Rinnovabili – Impugnazione revoca proroga d.i.a.  – Omessa impugnazione presupposto parere sfavorevole sulla v.i.a.  – Conseguenze

Va respinta la richiesta di sospensione del provvedimento di revoca della proroga della denunzia di inizio attività   per l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare, attesa la mancata impugnazione del parere sfavorevole della Provincia sulla v.i.a., di per sè ostativo alla proroga della d.i.a. presentata dalla ricorrente.
 
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 9 maggio 2012 n. 1780 – 2012, ric. n. 2365 – 2011; TAR, ric. n. 2078 – 2011, sentenza 29 gennaio 2013, n. 105 – 2013


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N. 00135/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02078/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2011, proposto da:

Seewind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Zonca, Franco Gagliardi La Gala e Arlette Cavalleri, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala, in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Comune di Rignano Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Ge. Co. Power Rignano s. r. l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi D’Ambrosio, Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento 27.10.2011 n. 5147 del seguente letterale tenore “Oggetto trasmissione revoca proroga D.I.A. del 25.6.2008 prot. n° 4015”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rignano Garganico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Giampaolo Sechi e Ermelinda Pastore;
 

Rilevata ad un sommario esame l’infondatezza del gravame, attesa la mancata impugnazione del parere sfavorevole della Provincia di Foggia sulla v.i.a., di per sè ostativo alla proroga della d.i.a. presentata dalla ricorrente.
Ritenuta, pertanto, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Rignano Garganico e della società  Ge. Co. Power, ciascuno in misura di 800,00 euro.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)