007 e depositato il successivo 23 agosto la ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia, sessione 2006, ha assegnato ai suoi tre elaborati scritti il punteggio complessivo di 83 e, per l’effetto, l’ha esclusa dalle prove orali.
Ha dedotto contro di essi le seguenti censure:
a) violazione di legge (art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241), difetto e insufficienza di motivazione, in quanto il giudizio sintetico formulato sugli elaborati di diritto civile e di diritto penale sarebbe inidoneo a chiarire le ragioni poste a base del voto di insufficienza, assegnato alla stregua dei criteri di valutazione richiamati, ma non esplicitati dalla sottocommissione;
b) eccesso di potere per travisamento del fatto, illogicità , irrazionalità , sviamento, nelle due motivazioni a margine delle prove valutate insufficienti.
Ha chiesto, in conclusione, che il Tribunale annulli i provvedimenti impugnati, disponendo nuova correzione degli elaborati da parte di altra commissione.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nella camera di consiglio del 12 settembre 2007, con ordinanza n. 755, la domanda incidentale di sospensione avanzata contestualmente al ricorso è stata respinta, “considerato che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus, atteso che i giudizi resi sulle prove insufficienti appaiano adeguatamente motivati, non manifestamente illogici, nè incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dalle tracce svolte”.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012, nella quale, sentito l’avvocato dello Stato presente, il Collegio si è riservato la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato alla stregua di quella ormai consolidata giurisprudenza, già  seguita da questo Tribunale, secondo la quale anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità  di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività , non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica dell’idoneità  del candidato a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.
Giurisprudenza questa considerata vero e proprio “diritto vivente” dalla Corte costituzionale, la quale con sentenza 26-30 gennaio 2009 n. 20 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 22, nono comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, poi sostituito dall’art. 1 bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonchè degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Tanto esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure che investono specificatamente il merito dei giudizi espressi sugli elaborati, sotto i profili dell’eccesso di potere per travisamento del fatto, illogicità , irrazionalità  e sviamento; esame consentito al giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità  ed irrazionalità , per altro, non ravvisabili nel caso di specie.
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la ricorrente Caffiero Donatella al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, che si liquidano nella somma di € 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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