1. Giustizia e processo – Impugnazione diniego permesso di costruire assunto dalla conferenza di servizi – Contestazione norme tecniche d’attuazione del P.R.G. – Intempestività  dell’azione – Ragioni


2. Edilizia e urbanistica – Area libera asservita o accorpata –   Anche se frazionata o alienata separatamente dall’area su cui insiste il manufatto – Inedificabilità 

1. E’ intempestiva l’azione tesa a contestare, in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di permesso  di costruire per la realizzazione di un capannone agricolo emesso dalla conferenza di servizi, le norme tecniche d’attuazione del P.R.G. che escludono il rilascio dei  permessi  all’interno di aree nelle quali siano stati già  sfruttati gli indici territoriali e fondiari prescritti per la zona.


2. Lo sfruttamento della volumetria rende inedificabile l’area libera, costituente standard (area asservita o accorpata), utilizzata per il calcolo della volumetria espressa dal manufatto realizzato, anche se successivamente è divenuta oggetto di un frazionamento o di alienazione separata dall’area su cui insiste il manufatto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 luglio 2011, n. 4134).

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TAR, ric. n. 125 – 2012

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N. 00094/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00125/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2012, proposto da Michelina Aquilino, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto in Bari, via Abate Eustasio n. 5;

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Spano, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
S.U. del Patto Territoriale Sistema Murgiano Murgia;
Azienda Sanitaria Locale Bari;
Provincia di Bari;
Regione Puglia; 

nei confronti di
Murgia Sviluppo S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. della nota Murgia Sviluppo S.p.A. Sportello unico del Patto territoriale sistema murgiano prot. n. 1689/11 del giorno 11.11.2011, recante la comunicazione della chiusura negativa del procedimento per la realizzazione di un intervento di costruzione di un capannone agricolo;
2. del presupposto provvedimento di diniego assunto dalla Conferenza di servizi presso lo Sportello unico per le attività  produttive (d.P.R. n. 160 del 7.9.2010) in forza del parere contrario espresso dalla Direzione Servizi tecnici ” Servizio I Urbanistica del Comune di Gravina in Puglia per la realizzazione di un intervento di costruzione di un capannone agricolo contenuto nella nota prot. n. 35659/11, datata 11.11.2011;
3. del predetto <parere sfavorevole> espresso dal Comune di Gravina in Puglia nella nota predetta, indirizzata al Responsabile S.U.A.P.;
4. di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, ancorchè ignoti, in quanto lesivi, ivi compreso il verbale n. 5 della seduta del giorno 11.11.2011 e quelli precedenti (con particolare riferimento a quello della sessione del 7.10.2011 ”verbale n 3, con cui, sulla scorta di una nota 6.10.2011, a firma del Dirigente il Servizio urbanistica della Direzione servizi tecnici del Comune di Gravina in Puglia è stata richiesta la “riformulazione proposta progettuale con ricalcolo di indici e parametri in riferimento alle costruzioni esistenti e di progetto e relativi al lotto così come catastalmente individuabile alla data di approvazione del PRG”), nonchè la nota prot. n. 1689/11 del giorno 11.11.2011, recante comunicazione della conclusione del procedimento relativo alla pratica SUAP n. 2747 del 4.3.2011 e – ove occorra – l’art. 37 NTA del PRG vigente in combinato con l’art. 21 della medesima fonte regolamentare comunale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi i difensori, avv. Francesco Muscatello per la parte ricorrente, e avv. Vito Spano, per il Comune resistente;
 

Considerato che, alla stregua delle deduzioni della ricorrente, non viene contestato che il provvedimento della conferenza di servizio e il sottostante parere contrario del Comune di Gravina si limitino ad applicare le norme tecniche di attuazione;
considerato al riguardo che l’interessata si vede costretta ad impugnare tali disposizioni; l’azione è però intempestiva, perchè la stessa doveva essere proposta al più tardi in sede di approvazione definitiva del piano regolatore;
considerato peraltro che gli articoli 21 e 37 delle norme tecniche di attuazione annesse al piano regolatore vigente sono rappresentativi di principi in materia, elaborati e univocamente affermati anche dalle pronunce menzionate nell’atto gravato (Consiglio di Stato, Sezione quinta, 28 febbraio 2001 n. 1074; 20 febbraio 2000 n. 749), con una giurisprudenza la quale, anche di recente, ha ribadito che lo sfruttamento della volumetria rende inedificabile il relativo terreno anche se successivamente divenuta oggetto di un frazionamento o di alienazione separata dall’area su cui insiste il manufatto (Consiglio di Stato, Sezione quarta, 9 luglio 2011 n. 4134);
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Gravina, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)