Ambiente ed ecologia – Edilizia e urbanistica  – Nulla osta per interventi in aree protette – Disciplina applicabile – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 13 della l. 6 dicembre 1991 n. 394 istitutiva delle aree protette, l’autorizzazione degli interventi nelle predette aree necessita della verifica di conformità  al piano e al regolamento. Nelle more della loro approvazione la valutazione di conformità  non può essere effettuata esclusivamente alla stregua di altri atti e deliberazioni emanati dall’ente, (nel caso di specie ” Linee di indirizzo al Comitato tecnico per gli insediamenti rurali”), in quanto atti “succedanei inidonei”.
* * * 
TAR, ric. n. 2056 – 2011; sentenza 9 gennaio 2013, n. 9 – 2013
* * * 

N. 00133/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02056/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2011, proposto da Stefania Lubrani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Covella e Riccardo Biz, con domicilio eletto presso l’avv. Rossana Scolozzi in Bari, via Francesco Campione n. 29;

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano; 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del diniego n. 3/2011/U.T., privo di data, notificato il 20/9/2011, con il quale il Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale del Gargano ha rigettato la richiesta di nulla-osta per la costruzione di un fabbricato rurale in località  “San Michele” in agro del Comune di Vico del Gargano, Foglio 2, p.lle 1909 ”1910 – 1911;
– del parere negativo del Comitato tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, citato nel diniego n. 3/2011/U T, espresso nella seduta del 26/7/2011 con verbale n. 148;
– del parere negativo del Comitato Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, citato nel diniego n. 3/2011/U T, espresso nella seduta del 7/9/2011 con verbale n. 157;
– della delibera del Consiglio direttivo n. 36 del 18/10/2006, citata nel diniego n. 3/2011/U.T. ma di contenuto ignoto, recante le “Linee di indirizzo al Comitato Tecnico per gli insediamenti rurali”, e della relativa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. 7312 del 15/3/2007, anch’essa di contenuto ignoto;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Arturo Covella e Lucrezia Principio;
 

Considerato che la facoltà  di edificare viene negata applicando le “Linee di indirizzo al Comitato tecnico per gli insediamenti rurali”, adottate dal Consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale del Gargano con deliberazione 18 ottobre 2006 n. 36;
considerato che tale atto costituisce un succedaneo inidoneo (perchè privo degli effetti caratteristici) al piano del Parco e al regolamento, cui invece si riferisce l’articolo 13 della legge n. 394/1991 quale parametro dell’autorizzabilità  degli interventi;
considerato che sulla questione in analoga fattispecie si è sostanzialmente già  pronunciato questo Tribunale con sentenza 25 marzo 2011 n. 500;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che le particolarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata istanza cautelare e, per effetto, sospende l’efficacia dell’atto di diniego impugnato.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 29 novembre 2012.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)