Pubblica sicurezza – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Requisiti – Mancanza – Diniego – Legittimità
E’ legittimo il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno considerato che:
– il reddito del nucleo familiare riscontrato in un dato periodo è al di sotto dell’importo annuale dell’assegno sociale o comunque insufficiente a garantire il sostentamento del richiedente e della sua famiglia;
– il richiedente ha soggiornato, con riferimento al medesimo periodo temporale, prevalentemente all’estero.
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TAR, ric. n. 2210 – 2011
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N. 00119/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02210/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2011, proposto da:
Leonard Angoni, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calafati n.269;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Questura di Bari;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, Cat. A.11./2011 n. 90/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 10.10.2011 e notificato il 26.10.2011, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
– di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. U. Gazidede e avv. dello Stato L. Ferrante;
-considerato che il reddito del nucleo familiare riscontrato con riferimento agli anni 2009/2010 si colloca palesemente al di sotto dell’importo annuale dell’assegno sociale ed è in ogni caso oggettivamente insufficiente a garantire il sostentamento del ricorrente e dei suoi familiari;
-considerato peraltro che il ricorrente stesso, nel corso di entrambi gli anni considerati, è risultato aver soggiornato prevalentemente in Albania proprio unitamente ai genitori (circostanza questa non oggetto di specifica contestazione) sicchè non appare dimostrato neanche il periculum in mora;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensarte.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)