1. Edilizia e urbanistica – D.I.A. – Mancante di elementi determinanti –  Esercizio del potere inibitorio da parte della P.A. oltre il termine perentorio – Legittimità  


2.    Edilizia e urbanistica – D.I.A. – Mancante di elementi determinanti – Nullità  –  Sanzione demolitoria in luogo della pecuniaria – Legittimità 

1. La mancata comunicazione del nominativo del Direttore dei Lavori ed in particolar modo della data di effettivo inizio dei lavori denunciati, la cui mancanza determina la nullità  della denuncia presentata poichè è da ritenersi elemento essenziale della D.I.A., rendono quest’ultima priva di efficacia. In mancanza di tale indicazione, l’Amministrazione non potrebbe neppure stabilire la data di decadenza della D.I.A. di cui all’art. 15, comma 4, D.P.R. n. 380/2001. L’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune non è, quindi, in questo caso, soggetto a decadenza  (nel caso di specie il provvedimento di demolizione era stato adottato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, ma nella D.I.A. non erano indicati nè il nominativo del Direttore dei Lavori nè la data di inizio dei lavori denunciati).


2. La sanzione demolitoria elevata in luogo di quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 non risulta sproporzionata se nella D.I.A. non vi è indicazione della data di inizio dei lavori denunciati poichè tale mancanza determina la nullità  della D.I.A. presentata e, quindi, la mancanza del titolo edilizio.

N. 00401/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Filippo Nitti, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Pietro Ravanas, n. 120; 

contro
Comune di Bitritto in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7; 

per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“- del provvedimento prot. n. 16992 del 13.11.2007 (notificato il 14.11.2007), con cui il responsabile del servizio urbanistica ha ordinato la demolizione, con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi, delle opere edili realizzate in Bitritto in Vico 3° Balenzano ang. Via N. Balenzano;
– della comunicazione dell’avvio del procedimento monitorio prot. n. 11913 del 6.8.2007 e del verbale di sopralluogo congiunto eseguito dal personale del Servizio Tecnico Urbanistica e della Polizia Urbana prot. n. 259/Urb. del 23.8.2007 (di cui il ricorrente non ha avuto legale conoscenza);
– dell’ordinanza di sospensione lavori prot. n. 12781 del 27.8.2007 adottata dal Responsabile del Servizio Urbanistica;
– del parere (e della presupposta richiesta inoltrata dal Comune di Bitritto) espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari con nota prot. n. 9327 del 24.10.2007 ed introitato al protocollo comunale al n. 16276 del 30.10.2007, richiamato nell’atto impugnato e di cui il ricorrente non ha conoscenza;
– di ogni altro (atto) presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ed ove occorra della dichiarazione di chiusura del procedimento monitorio prot. n. 16696 del 5.11.2007”
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 aprile 2011:
per l’annullamento
“- della diffida ad adempiere prot. n. 2253 del 16.2.2011 (notificato il 16.2.2011), con cui il Comune di Bitritto ha diffidato il ricorrente ad adempiere all’ordinanza prot. n. 16992 del 13.11.2007 emessa per la demolizione delle opere edili abusivamente realizzate;
– di ogni altro provvedimento ad essa presupposto, connesso o consequenziale.”
 

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitritto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Filippo Panizzolo, su delega dell’avv. Pier Paolo Grimaldi, per la parte ricorrente e l’avv. Anna Del Giudice per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto il sig. Filippo Nitti, proprietario di un appartamento sito a Bitritto al Vico 3° Balenzano- angolo Via N. Balenzano, che con due denunce di inizio attività  del 14 agosto 2006 e 20 dicembre 2006, aveva comunicato al Comune di Bitritto la volontà  di realizzare, nel suddetto immobile, una tettoia in legno, a protezione della veranda del primo piano, sul vano di piano terra, nonchè un pergolato in legno a copertura del lastrico solare del secondo piano ed una pensilina in legno a protezione del balcone e della finestra con affaccio sul Vico 3° Balenzano.
Riferisce che, a seguito di verifica tecnica, che sarebbe stata eseguita oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione delle citate denunce, il personale del Servizio Tecnico Urbanistica e della Polizia Urbana del Comune resistente avrebbe rilevato difformità  tra le opere realizzate e quelle indicate nelle denunce stesse, come si evincerebbe dal verbale prot. n. 259/Urb. del 23 agosto 2007; che tale verbale, unitamente al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari con nota prot. n. 9327 del 24 ottobre 2007, assunto al protocollo comunale n. 16276 del 30 ottobre 2007, richiamato nell’atto impugnato e di cui esso ricorrente non avrebbe avuto conoscenza, il Comune di Bitritto avrebbe adottato il provvedimento prot. n. 16992 del 13 novembre 2007 di demolizione, con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Il sig. Nitti ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 14 gennaio 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 12 febbraio 2008, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento prot. n. 16992 del 13 novembre 2007, notificato il giorno successivo, con il quale gli è stata ordinata la demolizione, con il contestuale ripristino dello stato dei luoghi, delle opere edili realizzate in Bitritto in Vico 3° Balenzano-angolo Via N. Balenzano; ha chiesto altresì l’annullamento della comunicazione dell’avvio del procedimento monitorio prot. n. 11913 del 6 agosto 2007 e del citato verbale di sopralluogo congiunto eseguito dal personale del Servizio Tecnico Urbanistica e della Polizia Urbana prot. n. 259/Urb. del 23 agosto 2007, richiamato nell’atto impugnato e di cui esso ricorrente non avrebbe avuto legale conoscenza, dell’ordinanza di sospensione lavori prot. n. 12781 del 27 agosto 2007, del parere (e della presupposta richiesta inoltrata dal Comune di Bitritto) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari prot. n. 9327 del 24 ottobre 2007, assunto al protocollo comunale n. 16276 del 30 ottobre 2007, richiamato nell’atto impugnato e di cui esso ricorrente non avrebbe avuto conoscenza ed infine, ove occorra, della dichiarazione di chiusura del procedimento monitorio prot. n. 16696 del 5 novembre 2007.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: I. violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 23 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere (difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento); II. violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 98.5 del Regolamento Edilizio del P.R.G. del Comune di Bitritto, eccesso di potere (erroneità  e travisamento dei presupposti, manifesta contraddittorietà , disparità  di trattamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento).
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bitritto chiedendo il rigetto del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato il 6 aprile 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 21 aprile 2011, il sig. Nitti ha chiesto l’annullamento della diffida ad adempiere prot. n. 2253 del 16 febbraio 2011, notificata nella medesima data, con la quale il Comune di Bitritto aveva diffidato esso ricorrente ad adempiere all’ordinanza prot. n. 16992 del 13 novembre 2007 di demolizione e contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso il suddetto atto di diffida il ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Il Comune di Bitritto ha presentato una memoria per l’udienza di discussione ed il sig. Nitti ha depositato una memoria di replica.
Alla udienza pubblica del 13 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con il primo motivo di ricorso il sig. Filippo Nitti deduce le seguenti censure: violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 23 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento.
Il ricorrente lamenta che il Comune di Bitritto avrebbe adottato il provvedimento impugnato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001 per l’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune resistente; che sarebbe evidente il difetto di motivazione avendo il Comune rilevato e contestato genericamente ed approssimativamente presunte difformità  tra quanto realizzato e gli elaborati grafici allegati alla D.I.A., nonchè generiche violazioni del P.R.G. e di norme non precisate; inoltre il provvedimento violerebbe l’art. 37 del citato d.p.r. che prevederebbbe per le opere realizzate in difformità  dalla D.I.A. la sanzione pecuniaria e non quella demolitoria che, pertanto, sarebbe sproporzionata.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 98.5 del Regolamento Edilizio del P.R.G. del Comune di Bitritto, eccesso di potere per erroneità  e travisamento dei presupposti, manifesta contraddittorietà , disparità  di trattamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento in quanto l’ordinanza di riduzione in pristino sarebbe stata adottata oltre 45 giorni dalla ordinanza di sospensione.
Il sig. Nitti lamenta inoltre che il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari, prot. n. 9327 del 24 ottobre 2007, che si è espressa per la riduzione in pristino delle opere eseguite, contrasterebbe con un precedente parere con il quale la suddetta Soprintendenza avrebbe rappresentato la propria incompetenza, ed inoltre dal parere stesso si evincerebbe che essa non avrebbe ricevuto sufficienti elementi, nè avrebbe avuto l’esatta conoscenza della situazione urbanistica del Comune di Bitritto, ai fini della valutazione; la Soprintendenza non conoscerebbe lo stato di “compromissione” del centro storico a causa di opere edilizia uguali e simili a quelle realizzate da esso ricorrente e, pertanto, la sanzione sarebbe eccessiva per disparità  di trattamento con situazioni esistenti più invasive; lamenta inoltre che le opere realizzate sarebbero conformi al regolamento edilizio e precisamente all’art. 98.5 del Regolamento Edilizio del P.R.G. del Comune resistente; infine, per quanto concerne la circostanza rappresentata nel provvedimento oggetto di gravame circa l’inizio del procedimento monitorio su denuncia di un privato cittadino, il ricorrente si duole che il denunciante non avendo proposto ricorso avverso il silenzio del Comune a seguito della presentazione della D.I.A. da parte di esso ricorrente, avrebbe in tal modo eluso i termini decadenziali per proporre il giudizio di accertamento avverso il silenzio della P.A. sulla D.I.A..
I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di poter analizzare congiuntamente, sono entrambi privi di pregio.
Il Collegio deve evidenziare che il provvedimento impugnato espressamente dà  atto che “entrambe le D.I.A.” presentate dal ricorrente “sono prive di efficacia perchè non risulta inoltrata la comunicazione del nominativo del Direttore dei Lavori e la data di effettivo inizio dei lavori denunciati;” e che l’immobile oggetto della ordinanza stessa era “situato in zona omogenea “A”¦;”.
Dall’esame di entrambe le D.I.A. presentate dal ricorrente e dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio non risulta la data di effettivo inizio dei lavori denunciati, data da ritenersi elemento essenziale della D.I.A. in generale, la cui mancanza determina la nullità  della D.I.A. presentata e, quindi, come correttamente rappresentato dal Comune di Bitritto nel provvedimento impugnato, la sua inefficacia in senso lato.
La necessità  di indicare la data di effettivo inizio dei lavori denunciati si ricava, ad avviso del Collegio, tenendo presente anche che il provvedimento impugnato risale al 2007, innanzitutto dall’art. 23, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001 che recita: “Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività , almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità  delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.”.
A conferma di tale conclusione il Collegio deve rilevare che in mancanza di tale indicazione l’Amministrazione non potrebbe neppure stabilire la data di decadenza della D.I.A. di cui all’art. 15, comma 4, del suddetto d.p.r. n. 380 del 2001 in base al quale “il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già  iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”, considerato che il Collegio, confermando l’orientamento già  fatto proprio da questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 22 aprile 2009, n. 983) ritiene applicabile alla d.i.a. l’istituto della decadenza previsto per il permesso di costruire dalla suddetta norma.”
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi privo di pregio il privo motivo di ricorso.
Innanzitutto è infondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che Comune di Bitritto avrebbe adottato il provvedimento impugnato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001 per l’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune resistente in quanto il termine di 30 giorni non era neppure iniziato a decorrere e, pertanto, il Comune poteva legittimamente esercitare il suddetto potere; nè può ritenersi violato l’art. 37 del citato d.p.r. che prevederebbbe per le opere realizzate in difformità  dalla D.I.A. la sanzione pecuniaria e non quella demolitoria che, pertanto, sarebbe sproporzionata in quanto, nella fattispecie oggetto di gravame, non trattasi di difformità , ma, alla luce di quanto sopra esposto, di mancanza del titolo edilizio; nè il provvedimento impugnato può ritenersi viziato per difetto di motivazione in quanto quest’ultimo, dopo aver dato atto, come detto, che entrambe le D.I.A. presentate dal ricorrente erano prive di efficacia, ha indicato in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Innanzitutto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari, prot. n. 9327 del 24 ottobre 2007, che si è espressa per la riduzione in pristino delle opere eseguite, non contrasta con il precedente parere con il quale la suddetta Soprintendenza avrebbe rappresentato la propria incompetenza, in quanto tale ultimo parere prot. n. 18601 del 22 settembre 2004 si era limitato ad affermare che l’immobile non era vincolato; infatti rappresenta che esso non era sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, mentre l’ultimo parere è stato adottato ai sensi del d.p.r. n. 380 del 2001.
Il parere prot. n. 9327 del 24 ottobre 2007 è stato infatti reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari ai sensi dell’art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla denuncia di inizio attività  e accertamento di conformità , comma 3, del citato d.p.r. n. 380 del 2001, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente che ha lamentato nel primo motivo di ricorso la mancata applicazione della sanzione pecuniaria, prevista da tale articolo al posto di quella demolitoria applicata alla fattispecie oggetto di gravame; l’art. 37, al comma 3 prevede che se gli interventi ritenuti abusivi concernono immobili anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, come nel caso di specie, “il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività  culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria”.
Alla luce del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari, vincolante per il Comune resistente, quest’ultimo ha adottato il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo che, pertanto, deve ritenersi legittimo.
La censura con la quale parte ricorrente lamenta che l’ordinanza di riduzione in pristino sarebbe stata adottata oltre 45 giorni dalla ordinanza di sospensione deve ritenersi infondata in quanto, alla luce del contenuto dell’ordinanza di riduzione in pristino, ritenuta legittima, l’ordinanza di sospensione deve ritenersi inutiliter data.
Deve, infine, ritenersi inammissibile per carenza di interesse la censura con la quale il ricorrente si duole che il denunciante l’abuso per cui è causa non avrebbe proposto ricorso avverso il silenzio del Comune a seguito della presentazione della D.I.A. da parte di esso ricorrente, eludendo in tal modo i termini decadenziali per proporre il giudizio di accertamento avverso il silenzio della P.A. sulla D.I.A. e, comunque infondato in quanto, come detto, essendo entrambe le denunce di inizio di attività  prive di effetti, i relativi termini non sono iniziati a decorrere.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Il Collegio deve respingere anche il ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig. Nitti avverso la diffida ad adempiere prot. n. 2253 del 16 febbraio 2011, con la quale il Comune di Bitritto aveva diffidato esso ricorrente ad adempiere all’ordinanza prot. n. 16992 del 13 novembre 2007 di demolizione e contestuale ripristino dello stato dei luoghi, in quanto a sostegno del ricorso stesso il ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il sig. Filippo Nitti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Bitritto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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