1. Giustizia e processo  – Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato –  Riserva di giurisdizione in favore del g.a. limitatamente alle procedure concorsuali fino all’approvazione delle graduatorie – Ragioni


2. Giustizia e processo – Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – Domanda di riammissione in servizio da parte di impiegato collocato d’ufficio a riposo – Impugnazione del diniego – Giurisdizione del g.a. – Non sussiste

1. Il D.Lgs. n. 80/98 e s.m.i. assegna la materia del pubblico impiego alla giurisdizione esclusiva del g.o. in via generale, residuando la giurisdizione riservata al g.a. limitatamente ai concorsi finalizzati alla costituzione del rapporto e fino all’approvazione delle graduatori; ciò al fine di assicurare adeguata tutela con riferimento alla discrezionalità  delle valutazioni della Commissione giudicatrice entro i limiti consentiti nonchè con riferimento ai principi d’imparzialità  e di rispetto della par condicio.


2. Sul diniego di riammissione in servizio del dipendente collocato d’ufficio a riposo è competente il g.o. e non il g.a., il rapporto d’impiego essendo l’unico presupposto legittimante la domanda di riammissione e a nulla rilevando, per carenza di nesso di conseguenzialità , la circostanza che il ricorrente abbia in precedenza impugnato dinanzi al g.a. il provvedimento mediante il quale la p.A. aveva nelle more messo a concorso nuovi posti.

N. 00451/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02188/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2011, proposto da: 
Sabino Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari, 6;

contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Giovanni Giannandrea, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari, 6; 

per l’annullamento
– del provvedimento, di cui alla nota prot. n. 0017968 del 6.10.2011, con il quale il Comune di Castellana Grotte ha rigettato l’istanza di riammissione in servizio presentata dal sig. Russo con nota prot. n. 14806 del 17.8.2011;
– di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune del Castellana Grotte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Medici e Giuseppe Giannandrea;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

FATTO
Con deliberazioni n. 22/09 e 30/09 il Comune di Castellana Grotte, al fine di realizzare un contenimento della spesa del personale, ha determinato di risolvere il rapporto di lavoro, con collocamento a riposo d’ufficio nei confronti dei dipendenti in possesso del massimo contributivo,
tra i quali il ricorrente.
Avverso le predette determinazioni il ricorrente ha proposto, tra gli altri, ricorso innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari, il quale tuttavia – con ordinanza del 25.7.2011 – ha respinto il ricorso di che trattasi (R.G. 17474/10); il ricorrente ha proposto reclamo al Collegio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Con delibera G.M. n. 25 del 1.3.2011, il Comune di Castellana Grotte ha predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2011/2013 e il Piano Occupazionale 2011 prevedendo, in attuazione di quanto previsto in sede di rideterminazione della pianta organica con la delibera G.M. n. 199/10, di procedere ad alcune nuove assunzioni, indicendo una selezione pubblica per esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato.
Il ricorrente, dopo aver impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario, ha proposto comunque in data 17.8.2011 l’istanza di riammissione in servizio, cui ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di diniego.
Il ricorrente, premesso di ritenere sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo (in relazione alla presupposta impugnazione degli atti di indizione del concorso), impugna il provvedimento di che trattasi e ne chiede l’annullamento, deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: art. 132 comma 1 D.P.R. 3/57, art. 3 comma 12 L. 537/93, artt. 1 e 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà , illogicità  manifesta in violazione dei principi generali sotto altro profilo;
2) violazione art. 97 Cost.; violazione di legge: artt. 35 D.Lgs. 165/01, 24 D.L.gs. 150/09; eccesso di potere sotto vari profili; illegittimità  in via derivata del bando di concorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castellana, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, contestando comunque le avverse deduzioni anche nel merito e chiedendo in via subordinata la reiezione del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 12.1.2012, il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata; il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito.
Ed invero, a prescindere dalla natura e dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere in giudizio dal ricorrente, rileva il Collegio che – ai sensi del D.Lgs. n. 80/98 e successive modificazioni e integrazioni – la materia del pubblico impiego risulta attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in via generale e residuale, risultando viceversa espressamente individuati gli ambiti di giurisdizione in materia riservati al Giudice Amministrativo (concorsi finalizzati alla costituzione del rapporto e assimilati, materia disciplinare, rapporto di speciali categorie di dipendenti, oltre alla giurisdizione in via transitoria in materia di controversie afferenti diritti maturati entro il 30.6.98 e sempre che l’azione risulti proposta entro il 15.9.2000).
Ed invero condivide il Collegio l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦”; (SS.UU. n. 307/2007).
 

Alla stregua della combinata lettura del petitum e della causa petendi la domanda proposta con il ricorso in esame non rientra in alcuna delle speciali ipotesi riservate alla giurisdizione del G. A. adito, risultando conseguentemente attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Non è infatti condivisibile, nell’ambito del contesto normativo di riferimento, la tesi del ricorrente, secondo cui sussisterebbe la giu risdizione del Giudice Amministrativo solo in virtù di un asserito collegamento o rapporto di connessione-conseguenzialità  con gli atti di indizione della procedura concorsuale, qualificata erroneamente dal ricorrente come presupposto giuridico-fattuale della sua pretesa alla riammissione in servizio e del diniego relativamente espresso
Rileva viceversa il collegio che tra il procedimento concorsuale e il procedimento relativo alla domanda di riammissione in servizio non ricorre alcun nesso di presupposizione-conseguenzialità , ma al più una solo eventuale relazione a rilevanza meramente fattuale, suscettibile di determinare un’ipotesi di tutela parallela.
Deve infatti rilevarsi che l’unico presupposto legittimante la domanda di riammissione in servizio è rappresentato dal pregresso rapporto d’impiego, collocandosi pertanto la vicenda in esame del tutto al di fuori del procedimento concorsuale, con conseguente ricaduta nell’ambito della giurisdizione generale e residuale riservata al Giudice Ordinario in tema di rapporti d’impiego con le Pubbliche Amministrazioni.
Risulta del resto evidente che la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento alla materia concorsuale finalizzata alla costituzione del rapporto trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare adeguata tutela con riferimento alla discrezionalità  delle valutazioni della Commissione giudicatrice entro i limiti consentiti nonchè con riferimento ai principi di imparzialità  e di rispetto della par condicio, ipotesi pertanto del tutto estranea a quella in esame.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi E 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a e c.p.a., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi E 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a e c.p.a .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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