Rinnovabili – Procedimento amministrativo – Autorizzazione unica – Diniego – Carenza documentale – Ritardata verifica della p.A. – Conseguenze

Il diniego all’autorizzazione unica di un impianto eolico per carenze documentali inerenti le opere di connessione, deve ritenersi illegittimo qualora tale carenza sia dovuta al colpevole ritardo della Regione nell’avviare il procedimento, e al conseguente mutamento dello stato di fatto rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza. Pertanto, a fronte della predetta inerzia, la pretesa di assegnare alla ricorrente un termine di soli 30 giorni, a pena di sostanziale decadenza, appare difforme dal modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, con obbligo per la Regione di riavviare e concludere il procedimento di autorizzazione unica (punto 14.12).

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TAR, n. 108 – 2012

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N. 00141/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00108/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2012, proposto da:

Elettrovit Power s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Mastropierro, Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Campanile, in Bari, via Putignani n. 50;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, presso Avvocatura Regione Puglia Lung. N. Sauro 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della “comunicazione di rigetto domanda per la pratica A041MD3”, messa dalla Regione Puglia il 7.11.2011 in merito ad un procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 8 aerogeneratori da 3 MW, nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg), localita “Serro del Bosco” (doc.2);
– di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Corrado Mastropierro e Tiziana Colelli;
 

Rilevato come ad un sommario esame, le carenze documentali inerenti le opere di connessione siano dovute al colpevole ritardo della Regione nell’avviare il procedimento, e al conseguente mutamento dello stato di fatto rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza (15 dicembre 2008).
Ritenuto che a fronte della predetta inerzia, la pretesa di assegnare alla ricorrente un termine di soli 30 giorni, a pena di sostanziale decadenza, appare difforme dal modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, con obbligo per la Regione di riavviare e concludere il procedimento di autorizzazione unica avviato a seguito dell’istanza della ricorrente datata 15 dicembre 2008, secondo le linee guida statali (punto 14.12).
Rilevata pertanto, in particolare, la fondatezza della dedotta censura di violazione delle suddette fonti normative, vincolanti per la Regione (Corte Costituzionale 26 novembre 2010, n.344).
Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione della suindicata istanza cautelare, apprezzato altresì il periculum in mora, con il conseguente obbligo per la Regione di riavviare e concludere il procedimento di autorizzazione unica avviato a seguito dell’istanza della ricorrente datata 15 dicembre 2008.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto ordina alla Regione Puglia il riavvio e la conclusione del procedimento di autorizzazione unica, come da motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 1000,00 euro.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)