Pubblica sicurezza – Domanda di emersione del lavoro irregolare – Precedenti penali –  Diniego sanatoria – Carenza motivazionale e istruttoria – Obbligo di riesame

Deve essere sospeso ai soli fini del riesame il diniego opposto alla domanda di emersione del lavoro irregolare, allorchè sia stato posto in essere senza tener conto dell’eventuale estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente abbia riportato condanna nel 2002 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., nonchè della permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del richiedente.
* * * 
TAR, ric. n. 178 – 2012, sentenza 4 maggio 2012, n. 901 – 2012
* * * 

N. 00129/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00178/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2012, proposto da:

Abdessamad Essaki, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Guerra, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Guerra in Bari, via Matteotti, 26;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Prot. n. P-BA/L/N/2009/105539 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari in data 09.11.2011 e notificato il 21.11.2011, con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra Rotunno Santa in data 29.09.2009 in favore del sig. Abdessamad Essaki, nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. dello Stato Ines Sisto, nessuno comparso per il ricorrente;
 

Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, sotto il profilo del lamentato difetto di istruttoria e motivazione;
considerato, infatti, che il provvedimento impugnato non dà  conto dell’eventuale estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna nel 2002 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p. nè ha valutato la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del ricorrente;
che l’istanza cautelare va quindi accolta ai fini del riesame, entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, dell’istanza di emersione;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame del provvedimento nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 19.4.2012;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)