Procedimento amministrativo  – Scuola – Convenzione – Assistenza – Sostegno scolastico – Sostenibilità  finanziaria

Il diritto all’assistenza scolastica, a differenza del sostegno scolastico, incontra il limite della sostenibilità  finanziaria da parte dell’Ente onerato.

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TAR, ric. n. 122 – 2012

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N. 00115/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00122/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2012, proposto da:

Francesco Mazzone, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Poliseno e Massimo Poliseno, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Poliseno in Bari, via Sparano, 82;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Italiano, con domicilio eletto presso Luca Italiano in Bari, via Amendola, 61; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e il Liceo Classico Statale Alfredo Oriani di Corato – Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della convenzione del 27 ottobre 2011 iscritti al registro n. 234 della Provincia di Bari – Servizio politiche sociali, da parte della dirigenza dell’Istituto, nella persona della Prof.ssa Angela Adduci, con la dott.ssa Mariangela Riti, nella parte in cui è stato conferito l’incarico di educatore per un numero di dodici ore settimanali, invece che delle 27 necessarie;
di tutti gli atti al medesimo presupposti e/o connessi ancorchè non conosciuti;
nonchè per l’accertamento del diritto
in favore della minore Silvia Mazzone di una idonea assistenza di sostegno alla istruzione pari a quella ricevuta nella scuola dell’obbligo con conseguente stipula di nuova convenzione con idonea insegnante, anche se del caso la stessa dott.ssa Mariangela Riti, per n. 27 ore settimanali di assistenza e di sostegno all’istruzione, così come richiesto dal genitore signor Francesco Mazzone con lettera del 9 novembre 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e del Liceo Classico Statale Alfredo Oriani di Corato-Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Poliseno e avv. Antonio Deramo, su delega dell’avv. L. Italiano;
 

Considerato che la minore, cui risultano già  attribuite n. 18 ore di sostegno scolastico, beneficia, altresì, dell’assistenza per n. 12 ore, in luogo delle ore 27 richieste;
Considerato che, alla stregua del contesto normativo di riferimento, il diritto all’assistenza – a differenza del sostegno scolastico – incontra il limite della sostenibilità  finanziaria da parte dell’Ente onerato;
Considerato che, anche a prescindere di ogni considerazione in ordine alla consistenza giuridica della pretesa azionata e alla correlata necessita o meno di impugnazione in parte qua della delibera con cui sono state attribuite le ore di sostegno, l’anno scolastico di riferimento risulta decorso per oltre due terzi, con conseguenti obbiettivi limiti ance organizzativi relativi alla predisposizione del servizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)