Commercio, industria, turismo – Enti e organi P.A. – Comitato Provinciale sede INPS – Assenza rappresentanza della parte datoriale industriale – Legittimità  – Ragioni

E’ legittima la nomina del Comitato provinciale della sede INPS  di Foggia, pur in assenza della nomina di un rappresentante datoriale del settore industriale, se l’atto si stato preceduto da adeguata istruttoria, anche in contraddittorio, e se esprima  la caratterizzazione economico-sociale tipica del territorio (nella specie, sono stati nominati rappresentanti del settore agricoltura sia come lavoratori autonomi che come dipendenti  e i rappresentanti di Confcommercio tra i datori di lavoro, giacchè l’organizzazione annovera un numero di dipendenti assai elevato e superiore a quello di Confindustria).
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TAR, ric. n. 170 – 2012
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N. 00157/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00170/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2012, proposto da:

Confinidustria – Sede di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Pennella, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;

contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Foggia; 

nei confronti di
Confcommercio di Foggia, Confagricoltura di Foggia, Coldiretti di Foggia, Confartigianato di Foggia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto direttoriale n. 10 datato 25.11.2011, a firma del Direttore Territoriale del Lavoro di Foggia, comunicato con nota datata 1.12.2011, con il quale è stato costituito il Comitato Provinciale presso la Sede I.N.P.S. di Foggia, nella parte in cui la ricorrente Confindustria non è stata inserita nella rappresentanza dei componenti di parte datoriale del detto Comitato Provinciale, nè è stata inserita alcuna altra associazione di categoria che rappresenti il mondo industriale;
b) ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Lucia Murgolo, su delega dell’avv. G. Pennella e avv. dello Stato I. Sisto;
 

Consuderato che non ricorre il fumus bonis juris, atteso che l’impuganto provvedimento risulta supportato da ampia istruttoria (anche in contraddittorio) e da adeguata motivazione;
Considerato che dalla documentazione in atti emerge una maggiore rappresentatività  delle organizzazioni contro interessate, sia con riferimento al numero degli associati, sia con riferimento al numero di lavoratori interessati;
Considerato:
– che il territorio di riferimento presenta una forte caratterizzazione economico-sociale nel settore dell’agricoltura, giustificandosi pertanto una rappresentanza di settore in seno al comitato sia per la categoria dei lavoratori autonomi che per quella dei datori di lavoro;
– che non pare illogico aver ricompreso la Confcommercio tra i datori di lavoro, invece che fra i lavoratori autonomi, annoverando ben 21.600 lavoratori dipendenti nello specifico settore, a fronte dei 13.141 di Confindustria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare proposta.
Compensa tra le parti le le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)