1. Giustizia e processo – Deposito memorie – Oltre il termine di 20 giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. – Tardività 


2. Enti e organi p.A. – Attività  di religione o di culto (cd. “cura delle anime”) – Non comprende l’attività  di devozione dei defunti


3. Enti e organi p.A. – Servizio illuminazione votiva – Servizio pubblico locale – E’ tale


4. Enti e organi p.A. – Servizio illuminazione votiva – Caratteristiche


5. Enti e organi p.A. – Enti ecclesiastici – Svolgimento attività  diverse da quelle di religione o culto – Soggezione alle leggi dello Stato


6. Procedimento amministrativo – Adozione regolamento servizio illuminazione votiva – Comunicazione avvio procedimento – Non occorre

1. E’ tardivo il deposito di memore oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a..


2. La “cura delle anime”, considerata agli effetti civili attività  di religione o di culto, rappresentando un ambito specifico dell’attività  ecclesiastica consistente nell’assistenza spirituale, non comprende l’attività  di devozione dei defunti.


3. Il servizio di illuminazione votiva rientra fra i servizi pubblici locali di competenza comunale.


4. Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura dell’energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il funzionamento di tutte le lampade votive a richiesta degli interessati.


5. Le attività  diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità  degli enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività  e al regime tributario previsto per le medesime.


6. Il regolamento del servizio di illuminazione rientra tra gli atti esclusi dall’applicazione delle norme sulla partecipazione ex art. 13 L. n. 241/90, con la conseguenza che non occorre la comunicazione di avvio del procedimento.

N. 00404/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2005, proposto da: 
Arciconfraternita dei Bianchi SS. Sacramento di Trani, Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, Arciconfraternita Immacolata Concezione di Trani, Confraternita S. Rocco di Trani, Arciconfraternita S. Giacomo Apostolo di Trani, Confraternita S. Vito di Trani, Confraternita S. Nicola Pellegrino di Trani, Confraternita della B.M.V. del Carmine di Trani, Confraternita S. Anna di Trani, Confraternita S. Michele Arcangelo di Trani, Confraternita S. Giuseppe di Trani, Confraternita S. Cuore di Maria SS. di Trani, Confraternita SS. Angeli Custodi di Trani, Confraternita Maria SS. dell’Apparizione di Trani e Confraternita S. Maria de Dionisio di Trani, in persona dei rispettivi legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Alessio Orazio Scarcella, con domicilio eletto presso lo studio Legale Operamolla in Bari, via Dante, n. 201; 

contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Eligio Turi, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

per l’annullamento
“- della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Trani del 9 maggio 2005 n. 15 del Reg., pubblicata nell’Albo Pretorio in data 14 giugno 2005 per 15 giorni sino al giorno 29 giugno 2005, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento del servizio di illuminazione votiva” ivi compreso il Regolamento ad essa allegato;
– di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale alla suddetta delibera e Regolamento ed a qualunque altro afferente il presente giudizio, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alessio Orazio Scarcella per la parte ricorrente e l’avv. Francesco Nanula, su delega dell’avv. Eligio Turi, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espongono in fatto l’Arciconfraternita dei Bianchi SS. Sacramento di Trani, l’Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, l’Arciconfraternita Immacolata Concezione di Trani, la Confraternita S. Rocco di Trani, l’Arciconfraternita S. Giacomo Apostolo di Trani, la Confraternita S. Vito di Trani, la Confraternita S. Nicola Pellegrino di Trani, la Confraternita della B.M.V. del Carmine di Trani, la Confraternita S. Anna di Trani, la Confraternita S. Michele Arcangelo di Trani, la Confraternita S. Giuseppe di Trani, la Confraternita S. Cuore di Maria SS. di Trani, la Confraternita SS. Angeli Custodi di Trani, la Confraternita Maria SS. dell’Apparizione di Trani e la Confraternita S. Maria de Dionisio di Trani che il Comune di Trani, con delibera del Consiglio Comunale del 9 maggio 2005 n. 15 del Reg., pubblicata nell’Albo Pretorio dal 14 giugno 2005 al 29 giugno 2005, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento del servizio di illuminazione votiva”, aveva regolamentato il servizio di illuminazione votiva relativo al Cimitero civico.
Riferiscono che tale regolamento non avrebbe tenuto conto dell’esistenza delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani che da tempo immemorabile vanterebbero un diritto concessorio sul suolo che si estrisecherebbe come una “proiezione della stessa Chiesa” sul suolo cimiteriale, soggiacendo alle regole proprie degli enti ecclesiastici; che su tale suolo esse avevano edificato, a propria cura e spese le relative Cappelle Cimiteriali munendole di tutti i servizi compreso quello di illuminazione votiva ed avevano provveduto alla realizzazione dei relativi impianti compresi quelli elettrici.
Aggiungono che, considerato che il loro Statuto disponeva che fosse loro compito provvedere alla custodia e conservazione della propria Cappella Cimiteriale, con istanza in data 1° giugno 2005 avevano chiesto al Comune resistente se il regolamento di cui trattasi comprendesse anche la gestione della illuminazione votiva all’interno delle Cappella Cimiteriali da esse edificate.
In mancanza di riscontro da parte del Comune di Trani i sigg.ri Giuseppe Barbera, Maurizio Musci, Antonio D’Amore, Dante Amicarelli, Ilarione Ventura, Michele Bassi, Biagio Musicco, Emanuele Vallisa, Francesco Paolo Di Lernia, Francesco Di Micco, Andrea Diodovich, Vincenzo Migliaccio, Michele Piazzolla, Sabino Di Modugno, e Nicola Nenna, in qualità  di legali rappresentanti p.t. delle rispettive sopra citate Arciconfraternite e Confraternite di Trani, hanno quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 10 ottobre 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 18 ottobre 2005, con il quale hanno chiesto l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Trani del 9 maggio 2005 n. 15 del Reg., pubblicata nell’Albo Pretorio dal 14 giugno 2005 al 29 giugno 2005, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento del servizio di illuminazione votiva” nonchè del Regolamento stesso ad essa allegato.
A sostegno del gravame sono stati articolati i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 71 della legge n. 222 del 1985 nonchè degli artt. 1, 2, 5 e 7 della legge n. 121 del 1985 in relazione agli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost., eccesso di potere per erronea e/o mancata valutazione dei fatti; 2) violazione dell’art. 834 c.c. in relazione all’art. 42 Cost.; 3) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; 4) violazione dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale di Trani.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Trani eccependo l’inammissibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Parte resistente ha depositato in data 24 dicembre 2011 una memoria per l’udienza di discussione del 26 gennaio 2012 ed in data 5 gennaio 2012 “note di udienza”; nella suddetta memoria è stata eccepita l’inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse.
Parte ricorrente ha depositato una memoria in data 14 gennaio 2012.
Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il difensore del Comune di Trani ha eccepito la tardività  del deposito della memoria da parte delle ricorrenti Arciconfraternite e Confraternite di Trani; alla medesima udienza pubblica del 26 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve rilevare preliminarmente, anche in considerazione della eccezione sul punto sollevata dal difensore di parte resistente nella udienza di discussione, la tardività  del deposito della memoria di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, essendo stata prodotta in data 14 gennaio 2012 e, quindi, anche a volerla ritenere un atto di replica e non una memoria, in quanto contenente controdeduzioni alla memoria di parte resistente, oltre il termine perentorio previsto di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione celebrata in data 26 gennaio 2012.
Si deve, però, rilevare anche la tardività  del deposito delle “note di udienza” da parte del Comune di Trani in quanto, in disparte la questione della qualificazione dell’atto prodotto, anche a volerlo ritenere un atto di replica è stato prodotto oltre il suddetto termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione, ex art. 73, comma 1, c.p.a..
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità , sollevate dal Comune di Trani nella memoria del 24 dicembre 2011, essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 71 della legge n. 222 del 1985 nonchè degli artt. 1, 2, 5 e 7 della legge n. 121 del 1985 in relazione agli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost., eccesso di potere per erronea e/o mancata valutazione dei fatti.
Parte ricorrente, premesso che esse Confraternite rientrerebbero nella categoria delle Confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, sostengono che se è vero che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali di competenza comunale, sarebbe vero altresì che la regolamentazione di tale servizio all’interno delle Cappelle Cimiteriali – attribuite in concessione perpetua ad esse confraternite, costituirebbe una indebita intromissione nell’attività  di culto, intesa come attività  di devozione dei defunti; tale conclusione troverebbe una base normativa nell’art. 16 della legge n. 222 del 1985 laddove prevede che: “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività  di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime,¦”.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 834 c.c. in relazione all’art. 42 Cost. in quanto nel regolamento non verrebbe mai fatta menzione nè delle Cappelle Cimiteriali di proprietà  di esse Confraternite, nè del fatto che esse gestirebbero il servizio di illuminazione votiva al loro interno da tempo immemorabile; il Comune in sostanza con un atto unilaterale d’imperio si sarebbe attribuito la gestione di tale servizio appropriandosi degli impianti di esse ricorrenti senza nemmeno riconoscere alcun indennizzo.
Entrambi i motivi, che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, sono privi di pregio.
La questione centrale posta dall’odierno ricorso è stabilire se il presente regolamento costituisca una indebita intromissione nell’attività  di culto.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte resistente, ritiene che “la cura delle anime” che la legge n. 222 del 1985, recante Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, all’art. 16, lettera a) considera, agli effetti delle leggi civili, attività  di religione o di culto non possa comprendere l’attività  di devozione dei defunti, come sostenuto da parte ricorrente.
Sarebbe, infatti, limitativo considerare “la cura delle anime” l’attività  di devozione dei defunti che, peraltro è una attività  che viene praticata da tutti i cittadini del Comune di Trani nelle proprie cappelle cimiteriali.
Si ritiene di dover precisare che la cura delle anime rappresenta un ambito specifico dell’attività  ecclesiastica e consiste nell’assistenza spirituale offerta personalmente da funzionari e rappresentanti di Chiese e di Chiese libere. Essa viene realizzata accompagnando singole persone, coppie, famiglie e gruppi in diverse situazioni della vita servendosi del colloquio, della confessione, della cura della devozione o attraverso un aiuto pratico.
In teologia l’espressione “cura d’anima”, infatti, esprime che “l’anima è ammalata e vi è la necessità  di una cura. Infatti la disubbidienza del primo uomo causò la separazione di questi da Dio con tutte le conseguenze tragiche che soffre l’umanità : l’egoismo, l’odio, l’infelicità , la solitudine, le malattie, la morte spirituale e materiale. La cura d’anima si inserisce nel desiderio di Dio di ricuperare l’uomo distaccato da Lui e dalle conseguenze di questo distaccamento. Lo scopo della cura d’anima consiste nel guidare l’altro a trovare una comprensione biblica per i problemi che sta attraversando. Un mancante o sbagliato rapporto con Dio porta necessariamente ad un rapporto sbagliato fra l’uomo e l’uomo e l’uomo col resto della creazione.” “La cura delle anime è stata affidata agli apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori chiamati anche anziani e vescovi. Essi devono promuovere, sia attraverso la predicazione, che mediante insegnamenti individuali (il discepolato, la conduzione di gruppi casalinghi, le visite ecc..) al “perfezionamento dei santi in vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all’unità  della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza della statura perfetta di Cristo” – At 20:28; 1° Pi 5:1-3; Efesini 4:12-13.”.”
Il Collegio deve altresì specificare che, d’altro canto, proprio lo stesso Statuto, depositato in giudizio da parte ricorrente, all’art. 3, comma 3, tra i compiti delle Confraternite, in riferimento alle proprie Cappelle Cimiteriali, alla lettera a) li limita “alla custodia e conservazione”; inoltre la stessa lettera a) tiene ben distinte le Cappelle Cimiteriali dalla Chiesa in relazione alla quale dispone che è compito della Confraternita “provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa dove essa è eretta, e dei locali annessi; a quella straordinaria previa convenzione con altro Ente, eventualmente coesistente;”.
Alla luce di quanto sopra non è pertanto condivisibile la tesi di parte ricorrente che esse si estrisecherebbe come una “proiezione della stessa Chiesa” sul suolo cimiteriale.
Inoltre è pacifico sia in giurisprudenza che in atti, in quanto ammesso dalle stesse ricorrenti nel ricorso stesso, che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali di competenza comunale; inoltre l’atto di concessione del “Municipio di Trani” datato 16 gennaio 1894, prodotto in giudizio, concerne unicamente la “Concessione di suolo in questo Cimitero”; il Comune di Trani con il regolamento oggetto di gravame non ha modificato la concessione, ma ha legittimamente regolamentato il servizio di illuminazione votiva, non contemplato nella predetta concessione.
D’altro canto, come sostenuto dal Comune, il regolamento per cui è causa all’art. 2 – Gestione del servizio- recita: “Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura dell’energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il funzionamento di tutte le lampade votive a richiesta degli interessati” e negli articoli successivi disciplina il relativo contratto da stipularsi con i suddetti interessati. Inoltre l’art. 14 – Costruzione degli impianti – per quello che in questa sede interessa, specifica tra l’altro che “¦le diramazioni della linea principale alle cappelle e agli ipogei sono a cura dei proprietari sotto il controllo del Comune e previa acquisizione del certificato di conformità  alle norme….”, all’art. 16 è previsto che “Il ricambio delle lampade viene assunto dal Comune gratuitamente.”
Analizzando lo Statuto delle Confraternite, al Capitolo VII – Mezzi economici e amministrativi dei beni – l’art. 78, comma 2, prevede espressamente la possibilità  di stipulare “contratti riguardanti la tomba sociale e la sistemazione dei loculi”, proibendo tassativamente i contratti di durata di oltre cinque anni.
Come sostenuto da parte resistente il regolamento disciplina unicamente il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale e deve quindi ritenersi inconferente il richiamo agli artt. 834 c.c. e 42 Cost..
E’ in sede di contratto, da stipularsi fra le Confraternite ed il Comune, che si dovrà  tener conto che gli impianti delle Cappelle Cimiteriali delle Confraternite odierne ricorrenti sono già  esistenti, impianti che peraltro, come specificato in ricorso, sarebbero già  stati adeguati alla normativa vigente; conseguentemente il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza di attualità  dell’interesse a ricorrere che, si ricorda, deve essere concreto ed attuale, ai fini della ammissibilità  del ricorso stesso.
Il Collegio deve inoltre evidenziare che proprio l’ulteriore normativa richiamata da parte ricorrente per dedurre la illegittimità  del regolamento e precisamente la legge n. 121 del 1985 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede – conferma invece la legittimità  del regolamento impugnato.
Infatti l’art. 7, comma 1, recita: “La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità  giuridica e ogni forma di attività .”; al comma 3, dispone: “¦.Le attività  diverse da quelle di religione o di culto,”- come quella di cui alla fattispecie oggetto di gravame, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio nel primo motivo di ricorso – “svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità  di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività  e al regime tributario previsto per le medesime.”
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi destituita di fondamento la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 71 della legge n. 222 del 1985 nonchè degli artt.1, 2, 5 e 7 della legge n. 121 del 1985 in relazione agli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost. posto che quest’ultimo in particolare prevede: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità  giuridica e ogni forma di attività .”, circostanza questa che non si rinviene nella fattispecie per cui è causa.
Passando ad analizzare il terzo motivo di ricorso, concernente vizi formali, il Collegio ritiene anche quest’ultimo privo di pregio.
Parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 in quanto il Comune avrebbe dovuto inviare loro la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte resistente, ritiene che il Regolamento del servizio di illuminazione votiva per cui è causa rientri tra gli atti esclusi dall’applicazione delle norme sulla partecipazione e, quindi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; infatti l’art. 13 – Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione – della citata legge n. 241 del 1990 prevede specificatamente al comma 1: “Le disposizioni contenute nel presente capo” – Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo – “non si applicano nei confronti dell’attività  della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.”
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità  del provvedimento per violazione dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale di Trani in quanto il Comune di Trani avrebbe omesso di chiedere il preventivo parere obbligatorio alla Commissione Affari Istituzionali.
Al riguardo il Collegio, concordando con parte resistente, ritiene la suddetta censura innanzitutto infondata in punto di fatto; nella memoria depositata in data 24 dicembre 2011 il Comune di Trani rappresenta, infatti, che la delibera di C.C. impugnata, n. 15 del 9 maggio 2005, prevede espressamente: “Visto il relativo regolamento predisposto dall’Assessorato alle finanze licenziato favorevolmente dalla Commissione consiliare”, previsione risultante dalla delibera depositata in giudizio.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti Arciconfraternite e le Confraternite di Trani, specificate in epigrafe, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), in solido, in favore del Comune di Trani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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