1. Ambiente ed ecologia – Divieto di attivazione impianti di telecomunicazione – Nocività  delle onde elettromagnetiche – Valutata sul piano astratto – Illegittimità  – Misurazione delle emissioni in concreto – Occorre 


2. Procedimento amministrativo – Ordinanza sindacale – Genericità  e ipoteticità   dei presupposti  – Mancanza di esigenze di celerità  ex art. 7 L. 241/1990 – Comunicazione di avvio del procedimento – Occorre 

1. Non possono costituire una sufficiente e idonea giustificazione della proibizione di attivare impianti di stazione radio base per telefonia mobile nè lo scontento diffuso, nè tanto meno l’astratta nocività  delle onde elettromagnetiche prodotte da un impianto, se e quando funzionante, assiomaticamente affermata, ma, in concreto, giammai verificata attraverso le opportune operazioni di misurazione delle emissioni, difettando in tal caso le imprescindibili condizioni eccezionali sulle quali solo può fondarsi l’ordinanza sindacale, ovvero la sussistenza di pericoli gravi e di minacce all’incolumità  dei cittadini.


2. La genericità  dei pericoli prospettati in via del tutto ipotetica ed eventuale esclude la necessità  di agire con tale urgenza da poter prescindere dalla garanzia procedimentale di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nella fattispecie, una serie di esposti di cittadini residenti nella zona e di consiglieri comunali dai quali il Sindaco deduceva uno stato di “allarme sociale” nella collettività  per “le potenziali emissioni di onde elettromagnetiche od altro ipoteticamente nocive per la salute”).

N. 00361/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02587/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2587 del 1999, proposto dalla Alcatel Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Valter Cassola, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Ministero della Sanità , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 
Sindaco del Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29; 

per l’annullamento
1) dell’ordinanza sindacale prot. n. 1417 del 4/8/1999, con la quale il Sindaco del Comune di Cerignola ha ordinato “in via cautelativa la immediata non attivazione dei due impianti stazione radio base per telefonia mobile WIND, in fase di installazione da parte della Società  Commissionaria ALCATEL ITALIA S.p.a., nel centro abitato di Cerignola e, precisamente, nei siti ubicati l’uno sullo stabile alla Via Modena, ang. Via Don Minzoni (Bar Roma), e l’altro alla Via Bressanone ang. C.so Scuola Agraria (Hotel Nazioni) e tanto al fine di evitare e scongiurare ogni potenziale inconveniente e/o danno per la pubblica e privata salute”;
2) per quanto occorre possa, dell’ordinanza sindacale prot. n. 1840 del 7.10.1999, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Cerignola ha disposto la revoca della precedente ordinanza di cui al punto che precede, autorizzando la WlND Telecomunicazione – S.p.a. e per essa l’ALCATEL ITALIA S.p.a a dar corso esclusivamente all’attivazione del ponte-radio, nel sito istallato in Cerignola al corso Scuola Agraria n. 13, sul lastrico solare dell’Albergo – Hotel delle Nazioni;
3) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè allo stato incognito, con particolare riferimento alla relazione del Comando di Polizia Municipale di Cerignola prot. n. 24251/P.M. del 3.8.1999, avente ad oggetto gli interventi in via Modena angolo via Don Minzoni e in via Bressanone angolo corso Scuola Agraria.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità  e del Sindaco del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Alma Tarantino, per delega dell’avv. Fabrizio Lofoco, e Pasquale Procacci, per delega dell’avv. Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Alcatel Italia impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cerignola prot. n. 1417 del 4 agosto 1999, con la quale, ai sensi dell’articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata ordinata “in via cautelativa la immediata non attivazione dei due impianti stazione radio base per telefonia mobile WIND, in fase di installazione da parte della Società  Commissionaria ALCATEL ITALIA S.p.a., nel centro abitato di Cerignola e, precisamente, nei siti ubicati l’uno sullo stabile alla Via Modena, ang. Via Don Minzoni (Bar Roma), e l’altro alla Via Bressanone ang. C.so Scuola Agraria (Hotel Nazioni) e tanto al fine di evitare e scongiurare ogni potenziale inconveniente e/o danno per la pubblica e privata salute”. La portata di tale atto è stata limitata dalla successiva ordinanza 7 ottobre 1999 n. 1840, a seguito della quale in pratica è stato mantenuto il divieto di attivazione solo per l’impianto posto sull’edificio di via Modena.
Si sono costituiti il Ministero della Sanità  e il Sindaco del Comune di Cerignola, chiedendo che il ricorso sia rigettato ovvero sia dichiarato improcedibile.
Con ordinanza 16 dicembre 1999 n. 798 (emessa anche sul ricorso n. 2588/1999, proposto contro il provvedimento con cui era stata ritirata l’autorizzazione edilizia) è stata accolta l’istanza cautelare fino all’esito della contestualmente disposta rivalutazione della revoca del titolo edilizio.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 6 dicembre 2011.
Innanzi tutto deve chiarirsi che il ricorso, riguardando un’ordinanza emessa dal Sindaco espressamente ai sensi dell’articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (che, al secondo comma, abilita il sindaco, quale ufficiale del Governo, ad adottare, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità  ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  dei cittadini), non può ritenersi travolta o depotenziata, nella sua portata lesiva, dalle ulteriori vicende del titolo edilizio.
Non può pertanto reputarsi che sia venuto meno l’interesse alla decisione in conseguenza dell’esito della parallela vicenda edilizia, ovvero perchè, in particolare, con provvedimento 15 settembre 1999 n. 1/A/99, il Comune ha revocato l’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata alla Alcatel e perchè poi tale atto sia stato impugnato dinanzi al T.A.R. (ricorso n. 2588/1999) che, con ordinanza n. 798/1999, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame. L’Amministrazione ha allora riprovveduto, confermando l’esito sfavorevole. Ciò è avvenuto attraverso la comunicazione (atto del Dirigente dell’Area tecnica 16 febbraio 2000 prot. n. 5139/D3) del parere negativo della commissione edilizia all’installazione della stazione radio in via Modena, che la società  ha gravato con il ricorso n. 836/2000, chiamato anch’esso all’odierna udienza.
Nel merito le censure dedotte sono fondate.
àˆ evidente infatti dalla lettura della contestata ordinanza n. 1417/1999 che essa si fonda esclusivamente su una serie di esposti di cittadini residenti nella zona e di consiglieri comunali. Da tali elementi il Sindaco deduce uno stato di “allarme sociale” nella collettività  riguardante sostanzialmente “le potenziali emissioni di onde elettromagnetiche od altro ipoteticamente nocive per la salute”.
Tale scontento (anche se diffuso) e l’astratta nocività  delle onde elettromagnetiche prodotte dall’impianto (se e quando) funzionante, assiomaticamente affermata, ma, in concreto, giammai verificata attraverso le opportune operazioni di misurazione delle emissioni, per l’impianto di via Modena, non possono costituire una sufficiente ed idonea giustificazione della proibizione di attivare gli impianti; invero, non è possibile rinvenire, nell’attività  amministrativa sottoposta al vaglio giurisdizionale, alcun effettivo riscontro della sussistenza di pericoli gravi e di minacce all’incolumità  dei cittadini, ovvero di quelle imprescindibili condizioni eccezionali sulle quali solo può fondarsi l’ordinanza sindacale.
La genericità  dei pericoli prospettati (tra l’altro in via del tutto ipotetica ed eventuale) esclude altresì la necessità  di agire con tale urgenza da poter prescindere dalla garanzia procedimentale di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
L’ordinanza prot. n. 1417 del 4 agosto 1999 (per quanto lesiva, ovvero nella parte non incisa dalla successiva ordinanza 7 ottobre 1999 n. 1840) va dunque annullata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Sindaco del Comune di Cerignola, come liquidate equitativamente in dispositivo, mentre per il resto deve disporsi la compensazione delle spese di giudizio, considerato il limitato ruolo svolto nella vicenda dal Ministero (chiamato in causa essenzialmente in relazione alla veste di ufficiale del Governo assunta dal Sindaco).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cerignola prot. n. 1417 del 4 agosto 1999.
Condanna il Sindaco del Comune di Cerignola al pagamento delle spese processuali in favore della società  ricorrente, nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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