Accesso  – Contratti pubblici – Gara – Mancata presentazione offerta  del richiedente l’accesso agli atti  – Avvenuta impugnazione del bando – Interesse qualificato e concreto alla conoscenza degli atti – Sussiste – Diniego dell’Amministrazione all’esibizione degli atti – Illegittimità 

 
Sussiste un interesse qualificato e concreto alla conoscenza degli atti del procedimento di una gara pubblica in capo al soggetto che, sia pur non avendo presentato offerta relativa a tale procedura, ne abbia impugnato comunque il bando. Pertanto si configura l’illegittimità  del diniego dell’amministrazione appaltante all’esibizione dei documenti dallo stesso ricorrente richiesti.

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TAR, ric. n. 1024 – 2011, sentenza 27 settembre 2012, n.1696 – 2012 

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N. 00337/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2011, proposto da Tecneco Servizi Generali s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, corso Vittorio Emanuele 60;

contro
Comune di Vico del Gargano, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Zingrillo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

per l’annullamento
del bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati “porta a porta”, di spazzamento stradale e altri servizi, nel Comune di Vico del Gargano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 18 aprile 2011;
del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto ed ove occorra della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico del Gargano;
Vista l’istanza incidentale di accesso, depositata in data 19 gennaio 2012;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Procacci, per delega di Raffaele Irmici, e Nicola Zingrillo;
 

Considerato che la società  ricorrente, pur non avendo presentato offerta nella gara controversa, ha impugnato il relativo bando ed ha, per tale ragione, un interesse concreto e qualificato alla conoscenza degli atti del procedimento, ai sensi degli artt. 22-ss. della legge n. 241 del 1990;
Ritenuto, pertanto, che il diniego opposto dal Comune di Vico del Gargano con nota del 3 novembre 2011 non è giustificato e che la società  ricorrente ha diritto ad ottenere copia di tutta la documentazione richiesta con lettera del 18 ottobre 2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza incidentale di accesso e per l’effetto ordina al Comune di Vico del Gargano di consentire alla società  ricorrente l’accesso integrale ai documenti richiesti con lettera del 18 ottobre 2011, anche mediante estrazione di copia.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)