Giustizia e processo – Ricorso incidentale – Interesse alla proposizione di istanza cautelare in via  incidentale – Accessorietà  rispetto all’interesse della domanda cautelare proposta con ricorso  principale  – Conseguenze

 
E’ improcedibile la domanda cautelare proposta con il ricorso incidentale se vi è stata rinuncia a quella proposta in via principale, per la “dipendenza” che, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del c.p.a., vi è dell’interesse sotteso alla domanda incidentale rispetto a quello che sorregge la domanda principale.
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TAR, ric. n. 1825 – 2011
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N. 00127/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01825/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Teknolab s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari;

nei confronti di
Becton Dickinson Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 31;

per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– del verbale di gara in data 1.8.2011, comunicato con nota prot. n. 13610S UOR 5 del 9.8.2011, con cui la A.S.L. Bari ha disposto l’esclusione di Teknolab s.r.l. dalla “procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto”;
– nonchè del presupposto parere di non conformità  reso dal Dirigente della U.O.C. Farmacia con nota prot. n. 1268/F del 30.4.2011;
– ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato tecnico nella parte in cui si stabilisce di aggiudicare “per lotto unico ed indivisibile” n. 26 tipologie di dispositivi di prelievo sottovuoto, ivi compresa la tipologia “provette con tappo di sicurezza, con gel separatore di siero e attivatore di coagulazione tipo trombina, volume di aspirazione 4/5 ml-dim.ni 13×100”; nonchè nella parte in cui si demanda all’Area Farmaceutica dell’A.S.L. Bari il giudizio in merito alla conformità  delle offerte e si omette di individuare le modalità  di scelta dei componenti della relativa Commissione tecnica (punto B del disciplinare di gara, nn. 2, 6, 8 e 9);
– di tutti gli atti presupposti e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ed in particolare dei successivi atti e verbali di gara, allo stato non conosciuti;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito e per effetto delle illegittime determinazioni e decisioni assunte;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;
Vista la domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti e Flavio Lorusso;
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”;
Considerato che, nel caso di specie, l’interesse della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. alla proposizione della domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è sorto in dipendenza dell’istanza cautelare formulata dalla Teknolab s.r.l. nel ricorso principale; che, tuttavia, detto interesse è venuto meno a seguito della rinuncia di Teknolab alla propria istanza cautelare, rinuncia di cui questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 874 del 10 novembre 2011;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. debba essere dichiarata improcedibile;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)