Giustizia e processo – Requisizione di edificio demaniale mediante ordinanza sindacale  contingibile ed urgente – Richiesta di misure cautelari monocratiche – Condizioni di assoluta gravità  ed irreparabilità  – Sussistenza

Sussistono le condizioni di assoluta gravità  e irreparabilità  ai fini della concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. nel caso in cui, per dare alloggio a famiglie rimaste prive di abitazione, sia adottata da parte del Sindaco un’ordinanza contingibile e urgente recante la requisizione di un edificio demaniale, pur avendo il Comune la possibilità  di individuare siti agibili. 

N. 00100/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00185/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2012, proposto da: 
Provincia della Natività  della Beata Maria Vergine – Ordine Ss. Trinità , Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari A. Quarto di Paolo e Mons. di Donna, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A; 
contro
Comune di Margherita di Savoia; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di requisizione n. 19 del 8 febbraio 2012, adottata dal Sindaco del Comune di Margherita di Savoia per fronteggiare la supposta necessità  (dichiarata contingibile ed urgente) di dare alloggio a diciassette famiglie rimaste prive di abituazione a seguito di ordinanza di sgombero coattivo dai locali della ex scuola media ed ex mercato coperto del Comune salinaro, ha ordinato la requisizione di un edificio demaniale sito in località  Cannafesca FG 17 p. 147 e p. 164.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, allo stato, sussistono le condizioni di assoluta gravità  e irreparabilità  del danno a carico della parte ricorrente a fronte della possibilità  da parte del Comune di individuare siti agibili come emerge dalla documentazione versata in atti;
 
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda di sospensione inaudita altera parte.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 marzo 2012.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 15 febbraio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Pietro Morea

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)