1. Giustizia e processo – Rito avverso silenzio della P.A. – Condizioni di  ammissibilità 


2. Rinnovabili – Autorizzazione unica ex art. 12, D. Lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento – Rispetto – Necessità  – Anche in caso di acquisizione di V.I.A.

 
 
1.  Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della P.A. intimata (art..31, comma 1, 2 e 3 c.p.a.): la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio.


2. La Regione deve inderogabilmente uniformarsi all’obbligo di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energie  rinnovabili entro 180 giorni,  anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore ai predetti 180 giorni: in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
 
 

 
N. 00340/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2011, proposto da: 
NCD Divisione Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

contro
Regione Puglia; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) – c.d. parco 2 – ai sensi dell’art 12 d. lgs. n. 387/2003 e per il conseguimento dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso e motivato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c. 2 cod. proc. amm., secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Paolo Amovilli e udito l’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) alla località  “Pinciarella, Strettola, Masseria Renzulli, Coda di Lepre, Paregiana, Mileti” c.d. parco 1, presentata il 5 marzo 2008, unitamente ad istanza per l’avvio del sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale, presentata il 25 settembre 2008.
A distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’istanza, la Regione Puglia – Ufficio Energia – con nota prot. 16255 del 18 novembre 2010 comunicava agli interessati l’avvio del procedimento, senza tuttavia convocare la conferenza di servizi di cui al comma terzo dell’art 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, pur a fronte di specifica ulteriore richiesta all’uopo inoltrata dalla ricorrente con nota del 28 luglio 2008.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, della deliberazione G.R. 23 gennaio 2007 n. 35, dell’art 10 c. quinto l.r. 14 giugno 2007 n. 17, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Alla camera di consiglio del 11 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.
Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez I, 22 aprile 2011, n.639).
Al fine dell’accertamento della violazione del suddetto obbligo non rileva la comunicazione dell’avvio del procedimento effettuata dalla Regione, poichè la formazione del silenzio rifiuto non è preclusa in presenza di atti endoprocedimentali meramente preparatori – quali nella fattispecie la mera comunicazione dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art 12 d. lgs. n. 387/2003 senza la convocazione della conferenza di servizi – dovendosene escludere l’idoneità  a far venir meno lo stato di inerzia sulla domanda (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29 febbraio 2008 , n. 362, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10190, T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17 settembre 2009, n. 2100).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il 31 agosto 2008) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Castelnuovo della Daunia, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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