Pubblico impiego – Concorso – Valutazione della Commissione esaminatrice –
Discrezionalità  tecnica – Sindacato –  Limite

Le censure formulate in sede
di ricorso, che involgano aspetti di discrezionalità  tecnica delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice di un concorso pubblico, devono essere dirette, pur nella sommarietà  propria della
fase cautelare, ad evidenziarne errori macroscopici.
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TAR, ric. 110 – 2012
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N. 00124/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00110/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2012, proposto da Majorano Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Robertis, con domicilio eletto in Bari, via Davanzati, 33;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Accademia di Belle Arti di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Cozzolino Claudio, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Gargano, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 190;
Rollo Antonio;
Ludovico Alessandro;
Pagliarini Luigi;
Sivelli Luca;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione, desunto implicitamente dal mancato inserimento del nominativo del ricorrente, sia nella Graduatoria definitiva di cui al verbale prot. n. 2390 del 28.11.2011, che nella Graduatoria provvisoria di cui al verbale prot. n. 2169 del 7.11.2011;
– degli altri verbali della Commissione indicati in ricorso;
– della nota/verbale della Commissione di Applicazioni digitali per le arti visive – Computer Art del 28.11.2011 (priva di protocollo);
– della valutazione numerica e dei giudizi sintetici espressi dalla Commissione desunti dalle Tabelle di valutazione dell’arch. Majorano del 7.11.2011 e del 28.11.2011;
– di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, dell’Accademia di Belle Arti di Bari e di Cozzolino Claudio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco De Robertis, Giovanni Cassano e Raffaele Gargano;
 

Rilevato che le censure formulate da parte ricorrente involgono aspetti di discrezionalità  tecnica delle valutazioni espresse dall’Amministrazione; che le stesse, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono viziate da errori macroscopici;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)