Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi popolari – Approvazione graduatoria definitiva – Mancata attribuzione di punteggio – Fattispecie

Ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, è infondato il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie E.R.P. di approvazione della graduatoria definitiva dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi popolari, qualora emergano profili di infondatezza; in particolare, il ricorso è infondato allorchè il ricorrente, successivamente alla notifica del precetto di rilascio immobile e, quindi, prima della pubblicazione del bando di concorso, abbia lasciato l’alloggio assegnatoli per trasferirsi in altro immobile concesso in comodato d’uso.
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 11 luglio 2012, 2691 – 2012;  ric. n. 3811 – 2012; TAR, ric. 101 – 2012.
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N. 00131/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00101/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da:

Giovanni Terlizzi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Amodio in Bari, via G. Bozzi, n. 9;

contro
Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie E.R.P.; 
Comune di Andria, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n. 25; 

nei confronti di
Nicola Riflettore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla II Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie E.R.P., nella seduta del 17 ottobre 2011, con cui la stessa Commissione ha approvato la graduatoria definitiva dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi popolari, relativi al Bando di concorso integrativo n. 7 graduatoria pubblicata dal 24 ottobre 2011 ed iscritto sull’Albo Pretorio cartaceo del Comune di Andria al N,981 del verbale n. 30/2010 del 20 dicembre 2010 e del verbale n. 16/2011 del 6 giugno 2011 nella parte in cui attribuiscono il punteggio complessivo 5 all’odierno ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Francesco Mascoli e Raffaella Travi;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, in disparte ogni altra questione, il ricorrente, come peraltro dallo stesso rappresentato nel ricorso, successivamente alla notifica del precetto di rilascio immobile del 1° agosto 2007 e, quindi, prima della pubblicazione del bando, aveva lasciato l’alloggio di via Avogadro, n. 18 per trasferirsi in altro immobile, alla Contrada San Pietro, concessogli in comodato d’uso;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)