1. Ambiente ed ecologia – Procedura di verifica di assoggettamento a V.I.A. – Perentorietà del termine – Non sussiste
2. Procedimento amministrativo – Fase di screening per sottoposizione a V.I.A. – Discrezionalità dell’amministrazione su giudizio probabilistico di rilevante impatto ambientale – Conseguenze
1. L’art. 16, comma 7, della L.R. 11/2001, nella parte in cui prevede il termine perentorio di sessanta giorni per la formazione di un provvedimento implicito di esclusione della V.I.A., va disapplicato per contrasto con la direttiva 85/337/CE, atteso che i principi comunitari impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale dell’intervento progettato (TAR Puglia – Bari, Sez. I, 3.8.2011 n. 1205; C.d.S., Sez. V, 25.8.2008 n. 4058).
2. Nella fase preliminare o di screening, caratterizzata da una valutazione probabilistica ed anzi dalla mera possibilità di rilevante impatto ambientale secondo il principio di precauzione, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. Pertanto, non sussiste il difetto di istruttoria se vi è stata analisi di merito sugli atti progettuali, ancorchè incompleti per gravi carenze documentali, qualora sia stata considerata la probabilità di rilevante impatto ambientale dell’intervento.
N. 00446/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pettolecchia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Bia e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Regione Puglia in persona del Presidente p.t.;
Comune di Fasano in persona del Sindaco p.t.;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 16706 del 24.11.2008, successivamente pervenuta, di archiviazione della pratica relativa alla procedura di VIA per l’insediamento turistico residenziale “Tenuta Pettolecchia” in località Savelletri, nel Comune di Fasano;
e con motivi aggiunti:
– della determina n. 538 del 6.11.2009 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, comunicata con nota d’accompagnamento prot. n. 13026 datata 26.11.2009 e successivamente pervenuta, recante declaratoria di assoggettamento alle procedure di V.I.A. del progetto di insediamento turistico-residenziale “Tenuta Pettolecchia” in località Savelletri, nel Comune di Fasano (BR);
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte il difensore avv. V.A.Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con istanza del 4.4.02 la ricorrente ha chiesto allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fasano il rilascio di concessione edilizia, attraverso la procedura speciale prevista dal D.P.R. 447/98, per la realizzazione in loc. Pettolecchia – Savelletri di un insediamento turistico.
Con nota 15415 del 18.4.02, il responsabile del procedimento, acclarato che il progetto proposto implica la variazione dello strumento urbanistico generale, ha indetto conferenza di servizi per la relativa valutazione.
Su sollecito del medesimo responsabile del SUAP la ricorrente, con istanza del 24.4.02, ha chiesto all’Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., corredando la domanda di tutti gli elaborati progettuali, nonchè della relazione tecnica e ambientale dell’opera.
Nelle more il Comune di Fasano ha concluso favorevolmente il procedimento di verifica della conformità ambientale dell’intervento ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. n. 490/99, con il conseguente rilascio del parere paesaggistico.
Con determinazione dirigenziale n. 176 del 17.6.03, che la ricorrente assume essere stata adottata tardivamente (oltre i sessanta giorni previsti dalla normativa di riferimento), il Settore Ecologia ha decretato l’assoggettabilità a procedura di V.I.A. del progetto di che trattasi, determinazione impugnata dalla ricorrente con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale n. 1643/03, introitato e deciso nel merito contestualmente al ricorso in esame.
Con riferimento allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), la ricorrente ha chiesto (nota del 2.12.03) la definizione concordata dei contenuti ai sensi dell’art. 9 L. R. n. 11/01, ottenendo dalla Regione Puglia l’indicazione delle prescrizioni relative all’espianto e reimpianto degli alberi di ulivo, giusta nota dirigenziale del Settore Ecologia n. 3110 del 23.3.04.
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato predisposto dalla società ricorrente e depositato all’Ufficio V.I.A. in data 21.5.04 e pubblicato sul B.U.R.P. in data 10.6.04 e su due quotidiani (uno a carattere regionale e uno a carattere nazionale).
Dopo il decorso dei trenta giorni sono pervenute (in data 22.7.04) tre opposizioni da parte di altrettante associazioni ambientaliste.
La società ricorrente ha dunque predisposto studi approfonditi effettuati da parte di tecnici specializzati e una modifica del progetto proposto, prevedendo una maggiore estensione delle aree destinate a verde e una minore volumetria dei corpi di fabbrica.
Il Comitato Regionale per il V.I.A. si sarebbe però espresso – nella seduta dell’11.02.05 – per la non compatibilità dell’intervento con le valenze paesaggistiche del sito vincolato ex lege 1497/39, nonchè con le N.T.A. del P.U.T.T./P. , parere recepito e condiviso dal dirigente, giusta determina n. 87 del 3.03.05.
La ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso innanzi a questo Tribunale (896/05), ricorso tuttavia respinto con sentenza n. 5105/05, gravata di appello innanzi al Consiglio di Stato con giudizio tuttora pendente (3/06).
La ricorrente, senza rinunciare al più ampio intervento di cui al primo progetto così come successivamente modificato, ha tuttavia deciso di presentare un nuovo progetto idoneo a tutelare gli interessi ambientali del sito.
Ha avuto quindi luogo un ulteriore procedura di verifica ai sensi della L. R. n. 11/01 a seguito della quale la Regione Puglia ha invitato (nota del 13.10.06) il Comune di Fasano a fornire adeguata integrazione documentale (elaborati, attestazione di avvenuta affissione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio per 30 giorni, ecc.).
Con l’impugnata nota del 24.11.08, l’Amministrazione Regionale, stante l’omesso riscontro della predetta richiesta da parte del Comune di Fasano, ha disposto l’archiviazione del procedimento.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90; eccesso di potere per erronea presupposizione;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 co. 2 L. R. n. 11 del 2001; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, carente ed erronea istruttoria, sviamento.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 169/09 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ai fini della riapertura del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
A seguito di ciò la Regione Puglia, dopo aver annullato in autotutela il provvedimento di archiviazione e riavviato la procedura preliminare di assoggettabilità a VIA, con nota prot. n. 13026 del 26.11.09, ha disposto l’assoggettamento a VIA della struttura turistica.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 25.1.10, con cui ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di censura:
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 co. 1, 2 e 7 L. R. n. 11/01; violazione ed erronea applicazione degli artt. 31, 43 e 44 del D. Lgs. n. 152/06, sostituiti dal novellato art. 20 co. 4 del Codice dell’Ambiente; violazione dei principi generali in materia di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; carenza di potere, eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento, contraddittorietà , illogicità , manifesta ingiustizia, sviamento;
4) violazione sotto altro profilo delle norme indicate nel precedente motivo; erronea e/o carente motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà , sviamento.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’Udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è in parte improcedibile e in parte infondato.
Risulta anzitutto improcedibile il ricorso principale, con cui viene impugnata la determinazione dirigenziale che dispone l’archiviazione del procedimento sulla base di una presunta – quanto inesistente – assenza di riscontro alla richiesta di integrazione documentale da parte del Comune di Fasano.
Ed invero tale provvedimento, già sospeso nella sue efficacia per effetto dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 169 del 13.03.09, è stato successivamente oggetto di annullamento d’ufficio in via di autotutela da parte della Regione Puglia, che ha conseguentemente e autonomamente disposto la riapertura del procedimento.
L’atto conclusivo del procedimento di screening ambientale, determinazione dirigenziale n. 538 del 6.11.09, recante declaratoria di assoggettamento al procedimento di V.I.A., è stato quindi impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti depositati il 25.01.10.
Col primo motivo di censura la ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolare con riferimento ai termini previsti dalla L.R. 11/01, ritenuti termini perentori e ritenuta la compatibilità della norma con le Direttive comunitarie.
Come evidenziato dalla stessa difesa della Pettolecchia s.r.l., l’art. 16 co.7 della L.R. 11/01, nella parte in cui prevede un termine, espressamente qualificato come perentorio, va disapplicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare, per violazione degli artt. 2 ss della Direttiva 85/337/CE, ritenuta di immediata applicazione o self – executing secondo la teoria dell’acte clair.
Come evidenziato nella citata sentenza di questo Tribunale 3.08.11 n. 1205, “La formazione di un provvedimento implicito di esclusione della v.i.a., per decorso di un termine breve (sessanta giorni), si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizione correttive, sulla base di un’analisi sintetico – comparativa ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà amministrativa (in questo senso, proprio con riferimento all’art. 16 della legge regionale della Puglia n. 11 del 2001, si veda già : Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4058; T.A.R. Puglia, Bari, sez III, 24 settembre 2008 n. 2183; Id., sez. III, 7 gennaio 2009 n.1).
Non può infatti condividersi il pur suggestivo e sottile argomentare della ricorrente secondo cui detta normativa comunitaria si applicherebbe al procedimento di valutazione di impatto ambientale e non già al procedimento presupposto e preliminare di verifica di assoggettabilità a V.I.A., come nel caso in esame, trattandosi di procedimento logicamente distinto ed autonomo rispetto al procedimento di V.I.A., considerata per altro l’applicabilità della direttiva solo con riferimento ai progetti idonei a determinare un impatto ambientale rilevante.
La predetta direttiva prevede due ipotesi, distinguendo progetti appartenenti a determinate tipologie e con determinate caratteristiche per i quali è necessaria la V.I.A., presumendosi iuris et de iure un rilevante impatto ambientale e , viceversa, progetti per i quali non necessariamente ricorre un rilevante impatto ambientale con conseguente libertà per gli Stati membri di determinare la soglia di rilevanza e di prevedere un preliminare screening, indicazioni recepite dal legislatore nazionale (D.P.R. 12.04.96 successivamente modificato con D. Lgs. 3.04.06 n. 152) e dal legislatore regionale ( L.R. 11/01).
Rileva tuttavia il Collegio che il predetto distinguo, se determina un differente regime procedimentale, non si sottrae comunque all’applicazione dei principi comunitari che escludono in via generale nella materia della tutela ambientale la configurabilità del silenzio assenso.
Anche la fase prodromica della preliminare verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., proprio in virtù del diretto collegamento funzionale con la valutazione di impatto ambientale, non si sottrae all’applicazione dei principi comunitari, trattandosi appunto di un sub – procedimento con funzione strumentale e accessoria rispetto alla procedura di V.I.A.
àˆ altresì infondato il secondo motivo di censura, con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
La ricorrente assume che la Regione Puglia, evidenziando gravissime carenze documentali nella domanda, anzichè avvalersi della facoltà di richiedere adeguata integrazione documentale alla ricorrente ovvero disporre attività istruttoria, ha illegittimamente determinato l’assoggettamento alla procedura di V.I.A..
Assume ancora la ricorrente che proprio le rilevate carenze documentali avrebbero dovuto indurre la Regione Puglia a disporre attività istruttoria o richiedere integrazione, non potendo pervenirsi ad una valutazione nel merito sul procedimento di screening.
La tesi della ricorrente non è condivisa dal Collegio.
Occorre anzitutto premettere che “nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti.” ( T.A.R. Puglia Bari sez. I 1205/11; in tal senso anche: C.D.S. sez. VI 19.02.08 n. 561; sez. IV 5.07.10 n. 4246).
Nel caso in esame, considerato trattarsi della fase preliminare o di screening, caratterizzata da una valutazione probabilistica ed anzi dalla mera possibilità di rilevante impatto ambientale, secondo il principio di precauzione, non può ritenersi nè l’assoluto difetto di attività istruttoria, nè il difetto di motivazione con riferimento alla determinazione dirigenziale impugnata, in considerazione dell’attività istruttoria compiuta e dell’ampia motivazione di supporto.
Nè risulta vero che la Regione si sia indotta a disporre l’assoggettamento a V.I.A. solo in ragione delle rilevate carenze documentali, risultando invece che il Comitato regionale nella seduta del 28.10.09, abbia compiuto anche una valutazione nel merito, sulla base delle relazioni degli atti istruttori e degli allegati progettuali, nell’ambito dei peculiari profili che rilevano nella fase dello screening, essendo stata considerata la probabilità di rilevante impatto ambientale sia con riferimento all’ampiezza dell’area di intervento (mq. 665.492), alla superficie di intervento edilizio pari a mq. 43.314, consistenti nella realizzazione di ben 58 edifici dell’altezza di m.660 caduno per complessive 232 unità abitative, oltre a una sala reception di mq 1258, un ristorante di superficie lorda mq. 2000 circa, un beauty center di mq. 1328, oltre a discoteca, piscina, pronto soccorso, bar, impianti sportivi ed altro ancora.
Il tutto in una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico, nella quale risultano radicati numerosi esemplari monumentali di ulivo (1500 piante), di età valutabile in oltre 1000 anni, come risulta dalla richiamata relazione del Corpo Forestale dello Stato del 27.01.04, nonchè oggetto di vincolo ai sensi della legge 1497/39, nonchè sottoposta a vincolo nell’ambito del P.U.T.T./P. della Regione Puglia.
Il ricorso va dunque respinto per la restante parte.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)