1. Contratti pubblici – Gara – Offerta economica  – Giustificazioni -Integrazione – Limiti


2. Contratti pubblici – Gara – Offerta economica – Giustificazioni – Rimodulazione voci essenziali – Conseguenze


3. Contratti pubblici – Gara – Offerta economica – Giudizio d’inaffidabilità  – Incongruità  e inattendibilità  delle voci di prezzo offerto – Esclusione per anomalia – Legittimità 


4. Contratti pubblici – Gara – Offerta economica – Prezzo “a corpo” – Obbligo di giustificazione – Sussiste

1. In sede di gara per l’affidamento di lavori pubblici, l’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, pur consentita, trova il suo limite nel “divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid sostanzialmente nuovo o diverso”, secondo un giudizio che “spetta insindacabilmente alla stazione appaltante” (C.d.S., sez. V, n. 3554/2004; sez. VI, n. 1072/2004).


2. La rimodulazione dei costi relativi ai materiali indicati nelle giustificazioni preventive nonchè quella riguardante i prezzi afferenti alla mano d’opera, effettuata mediante giustificazioni successive, siccome inerenti voci essenziali dell’offerta economica, costituiscono un quid nuovo o diverso che stravolgono l’offerta originaria  e legittimano il giudizio di inaffidabilità  della stessa.


3. E’ legittima la valutazione d’inaffidabilità  della proposta contrattuale, espressa dalla Commissione di gara nell’esercizio del proprio insindacabile potere tecnico discrezionale, ove sia stata determinata, non dalla variazione del prezzo originario offerto (che può anche rimanere immutato), bensì dalla mancata dimostrazione della congruità  e dell’attendibilità  delle singole voci che lo componevano e, comunque, dall’inidoneità  delle giustificazioni fornite dall’offerente ad escludere la complessiva anomalia dell’offerta. 


4. La circostanza che l’appalto sia “a corpo” non esime il concorrente dall’obbligo di giustificare la congruità  del prezzo offerto, fornendo giustificazioni idonee a superare il sospetto derivante dalla formulazione di un ribasso superiore rispetto alla soglia d’anomalia individuata (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, n. 806/2003).

N. 00341/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2008, proposto da: 
Consorzio Stabile Valori S.c. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Edilco S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150; 

per l’annullamento
– della nota provvedimentale prot. n. 17192 – IX/2 del 5.6.2008, con cui l’Università  degli Studi di Foggia disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero edilizio, adeguamento statico ed impiantistico dell’ex Ospedale di via Arpi, da adibire a sede della Facoltà  di Lettere e della aggiudicazione in via definitiva della gara ad altra impresa;
– del provvedimento di aggiudicazione alla Edilco s.r.l.;
– del contratto, ove stipulato con la Edilco s.r.l.;
– dei verbali di gara, con particolare riferimento a quelli in data 1.4.2008 e 3.4.2008;
– di ogni altro atto precedente, seguente o connesso, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
– nonchè per il risarcimento dei danni provocati e provocandi alla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia e di Edilco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Lucrezia Principio e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la s.c. a r.l. Consorzio Stabile Valori ha impugnato il provvedimento con cui, ritenuta inaffidabile la sua offerta, è stata disposta la sua esclusione dalla gara indetta dall’Università  di Foggia per l`affidamento dei “lavori di recupero edilizio, adeguamento statico ed impiantistico dell’ex Ospedale di via Arpi in Foggia, da adibire a sede della Facoltà  di Lettere”, unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali.
Si deduce, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell’art. 88, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, erronea presupposizione di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e violazione del giusto procedimento, dato che, contrariamente a quanto rilevato dall’Università  di Foggia, l’offerta economica presentata dalla ricorrente non avrebbe subito alcuno stravolgimento in sede di giustificazioni rese nel corso della verifica dell’anomalia, risultando invariato il ribasso formulato nella misura del 32,94% rispetto all’importo a base d’asta.
L’esclusione sarebbe stata illegittima, inoltre, per eccesso di potere ed erronea interpretazione del bando di gara e dell’art. 82 D.Lgs n. 163/2006, essendo consentito al concorrente, in sede di verifica dell’anomalia, di variare la prospettazione delle giustificazioni riguardo alle varie componenti del prezzo; tenuto conto, peraltro, che l’indicazione delle voci e delle quantità  non avevano alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta, essendo le modalità  di esecuzione del contratto stabilite con prezzo a corpo, fisso ed immutabile fino alla consegna dell’opera.
Difetterebbe, infine, nel provvedimento impugnato adeguata motivazione.
Conclude il ricorrente consorzio chiedendo l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, che quantifica nel 20% dell’importo a base d’asta.
Si sono costituite in giudizio sia l’Università  degli studi di Foggia che l’aggiudicataria Edilco s.r.l..
Quest’ultima ha controdedotto eccependo in rito l’improcedibilità  e l’inammissibilità  del ricorso e, comunque, nel merito, la sua infondatezza.
La domanda cautelare, avanzata contestualmente al ricorso, è stata respinta con ordinanza n. 450 del 3 settembre 2008, confermata in appello.
All’udienza del 21 dicembre 3011, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito, essendo il ricorso manifestamente infondato.
Secondo quanto anticipato in sede cautelare con la citata ordinanza n. 450 del 3 settembre 2008, invero, l’esclusione del consorzio ricorrente si fonda su puntuali ed analitiche motivazioni, contenute nel verbale della commissione di gara n. 7 del 3.4.2008, nel quale la Commissione di gara indica analiticamente le numerose, significative e consistenti incongruenze riscontrate tra le giustificazioni preventive e quelle successivamente fornite nell’ambito del contraddittorio instaurato per la verifica dell’anomalia dell’offerta, giungendo conclusivamente ad un giudizio d’inaffidabilità  di questa.
In proposito è stato chiarito in giurisprudenza che l’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, pur consentita, trova il suo limite, però, nel “divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso”, secondo un giudizio che “spetta insindacabilmente alla stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2004 n. 3554; Sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1072).
Nel caso di specie, sono stati rimodulati i costi relativi ai materiali indicati nelle giustificazioni preventive e, in quelle successive, i prezzi afferenti la mano d’opera, vale a dire voci essenziali dell’offerta economica del ricorrente.
Nessun rilievo può riconoscersi, in ogni caso, alle circostanze evidenziate in ricorso che il ribasso offerto in sede di gara sia rimasto immutato nell’ambito delle giustificazioni e che l’esecuzione del contratto era prevista con prezzo a corpo, fisso ed invariabile sino alla consegna dell’opera.
La valutazione d’inaffidabilità  della proposta contrattuale, infatti, è stata determinata non dal mutamento del prezzo originario offerto, bensì dalla mancata dimostrazione della congruità  e dell’attendibilità  delle singole voci che lo componevano e, comunque, dall’inidoneità  delle giustificazioni, preventive e successive, fornite dall’impresa ad escludere la complessiva anomalia dell’offerta economica.
D’altra parte, la circostanza che l’appalto sia “a corpo” non sottrae il concorrente dall’obbligo di giustificare la congruità  del prezzo offerto fornendo giustificazioni idonee a superare il sospetto derivante dalla formulazione di un ribasso superiore rispetto alla soglia d’anomalia individuata (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 806).
Il giudizio d’inaffidabilità  espresso dalla Commissione di gara nell’esercizio del proprio insindacabile potere tecnico discrezionale si rivela, in conclusione, del tutto immune da vizi di incongruenza ed illogicità  ed in ogni caso da quelli dedotti in ricorso.
Questo, in conseguenza, siccome infondato va respinto.
Considerata l’attività  difensiva svolta, spese e competenze di giudizio possono compensarsi nei confronti dell’Università  di Foggia e seguono la soccombenza in favore della controinteressata Edilco s.r.l. nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Pone a carico della ricorrente Consorzio Stabile Valori s.c. a r.l. ed in favore della Edilco s.r.l. le spese di giudizio, nella misura di euro 7.000,00 (settemila) oltre accessori di legge, le compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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