Edilizia e urbanistica – Istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio diniego – Impugnazione – Tutela cautelare – Presupposti – Sussistono – Fattispecie

Deve ritenersi illegittimo il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione comunale sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art.36 D.P.R. n.380/2001 qualora  dalla documentazione di parte emerga che la costruzione preesistente è rimasta invariata nel tempo e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento favorevole. V’è, dunque, l’obbligo da parte della P.A. di concludere il procedimento in senso positivo. 

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TAR; ric. n. 1215 – 2011
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N. 00134/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01215/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2011, proposto da:

Salvatore Paolillo, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

nei confronti di
Maria Mincuzzi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’efficacia del provvedimento (implicito) di diniego espresso dal Comune di Bari in merito all’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, presentata dal ricorrente in data 17 febbraio 2011 e sulla quale il Comune di Bari, nei successivi 60 giorni, ha inteso non pronunciarsi in maniera espressa;
nonchè, per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Domenico Emanuele Petronella e Anna Valla;
 

VISTA l’ordinanza n. 831 del 7 ottobre 2011 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame favorevole della vicenda;
VISTA la nota del Comune di Bari prot. n. 12418 del 18 gennaio 2012;
CONSIDERATO che dalla documentazione di parte, versata in atti, emerge che la costruzione preesistente è rimasta invariata nel tempo e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento favorevole;
RITENUTO di dover ordinare al Comune di Bari di concludere il procedimento per cui è causa entro 30 giorni dalla ricezione della presente ordinanza e di depositare il provvedimento conclusivo nella Segreteria di questa Sezione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina al Comune di Bari di adempiere a quanto disposto in motivazione nei modi e nei termini indicati nella motivazione stessa.
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)