Procedimento amministrativo – Domanda di ammissione a finanziamento per agricoltura biologica – Prescrizione del bando in ordine al possesso di specifico requisito – Diniego di ammissione – Legittimità  – Fattispecie

Deve ritenersi legittimo, almeno ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il diniego di ammissione di un’impresa ai finanziamenti previsti per l’agricoltura biologica, ove l’aspirante beneficiario non abbia assolto alla prescrizione del bando che prevedeva la presentazione di documentazione attestante l’assoggettamento al sistema di certificazione dell’intera azienda agricola con notifica di produzione biologica anteriore alla presentazione della domanda (nella specie, il TAR ha precisato che il ricorrente, subentrando nella conduzione dell’azienda agricola del padre, doveva presentare tale documentazione per il periodo successivo al subentro).

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TAR, ric. n. 2220 – 2011

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N. 00130/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02220/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2011, proposto da:

Vito Ciriello, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto presso Antonio Di Benedetto in Bari, via De Rossi 63;

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Ugo Carletti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Teresa Lopez; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della decisione del dirigente del Servizio Agricoltura dell’Area Politiche Sviluppo Rurale della Regione Puglia (comunicata con nota dell’Autorità  di gestione della predetta area regionale n. 402 del 4.10.2011 pervenuta al ricorrente l’11.10.2011) di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente e registrato al protocollo della Regione Puglia il 13.05.2011 al n. 39173 avverso la determina del Dirigente dell’Ufficio provinciale qui di seguito indicata;
della determina del dirigente dell’Ufficio Provinciale di Bari ” Servizio Agricoltura della Regione Puglia ” di non ammissibilità  a finanziamento (comunicata con nota di dello dirigente prot. A0030 n. 31278 del 13.04.2011) della domanda di aiuto n. 04710389208 presentata dal ricorrente all’Ufficio Provinciale di Bari del Servizio Agricoltura della Regione Puglia ove è stata registrata il 30.09.2010 con il prot. 90371/2) per ritenuto mancato assoggettamento dell’azienda agricola posseduta dal ricorrente, al sistema di certificazione biologica entro i termini stabiliti dal punto 7 del bando per la presentazione delle domande pubblicato sul BURP n. 62 dell’8.04.2010;
della graduatoria finale delle domande ammesse e degli aiuti concessi (non conosciuta dal ricorrente);
di ogni ulteriore atto conseguente nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati;
nonchè
per il risarcimento
dei danni patrimoniali derivanti dalla violazione, da parte degli autori degli atti innanzi indicati, delle regole comportamentali da contatto ed altresì da responsabilità  ex art. 2043 c.c. in ragione della perdita dell’aiuto nella misura prevista al § b.1.7 del manuale delle procedure pubblicato in BURP n. 64 del 28.04.2011, da contabilizzare a mezzo CTU di cui si fa richiesta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Roberto Digirolamo e Marco Ugo Carletti;
 

considerato che, ad un sommario esame proprio della presente fase processuale, non appaiono sussistere i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto nel bando relativo ai finanziamenti per agricoltura biologica era precisato che i beneficiari devono presentare l’assoggettamento al sistema di certificazione biologica dell’intera azienda agricola con notifica di produzione biologica anteriore alla presentazione della domanda;
ritenuto che, alla luce di tale disposizione, anche il ricorrente, subentrante nella conduzione dell’azienda agricola del padre, doveva presentare tale documentazione per il periodo successivo al subentro, nel termine previsto per la presentazione della domanda;
ritenuto che pertanto deve essere respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)