Procedimento amministrativo – Revoca agevolazioni finanziarie – Per accertamento violazione regole legittimanti il finanziamento – Legittimità
E’ legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha revocato le agevolazioni finanziarie precedentemente concesse ad una ditta stante il mancato rispetto, da parte della società beneficiaria delle anzidette agevolazioni, dei presupposti legittimanti il finanziamento (nella specie, fatturazione irregolare, mancate assunzioni, mancata modifica attività d’impresa indicata nel programma d’investimenti).
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TAR, ric. n. 176 – 2012
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N. 00161/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00176/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto da:
Stornara Salumi S.r.l. (in società in liquidazione), rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Urso e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso Alberto Melica in Bari, via F.Crispi n.6;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n.97;
nei confronti di
Mediocredito Italiano S.p.A., Intesa Mediocredito S.p.A.;
per l’annullamento
previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari idonee
– della nota prot. n. 0031945-23/09/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicata successivamente in data 6.10.2011, con cui si informa la ditta Stornara Salumi Srl che la Banca Concessionaria, attraverso la quale interverrà la restituzione delle agevolazioni corrisposte, è invitata a fornire all’impresa le necessarie indicazioni sulle modalità di restituzione e, a questo Ministero, assicurazioni sulla restituzione medesima, che dovrà intervenire nei tempi prescritti;
– del Decreto del Ministeriale n. VII/RT/9 168955 del 12 luglio 2011, comunicato successivamente in data 6.10.2011, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato, alla Ditta Stornara Salumi Srl, le agevolazioni finanziarie concesse precedentemente in via provvisoria con DM n. 32448 del 30.06.1997 ed in via definitiva con D.M. n. B2/CD79/103299 del 28.09.2001 relative al progetto n. 62545/97, per un ammontare complessivo pari ad € 368.517,82;
– della nota prot. 1094700/bc del 25.06.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui vengono comunicate alla Ditta le motivazioni poste a base dell’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie precedentemente concesse in via definitiva alla ditta Stornara Salumifici Srl relative al progetto n. 62545/97;
– della nota prot. 1239.015 del 18.04.2005 del Ministero delle Attività Produttive, con la quale viene comunicato, senza motivazione, l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie precedentemente concesse in via definitiva alla ditta Starnara Salumifici relative al progetto n. 62545/97;
– di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso ancorchè sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Melica, su delega dell’avv. A. Fantini e avv. dello Stato I. Sisto;
Rilevato che il provvedimento di revoca (verosimilmente da qualificarsi più propriamente come atto di decadenza) riposa su tre elementi motivazionali:
– la mancanza di alcuni beni fatturati ma non rinvenuti in sede di ispezione;
– il mancato incremento occupazionale che il finanziamento avrebbe dovuto determinare e non ha determinato;
– la mancata modifica dell’attività di impresa da commercio all’ingrosso di carne fresca a lavorazione e conservazione della carne in genere (come invece dichiarato nel programma di investimenti);
Rilevato che tutte tali circostanze risultano evidenziate negli atti istruttori ed in particolare nella relazione ispettiva (atto diverso dal verbale di operazioni);
Rilevato che nessuna di tali circostanze di fatto risulta smentita dagli assunti difensivi che mirano solo a giustificare le ragioni per cui esse si sono verificate;
Rilevato che gli altri vizi denunciati attengono profili meramente formalistici agevolmente superabili;
Rilevato, dunque, che ad un primo esame, il provvedimento di revoca risulta immune dai vizi denunciati;
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)