1. Procedimento amministrativo – Concorso universitario – Valutazione titoli – Ampia discrezionalità – Limiti
2. Procedimento amministrativo – Concorso universitario – Rispondenza dei titoli al settore scientifico-disciplinare afferente il concorso – Pubblicazioni collettanee – Valutabilità – Limiti
3. Procedimento amministrativo – Concorso universitario – Errore nella valutazione di singola pubblicazione scientifica – Irrilevanza – Ragioni
4. Procedimento amministrativo – Concorso universitario – Valutazione complessiva ed unitaria delle pubblicazioni – Sufficienza – Ragioni
1. Le valutazioni della Commissione giudicatrice sui titoli esibiti in un concorso universitario sono espressione di una discrezionalità particolarmente ampia e, quindi, censurabili solo a fronte di manifesta incoerenza, irragionevolezza, illogicità , disparità di trattamento, nonchè in ipotesi di carenza di motivazione comparativa, che emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
2. E’ legittimo, qualora sorretto da adeguata motivazione comparativa, il rilievo sollevato dalla Commissione giudicatrice tanto in ordine alla non perfetta sovrapponibili dei titoli con il settore cui afferisce il posto a concorso, quanto in ordine alle pubblicazioni scientifiche elaborate con altri studiosi, le quali possono essere valutate in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori.
3. E’ irrilevante l’errore di valutazione su un titolo didattico-scientifico (nella specie: equiparazione al rango di pubblicazione di un semplice invito a redigere una review su rivista internazionale) qualora il giudizio complessivo trovi comunque fondamento in una valutazione di accertata superiorità di un candidato rispetto all’altro anche a non voler considerare il titolo controverso.
4. In un concorso universitario, diversamente che negli ordinari concorsi per titoli, l’esame delle pubblicazioni scientifiche serve a ricostruire, insieme ad altri elementi, la complessiva personalità scientifica del candidato, sicchè è sufficiente una valutazione complessiva ed unitaria di esse senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte quelle presentate, ricadendo la valutazione delle stesse nella discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici vizi di illogicità .
N. 00414/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2009, proposto da:
Lopez Linda Caterina, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Università degli Studi di Bari in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Antuofermo e Gaetano Prudente, con domicilio eletto presso l’avv. Cecilia Antuofermo in Bari, presso il Palazzo Ateneo in piazza Umberto I, 1;
nei confronti di
Antonella Milella, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, 120;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 14763 in data 29.12.2008, pubblicato in G.U. n. 8 del 30.1.2009 – IV serie speciale, recante approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/O3 – Chimica Generale e Inorganica, e contestuale dichiarazione della dott.ssa Antonella Milella quale vincitrice di detta valutazione;
nonchè per l’annullamento di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, ed in particolare dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari in persona del Rettore e di Antonella Milella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Maurizio Di Cagno, per la parte ricorrente; l’avv. Cecilia Antuofermo per l’Università resistente; l’avv. Emilio Reboli, su delega dell’avv. Luigi Paccione, per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Linda Caterina Lopez ha impugnato il decreto rettorale che ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/O3 – Chimica Generale e Inorganica, con contestuale dichiarazione della dott.ssa Antonella Milella quale vincitrice di detta valutazione.
La ricorrente ha esposto che, ai sensi dell’art. 3 del bando, i candidati dovevano allegare alla domanda un curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonchè un elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione; erano state presentate dieci domande e, nominata la commissione, valutati i titoli di tutti i candidati; alle prove scritte e orali, invece, si erano presentate soltanto la ricorrente e la contro interessata Milella; il 18 dicembre la commissione si era riunita per la discussione finale, comparando i giudizi individuali di ciascun commissario e quelli collegiali sui titoli, sulle prove scritte e sulla prova orale e individuando come vincitrice, con il voto favorevole di tutti i commissari, la controinteressata.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: violazione e malgoverno della normativa di cui al d.p.r. 117/2000 e al d.r. 895/2001, violazione e malgoverno del bando di concorso di cui al d.r. 415/2008, artt. 3, 4 e 6, nonchè dei criteri valutativi predeterminati dalla commissione nella seduta preliminare di cui al verbale n. 1, eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità , contraddittorietà e ingiustizia manifeste.
La commissione giudicatrice, infatti, aveva commesso numerosi errori nella procedura di valutazione, in primo luogo con riferimento alla valutazione dei titoli: in tale ambito la ricorrente aveva ottenuto un giudizio “molto più che positivo”, mentre la controinteressata “ottimo”, con distinzione che non era, a livello semantico, di facile comprensione; inoltre non era stata riportata correttamente la produzione scientifica della ricorrente, poichè le pubblicazioni su riviste internazionali erano state computate come 22, mentre quelle valutabili erano 23; la ricorrente era stata riportata come primo autore in 6 pubblicazioni e non in 8, come era in realtà ; era stata invitata in 3 congressi internazionali come speaker mentre ne erano stati contati 2; la commissione non aveva calcolato il periodo di studio in Germania di 10 mesi ritenendolo non documentato, mentre al riguardo non era necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio e comunque il soggiorno di studio era comprovato dalla pubblicazione n. 3 dell’elenco e dalla partecipazione ai congressi n. 31 e 32 dell’elenco.
Con riferimento alla controinteressata, invece, la Commissione aveva valutato 15 pubblicazioni mentre il numero effettivo era di 13, sulla base dell’elenco allegato alla domanda, non potendosi tenere conto del secondo elenco con titoli ulteriori presentato nel settembre 2008 nè degli scritti non ancora pubblicati, quali erano i primi 5 articoli dell’elenco della controinteressata; erano poi stati computati 21 congressi, mentre la Milella aveva partecipato solo a 18 di essi, e 2 relazioni a congressi internazionali, mentre il secondo non poteva essere valutato perchè tenutosi nel settembre 2008 e, pertanto, non menzionato nell’elenco dei titoli allegati alla domanda.
Non era poi stato calcolato il divario tra le due concorrenti con riferimento alle partecipazioni a congressi internazionali (30 per la ricorrente, 18 per la Milella), non erano state valutate le pubblicazioni su riviste nazionali della Lopez, erano state computate 18, anzichè 21, pubblicazioni della ricorrente con il Prof. D’Agostino, Presidente della Commissione, e 14, anzichè 9, pubblicazioni della controinteressata con lo stesso professore; nella valutazione delle pubblicazioni non era stato correttamente applicato il criterio dell’ “impact factor”, al quale la commissione nella seduta preliminare aveva dichiarato di voler fare ricorso.
La commissione, infine, era incorsa in contraddizione tra il giudizio dato alla prova scritta della Milella, laddove si evidenziava prolissità , alcune imprecisioni, e carenza di introduzione dell’argomento, e il giudizio finale complessivo, con valutazione finale di “ottimo” che non teneva conto di tali difetti.
Si sono costituite l’Università di Bari e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l’Università di Bari ha controdedotto che, pur avendo entrambe le candidate presentato un profilo di ricerca di alto livello, tuttavia il giudizio complessivo della commissione era stato fondato, correttamente, non solo sul curriculum ma anche sui risultati delle prove scritte ed orali, nell’ambito delle quali la ricorrente aveva riportato sia alcune lacune ed inesattezze, che alcuni errori, che invece non si riscontravano negli elaborati e nell’esposizione orale della vincitrice; inoltre il curriculum della ricorrente, a differenza di quello della vincitrice, non era completamente incentrato a livello scientifico sul settore Chim/03, relativo al posto di ricercatore messo a concorso, ma alcune pubblicazioni attenevano piuttosto al settore Chim/06; non vi erano relazioni, ma solo partecipazioni, a congressi internazionali, mentre la vincitrice aveva presentato 9 relazioni; gli inviti a congressi erano in effetti 2 e non 3.
Anche la contro interessata ha confutato le argomentazioni del ricorso, rilevando che alcune delle pubblicazioni prodotte dalla Lopez (la n. 4 e la n. 19 dell’elenco) erano abstract di congressi, pubblicate su una rivista priva di impact factor, che gli inviti a congressi internazionali della ricorrente erano 2 e non 3, e che il soggiorno studio in Germania effettivamente non era documentato, e che comunque l’esito delle prove orali e scritte aveva evidenziato uno scarto qualitativo tra le due candidate.
Alla camera di consiglio del la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 9.2.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
In merito va premesso, innanzitutto, che le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario, consistendo in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, per il suo grado di elevata soggettività ed irripetibilità sono espressione di una discrezionalità particolarmente ampia e, quindi, censurabili solo a fronte di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, che emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
In particolare, è insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale dei titoli scientifici esibiti dal candidato, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese disparità di trattamento da parte della Commissione esaminatrice (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2005, n. 3103; Consiglio Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1884; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 maggio 2004, n. 4553; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 novembre 2003, n. 781).
La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la sottovalutazione dei propri titoli e del proprio curriculum scientifico e corrispondente sopravvalutazione di quelli della controinteressata, evidenziando che la commissione avrebbe omesso di computare in suo favore alcuni titoli e, di contro, avrebbe computato in favore della Milella delle attività e pubblicazioni non rilevanti.
Il giudizio collegiale espresso all’esito dell’esame dei titoli sulla ricorrente è così formulato: “la candidata ha una notevole produzione scientifica specialmente nel settore CHIM/03 e una alta produttività . Altra caratteristica rilevante è la ricaduta internazionale del lavoro svolto, come si può evidenziare dalle numerosissime presentazioni a congressi e dai due inviti come relatore invitato in congressi importanti. Benchè alcuni lavori siano con un gran numero di autori, in genere il suo apporto personale può essere dedotto sia dal fatto che presenta sei lavori come primo autore, sia dal curriculum studiorum di tipo organico che la colloca bene per ricerche in cui è coinvolta la funzionalizzazione dei polimeri. D’altro canto in molti altri lavori ha contribuito anche come esperta di processi al plasma e con competenze nella caratterizzazione chimica. Nel suo complesso il giudizio è decisamente molto più che positivo”; come si evince dalla lettura del giudizio la commissione ha giudicato positivamente i titoli didattici e di carriera presentati ai fini della procedura concorsuale dalla ricorrente, evidenziando tuttavia la non perfetta sovrapponibilità degli stessi con il settore CHIM/03 cui afferiva il posto a concorso (la chimica organica è compresa infatti nel settore 06) e la presenza di molte pubblicazioni con un gran numero di autori; tali considerazioni sono correttamente e adeguatamente motivate con notazioni corrispondenti a quanto emerge dalla documentazione in atti, di tal che si sottraggono alle censure contestate.
D’altro canto è pacifico che nei pubblici concorsi, le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso, in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5182).
In proposito, del resto, non può che ribadirsi che l’apprezzamento, da parte della commissione esaminatrice, del valore delle pubblicazioni scientifiche presentate in un concorso, è sottratto alla sindacabilità del giudice amministrativo oltre i limiti di una ragionevole motivazione comparativa in ordine alle posizioni esaminate ed ai criteri applicati (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 maggio 2000, n. 934).
Con riferimento alla controinteressata la commissione ha affermato “la candidata si caratterizza per una produzione scientifica altamente coerente al curriculum studiorum e al settore disciplinare CHIM/03 e notevolmente originale e innovativa. Tali caratteristiche le hanno conferito un notevole riconoscimento internazionale che si è manifestato nell’invito da parte di una delle prime case editrici scientifiche a scrivere una review internazionale sui processi via plasma di modificazione dei polimeri. Anche l’alto numero di congressi internazionali, con 9 relazioni orali e 2 su invito, denotano l’elevato riconoscimento della candidata e corroborano la collocazione specifica del suo contributo alle attività di ricerca del gruppo dei plasmi del Dipartimento di Chimica. L’impatto internazionale della sua attività di ricerca è supportato anche dal suo utilizzo frequente (12 colte) come peer reviewer per 4 diverse riviste internazionali di alto impact factor. Pertanto il giudizio complessivo non può essere che ottimo”. Tale valutazione palesa la completa riconducibilità degli studi della Milella, a differenza di quelli della controinteressata, al settore oggetto di concorso, ed evidenzia correttamente che la vincitrice non ha soltanto partecipato a numerosi congressi internazionali ma vi ha anche tenuto 9 relazioni e in due casi è stata invitata come speaker.
Anche tali considerazioni sono ampiamente motivate da parte della commissione e manifestano un corretto uso della discrezionalità , non palesando i vizi denunciati, non ravvisandosi la denunciata illogicità o contraddittorietà nè una disparità di trattamento rispetto alla ricorrente.
Inoltre deve rimarcarsi che il buon riconoscimento riservato alle pubblicazioni della controinteressata rispetto a quelle della ricorrente trova riferimento non tanto nel numero di quelle prese in considerazione, quanto nel contenuto delle stesse, che sottolinea la sovrapponibilità dei temi trattati rispetto all’area scientifica di riferimento del posto di ricercatore messo a concorso.
In proposito, del resto, non può che ribadirsi che l’apprezzamento, da parte della commissione esaminatrice, del valore delle pubblicazioni scientifiche presentate in un concorso, è sottratto alla sindacabilità del giudice amministrativo oltre i limiti di una ragionevole motivazione comparativa in ordine alle posizioni esaminate ed ai criteri applicati (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 maggio 2000, n. 934).
L’unico aspetto censurabile del giudizio, in questo caso, è quello, sottolineato dalla ricorrente, consistente nell’aver tenuto in considerazione in un caso non una pubblicazione ma un invito di una casa editrice a redigere una review internazionale su una delle materie oggetto di studio da parte della Milella: in tal caso, infatti, la commissione ha dato peso ad una circostanza non rientrante tra quelle oggetto di valutazione, secondo il bando e i criteri di massima dalla stessa elaborati, come titoli e pubblicazioni.
Tuttavia tale aspetto non è idoneo ad inficiare nè il giudizio complessivo sui titoli ed il curriculum, nè l’esito finale del concorso fondato anche sui risultati delle prove.
Sotto il primo profilo, infatti, come si è visto il giudizio leggermente superiore assegnato alla Milella trova comunque fondamento nella maggiore aderenza alla materia di concorso dei suoi studi e nel maggiore riconoscimento internazionale come emergente dalle relazioni tenute a numerosi congressi, di tal che, anche a non voler considerare il titolo controverso, il giudizio conserva intatta la sua giustificazione scientifica e giuridica.
Osserva sul punto il Collegio che, in linea di principio, nei concorsi universitari lo scopo dell’esame delle pubblicazioni scientifiche non costituisce un fine a sè, come avviene negli ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità scientifica del partecipante al concorso, di modo che è sufficiente una valutazione complessiva ed unitaria di dette pubblicazioni senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte quelle presentate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 60).
Inoltre, quando risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia esaminato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, non può essere attribuita un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in considerazione ricadendo la valutazione delle stesse nella discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici vizi di logicità (Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3977).
Per tali ragioni vanno quindi disattese anche tutte le contestazioni formulate dalla ricorrente con riferimento al numero delle pubblicazioni e dei congressi internazionali in relazione ai quali vi sarebbero stati errori da parte della Commissione.
Ciò è tanto più vero se si considera anche il giudizio complessivo elaborato dalla commissione all’esito anche delle prove di concorso, in relazione alle quali la ricorrente non ha sollevato alcuna specifica e documentata contestazione, limitandosi a rilevare che la commissione sarebbe incorsa in contraddizione tra il giudizio dato alla prova scritta della Milella, laddove si evidenziava prolissità , alcune imprecisioni, e carenza di introduzione dell’argomento, e il giudizio finale complessivo, con valutazione finale di “ottimo” che non teneva conto di tali difetti.
Anche sul punto giova riportare il giudizio collegiale sulle prove scritte riportato dalla ricorrente: “La candidata dà una descrizione circostanziata e sintetica del concetto di legame chimico. Alcuni argomenti non sono trattati in modo sufficiente, e in alcuni casi si evidenziano inesattezze di fondo.(¦) La candidata introduce molto bene la caratterizzazione dei materiali, ma evidenzia una conoscenza superficiale e talvolta inesatta delle tecniche descritte”; di contro il giudizio sulla controinteressata è così espresso: “Relazione molto ampia e dettagliata, ma a volte prolissa. Si rilevano alcune imprecisioni, ma nessun errore di fondo. La candidata non introduce l’argomento, ma tratta alcune delle tecniche più utilizzate per la caratterizzazione chimica e morfologica dei materiali in modo rigoroso, ampio ed esaustivo”.
Dal raffronto tra i due giudizi è agevole rilevare come, per quanto gli elaborati della vincitrice riportino alcune imprecisioni, tuttavia senza dubbio sia corretta la collocazione superiore all’esito di un giudizio comparativo, alla luce di alcuni errori e inesattezze riportati dalla ricorrente, e dalla connotazione a volte superficiale e non sufficiente dell’elaborato di quest’ultima; in ordine a tali ultimi giudizi, del resto, nessuna puntuale contestazione è stata da questa dedotta.
Le stesse considerazioni emergono, del resto, dalla lettura del giudizio collegiale sulle prove orali: per la ricorrente: “la candidata ha esposto con qualche esitazione le tecniche diagnostiche di processo nel plasma, facendo esempi derivati dai processi via plasma studiati nel gruppo di ricerca di appartenenza. Per quanto concerne il potenziale di break down ha dimostrato alcune lacune”; per la Milella: “la candidata ha risposto alle domande in modo rigoroso e brillante, dimostrando un’ottima conoscenza delle tecniche plasmo dinamiche per la modifica dei materiali via plasma e delle architetture dei reattori plasmo chimici, nonchè delle condizioni di generazione del plasma”.
Anche in tal caso i due giudizi sono congruamente motivati e la comparazione tra gli stessi si pone come logico antecedente del giudizio finale con esito favorevole per la controinteressata.
Risulta, quindi, corretto ed immune dai vizi denunciati il giudizio complessivo, formulato sulla scorta dei risultati delle prove scritte ed orali, che, con riferimento alla Lopez, riportano la presenza di alcune imprecisioni e lacune, sia pure sporadiche, ma comunque non evidenziate nelle prove della controinteressata.
Tale valutazione complessiva non risulta inficiata, per le considerazioni sopra svolte, dalle contestazioni svolte nel ricorso in ordine alla ponderazione dei titoli e delle pubblicazioni.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ravvisano comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)