Edilizia e urbanistica – Trasformazione d’uso – Cambio categoria edilizia – Titolo edilizio – Necessità 

 
La trasformazione d’uso di un immobile da residenza a studio medico, sebbene realizzata senza opere, necessita del titolo edilizio in quanto determina il cambio di categoria edilizia non compatibile con l’uso precedente e l’aumento di valore dell’immobile.

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TAR, ric. n. 1813 – 2011

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N. 00132/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01813/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Sciascia, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Amendola, n. 66/5;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bari in relazione alle richieste formulate dall’odierno ricorrente con note del 7 marzo 2011 e 3 maggio 2011;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 gennaio 2012:
della nota del Comune di Bari prot. n. 276374 del 23 novembre 2011 nella parte in cui viene affermata la necessità  di una sanzione amministrativa ex art. 37, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001;
nonche, per quanto di ragione, della nota prot. n. 263120 dell’8 novembre 2010.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Anna Valla;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la trasformazione d’uso di un immobile da “residenza a studio medico”, seppure senza opere, comportando il cambio di categoria edilizia non compatibile con l’uso precedente necessita comunque del titolo edilizio, in disparte l’incremento del carico urbanistico, nonchè l’aumento di valore dell’immobile;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Bari.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)