Pubblico impiego – Annullamento degli atti di indizione della procedura concorsuale intervenuto – Dopo l’approvazione della graduatoria – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni
L’esercizio del potere di autotutela, con riferimento agli atti di indizione di procedura concorsuale, intervenuto dopo l’approvazione della graduatoria e dopo la conclusione del procedimento concorsuale e in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in atto, deve ritenersi irrilevante ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A.; l’ambito di giurisdizione del G.A., infatti, risulta rigorosamente delimitato alla procedura concorsuale in sè considerata, procedura che termina con l’approvazione della graduatoria, che costituisce il momento di discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.
N. 00449/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02052/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2011, proposto da:
Angela Bianco, rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Giovanna Lapenna e Alessandra Ciocia, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari, 6;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
Regione Puglia;
per l’annullamento
– della deliberazione di C.S. dell’ASL TA n. 2112 del 07.07.2011, affissa all’Albo Aziendale dal 07.07.2011 al 22.07.2011, avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alla sentenza Corte Costituzionale n. 42/2011 in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale ex Art. 3, comma 40, L.R. 40/2007”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui le delibere di Giunta Regionale n. 1384 del 21.06.2011, n. 1385 del 21.06.2011 e n. 1878 del 31.08.2011, la deliberazione di C.S. dell’ASL TA n. 2125 del 13.07.2011, unitamente alla relativa nota di comunicazione della stessa, delle deliberazioni di C.S. n. 2606, n. 2607 e n. 2608 dell’8.09.2011 nonchè di ogni atto comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute prot. A00151/0007810 del 27.10.2011, richiamata nella delibera ASL n. 2112/2011 e non altrimenti conosciuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Sara Cacciatore, su delega dell’avv. A. Cioca e avv. A.M. Romano, su delega dell’avv. F. Caricato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– la A.S.L. TA, dopo aver previsto la stabilizzazione di personale sanitario ex art. 3 co. 40 L. R. n. 40/07, giusta deliberazione D.G. n. 2773 del 17.10.08, indicendo apposita procedura di selezione, ha proceduto alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato con la ricorrente che ha partecipato alla procedura con esito positivo e utile collocazione in graduatoria;
– la Corte Costituzionale, investita della questione dal T.A.R. Puglia Lecce ( ordinanze nn. 52/09 e 67/09), con sentenza n. 42 dell’11.2.11, ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta norma regionale (art. 3 co. 40 L. R. n. 40/07) ;
– per effetto di tale pronuncia la A.S.L. resistente ha dapprima invitato la ricorrente ad una risoluzione consensuale del contratto di lavoro sottoscritto in data 22.1.10 (nota del 16.6.11) e poi, atteso il diniego della stessa, con l’impugnata deliberazione, ha annullato tutti i provvedimenti connessi e presupposti al contratto di che trattasi, in virtù del disposto di cui all’art. 16 co. 8 D.L. n. 98 del 6.7.11 (conv. in L. n. 111/11), dichiarando conseguentemente la nullità del contratto medesimo;
– la Regione Puglia, con successiva deliberazione G. R. n. 1878 del 31.8.11, ha disposto che le A.S.L., previo annullamento dei provvedimenti addottati in esecuzione della norma poi dichiarata illegittima, provvedano al ripristino dello status quo ante;
Rilevato che la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’artt. 7 e 8 L. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto si istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e sviamento;
3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 21 nonies L. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost.; violazione dell’art. 30 co. 3 L. n. 87/1953; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e sviamento;
4) illegittimità diretta e derivata;
5) erronea applicazione dell’art. 16 co. 8 D. L. n. 98/11 (conv. in L. n. 111/11) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi; illegittimità costituzionale dell’art. 16 co. 8 D.L. n. 98/11 (conv. in L. n. 111/11) per violazione degli artt. 3 e 136 Cost.; irragionevolezza e disparità di trattamento;
Vista la costituzione in giudizio della A.S.L. TA, che contesta le avverse deduzioni e chiede la reiezione del ricorso eccependo, preliminarmente, l’incompetenza per territorio della sede di Lecce – innanzi alla quale il ricorso era stato proposto – in favore del T.A.R. Puglia sede di Bari;
Rilevato che, previa adesione all’eccezione di incompetenza, è stata disposta la trasmissione del fascicolo al T.A.R. Puglia sede di Bari;
Considerato che nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2011 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata, che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione;
considerato che la ricorrente, ferma restando la giurisdizione del G.O. giudice del lavoro a tutela delle posizioni giuridiche rinvenienti dalla intervenuta stipulazione dei contratti individuali a tempo indeterminato, a tutela dell’interesse legittimo connesso all’annullamento d’ufficio dei presupposti atti di indizione delle procedure, evidenziata la natura generale e innovativa delle disposizioni portate dal predetto D.L. (art.16 comma 8), deduce la violazione del principio di irretroattività di cui all. art. 11 comma 1 delle preleggi, la violazione dei principi in tema di autotutela , la violazione dei principi generali in tema di effetti delle pronunce di incostituzionalità , la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 210cties e 21 nonies della L.241/90, dell’art. 3 del D.Lgs 502/1992, nonchè infine eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, eccependo inoltre l’incostituzionalità dell’art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011.
Il Collegio considerato che il petitum sostanziale in combinata lettura con la causa petendi conduce la controversia in esame nell’ambito della giurisdizione del G.O. giudice del lavoro.
Considerato che, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, l’ambito di giurisdizione del G.A. risulta rigorosamente delimitato alla procedura concorsuale in sè considerata, procedura che termina con l’ approvazione della graduatoria, che costituisce il momento di discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.
Considerato che la giurisdizione ordinaria in materia di pubblico impiego risulta configurata come generale e residuale e che la definizione del relativo giudizio, consistente nella declaratoria del diritto dei ricorrenti alla conservazione della stabilizzazione già attuata con la stipulazione di relativi contratti individuali, si configura come esaustiva di ogni interesse azionato.
Considerato che la ratio della attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in materia relativamente ai concorsi finalizzati alla costituzione del rapporto di impiego risulta correlata alla discrezionalità delle valutazioni a tutela degli interessi legittimi dei partecipanti.
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela con riferimento agli atti di indizione di procedura concorsuale deve ritenersi irrilevante ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., essendo intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria e dopo la conclusione del procedimento concorsuale e in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in atto, considerato, peraltro che il giudice ordinario, nell’ambito della piena cognizione riservatagli, dispone di poteri di disapplicazione (e anche di annullamento, alla stregua degli orientamenti in proposito espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale).
Considerato che ricorrono specifici precedenti di questa Sezione (Tar Bari Sezione II 18/2012 del 2.01.2012; Sezione II 194/2012 del 17.01.2012; nonchè Sezione I n.1734/2011), deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione ordinaria – giudice del lavoro.
Resta ferma la conservazione degli eventuali effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano ampiamente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario – giudice del lavoro, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)