Rinnovabili – Regolamento regionale – Introduzione fattispecie decadenza istanza autorizzazione unica – Illegittimità – Ragioni
Va sospesa, sussistendo i presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare, la nota regionale attuativa della delibera di G.R. 3029/2010 che introduce, in sostanza, una fattispecie di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non prevista nel modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, per la violazione delle suddette fonti normative, vincolanti per la Regione (Corte Costituzionale 26 novembre 2010 n.344) oltre che dei principi di non aggravio e di obbligatoria conclusione del procedimento.
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TAR, ric. n. 96 – 2012
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N. 00138/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00096/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2012, proposto da:
Renergy Castelluccio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni 210;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, presso Avvocatura Regione Puglia Lung. N. Sauro 31;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota cod. int. 1408 del 21 novembre 2011, adottata dalla Regione Puglia -Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, avente ad oggetto: “Procedimento di Autorizzazione Unica. Comunicazione di rigetto domanda per la pratica R5Y5W09” – successivamente comunicato alla ricorrente – (all.6);
– in parte qua, della presupposta delibera di Giunta regionale Puglia n. 3029 del 30 dicembre 2010, recante : “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”: e, precisamente, del punto 3.5 dell’art.3 “avvio e svolgimento del procedimento unico” (all.8);
– ove occorra, della nota cod. int 906 del 05 ottobre 2011, adottata dalla Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, avente ad oggetto: “Procedimento di Autorizzazione Unica. Comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento per la pratica R5Y5W09” (all.4);
di ogni altro atto presupposto ,connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Tiziana Colelli;
Ritenuto che la nota int. 1408 del 21 novembre 2011 impugnata, attuativa della del. G.R. 3029/2010, introduce, in sostanza, una fattispecie di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non prevista nel modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010;
Rilevata pertanto, in particolare, la fondatezza della dedotta censura di violazione delle suddette fonti normative, vincolanti per la Regione (Corte Costituzionale 26 novembre 2010 n.344) oltre che dei principi di non aggravio e di obbligatoria conclusione del procedimento;
Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione della suindicata istanza cautelare, apprezzato altresì il periculum in mora, con il conseguente obbligo per la Regione di riavviare e concludere il procedimento di autorizzazione unica avviato a seguito dell’istanza della ricorrente datata 7 marzo 2007.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, come da motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 1000,00 euro.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)