1. Procedimento amministrativo – Successione di leggi nel tempo  – Adozione di provvedimento finale – Principio del tempus regit actum


2. Procedimento amministrativo – Richiesta di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 – Ambito di applicazione


3. Procedimento amministrativo – Valutazione di incidenza di impatto ambientale di progetto ricadente in area dichiarata d’interesse comunitario sotto il profilo ambientale (SIC) – Diniego – Esercizio di discrezionalità  tecnica – Competenza della P.A. procedente – Sindacabilità  in sede giurisdizionale – Per istruttoria carente o difetto di motivazione – Possibilità 


4. Procedimento amministrativo – Valutazione di incidenza ambientale –  Principio del necessario ricorso alle misure di mitigazione ex L.R. Puglia n. 11 del 12.04.2001 – Esercizio di discrezionalità  tecnica – Competenza della P.A. procedente  – Sindacabilità  in sede giurisdizionale – Limiti

1. Il principio tempus regit actum impone l’applicazione della disciplina, anche sopravvenuta, vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale.


2. La valutazione di incidenza ambientale è unitaria e va riferita all’intero piano di lottizzazione, come risultante dalla variante proposta, non essendo possibile scorporare dal complesso dell’opera la variante e l’incidenza che la stessa comporta sugli habitat e sulle specie presenti.


3. In sede di valutazione dell’incidenza dell’impatto ambientale di un progetto ricadente in area dichiarata d’interesse comunitario sotto il profilo ambientale (SIC), il diniego motivato con riferimento a elementi quali la mancata analisi degli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC, o il mancato computo delle superfici di habitat sottratte dalla realizzazione del progetto, si basa su valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, che rientrano nella sfera di competenza dell’Amministrazione procedente, non sindacabili in sede giurisdizionale se non in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere, ossia nell’ipotesi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall’Amministrazione in modo inadeguato, in particolare sulla base di un’istruttoria carente e con motivazione insufficiente. (Nella specie la ricorrente, proprietaria di suoli interessati dal piano di lottizzazione, inoltrata al Comune la richiesta di variante al suddetto piano, ha richiesto alla Regione Puglia parere di valutazione di incidenza, ambientale, limitatamente all’esame della variante al piano proposta, secondo l’attorea prospettazione. L’Amministrazione regionale, previa valutazione delle misure di mitigazione, invece ha espresso parere definitivo negativo di incidenza ambientale con riferimento all’intero piano come risultante dalla variante proposta, fornendo adeguata motivazione. Nel dettaglio, il G.A. non ha ravvisato nel corpo motivazionale del diniego, vizi macroscopici estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere).


4. In forza del principio del necessario ricorso alle misure di mitigazione, si deve addivenire a una valutazione di incidenza ambientale negativa esclusivamente nelle ipotesi di inidoneità  di dette misure a creare una compatibilità  ambientale del progetto proposto. Detta valutazione costituisce esercizio di discrezionalità  tecnica  non sindacabili in sede giurisdizionale se non in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere.


                                                       * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ric. n. 6521 – 2012, sentenza 27 gennaio 2015, n. 348 – 2015


N. 00363/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2007, proposto da Frimen s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Regione Puglia;
Comune di Manfredonia;

per l’annullamento
– della determina dirigenziale dell’1.6.2007 prot. n. 8914, ricevuta il 18.6.2007, a firma del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, contenente parere definitivo negativo di incidenza ambientale in ordine al progetto di variante alla lottizzazione “Villaggio San Michele” in Manfredonia, Località  Sciali;
– di ogni atto presupposto, ivi compresa la nota del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, prot. n. 194 dell’8.1.2007;
– nonchè di ogni atto consequenziale e connesso, anche se non ancora conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Gaetano Prencipe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Frimen s.r.l. è proprietaria di suoli siti in Manfredonia interessati dal piano di lottizzazione denominato “San Michele”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 418 del 16.4.1980.
La stessa società  in data 5.8.2004 inoltrava al Comune di Manfredonia richiesta di variante al suddetto piano di lottizzazione; con nota del 5.6.2006 inviava alla Regione Puglia richiesta volta ad ottenere parere di valutazione di incidenza ambientale.
Frimen s.r.l. contesta in questa sede la determina dirigenziale regionale prot. n. 8914 del 1° giugno 2007 contenente parere definitivo negativo di incidenza ambientale in ordine al progetto di variante e la nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007 contenente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241.
Evidenzia l’interessata che viene in rilievo nel caso di specie un piano di lottizzazione del 1980 e quindi già  esecutivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 relative alla valutazione di incidenza ambientale; che conseguentemente tale piano e le sue varianti (ovvero proposte di varianti), tra cui quella oggetto del presente gravame, non possono essere in alcun modo incise dal successivo inserimento dell’area all’interno del S.I.C. (sito di importanza comunitaria), essendo sottoposte alla normativa antecedente al citato d.p.r. n. 357/1997 e vigente all’epoca (1980) di approvazione del piano originario, in forza del principio tempus regit actum; che pertanto la valutazione di incidenza avrebbe dovuto limitarsi all’esame della variante al piano proposta, non già  comportare un vincolo di inedificabilità  assoluto come quello derivante dal gravato provvedimento; che in ogni caso la risposta dell’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la possibilità  di imporre misure di mitigazione, così consentendo la variante de qua.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, l’Amministrazione regionale ha correttamente espresso un parere alla luce della normativa (tra cui il d.p.r. n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni) vigente alla data (i.e. 1° giugno 2007) dell’adozione dello stesso parere, in linea con il principio tempus regit actum.
A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5154 ha rimarcato che “Il principio tempus regit actum impone l’applicazione della disciplina, anche sopravvenuta, vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale; ¦”.
Peraltro, la stessa Frimen aveva in precedenza inoltrato alla Regione Puglia – Assessorato Regionale all’Ecologia nota prot. n. 7699 del 5.6.2006 contenente richiesta di parere di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 d.p.r. n. 357/1997 (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo), disposizione che – come detto – l’Amministrazione regionale ha legittimamente applicato.
Nè può condividersi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il parere di incidenza ambientale sarebbe dovuto essere limitato unicamente alle opere che venivano proposte in variante.
Rileva questo Collegio, infatti, che la valutazione di incidenza non può che essere unitaria e riferita all’intero piano come risultante dalla variante proposta, non essendo possibile scorporare dal complesso dell’opera la variante e l’incidenza che la stessa comporta sugli habitat e sulle specie ivi presenti.
T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 9 giugno 2009, n. 921 ha sottolineato che “In sede di valutazione dell’incidenza di impatto ambientale di un progetto ricadente in area dichiarata d’interesse comunitario sotto il profilo ambientale (SIC), il diniego motivato con riferimento ad elementi quali la mancata analisi degli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC, o il mancato computo delle superfici di habitat sottratte dalla realizzazione del progetto, si basa su valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, che rientrano nelle sfera di competenza dell’Amministrazione procedente, non sindacabili in sede giurisdizionale se non in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere.”.
Nel corpo motivazionale del gravato diniego non sono ravvisabili vizi macroscopici estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere.
Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917 evidenzia che “La valutazione di incidenza ambientale dell’opera progettata sui siti di interesse comunitario (s.i.c.), ai sensi della dir. n. 92/43/Cee, e zone di protezione speciale (z.p.s.), in base alla dir. n. 79/409/Cee, è finalizzata ad accertare il carattere significativo dell’incidenza dell’intervento, in relazione al rischio di compromissione dell’integrità  del sito; si tratta di esercizio di discrezionalità  tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall’Amministrazione in modo inadeguato, in particolare sulla base di un’istruttoria carente e con motivazione insufficiente.”.
Nel caso di specie, dapprima con la nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007 (contenente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990) e poi con la gravata nota prot. n. 8914 dell’1° giugno 2007 (contenente il parere negativo di incidenza ambientale che conferma quanto espresso nella nota dell’8 gennaio 2007), l’Amministrazione regionale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla valutazione negativa, specificando l’inclusione dell’insediamento turistico residenziale in questione nel S.I.C. “Zone Umide di Capitanata”, l’incidenza negativa (che si determinerebbe sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio) dell’intervento proposto su specie animali di interesse comunitario in termini di riduzione diretta delle popolazioni ed in termini di riduzione indiretta attraverso l’aumentata intensità  delle luci artificiali, del rumore, del traffico veicolare e della pressione antropica in generale (cfr. pagg. 6 e 7 della nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007).
Rileva, altresì, l’Amministrazione l’impatto negativo (in termini di perturbazione significativa) sull’habitat di specie derivante dalla previsione della realizzazione di strutture balneari sulla spiaggia, la frammentazione degli habitat di specie con perdita di connessione ecologica, ed ancora la riduzione delle aree ecotonali, il degrado degli habitat e l’aumento della pressione antropica, anche in considerazione della presenza di altri insediamenti turistici nell’area in esame (cfr. pagg. 7 e 8 della nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007).
Peraltro, il provvedimento dell’1° giugno 2007 replica diffusamente in ordine alle controdeduzioni sollevate dal proponente, in tal modo garantendo un’adeguata istruttoria.
Nè può affermarsi che l’Amministrazione regionale abbia inteso surrettiziamente apporre un vincolo di inedificabilità  assoluta su tale area, posto che la valutazione di incidenza negativa è stata – come visto – correttamente operata nel caso di specie.
Quanto infine alla censura relativa all’asserita violazione del principio (introdotto dal d.p.c.m. 27.12.1988 e recepito nella legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11) del necessario ricorso alle misure di mitigazione, in forza del quale si deve addivenire ad una valutazione di incidenza negativa esclusivamente in ipotesi di inidoneità  di dette misure a creare una compatibilità  ambientale del progetto proposto, va rilevato che nella nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007 il Dirigente del Settore Ecologia, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente a pag. 10 dell’atto introduttivo, ha adeguatamente valutato le misure di mitigazione proposte nel paragrafo 11 dello studio di incidenza allegato al progetto, ritenendole insufficienti a compensare l’impatto determinato dalla perturbazione sugli habitat di specie ed evidenziando che nel S.I.C. in oggetto e nelle Z.P.S. contermini sono presenti specie prioritarie d’interesse comunitario, il che determina – secondo il non censurabile apprezzamento espresso dall’Amministrazione regionale – la necessità  di valutare con estrema attenzione gli impatti sugli habitat di specie (cfr. pagg. 8 e 9 della nota prot. n. 194 dell’8 gennaio 2007).
Pertanto, ancora una volta si è in presenza di una valutazione tecnica espressa dal Dirigente regionale non inficiata da vizi macroscopici sindacabili in sede giurisdizionale.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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