1. Commercio, industria, turismo – Provvedimento di revoca di concessione per gioco del lotto – Motivazione – Ritardati versamenti dei proventi del gioco – Legittimità – Ragioni
2. Commercio, industria, turismo – Provvedimento di revoca di concessione per gioco del lotto – Motivazione – Conseguenze – Revoca della concessione di rivendita di generi di monopolio – Legittimità – Ragioni
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, n. 9), della legge n. 1293 del 1957 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), l’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite per la “violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L’abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti”. àˆ dunque legittimo ed esaustivamente motivato il provvedimento di revoca della concessione per il gioco del lotto determinato da tre ritardati versamenti dei relativi proventi commessi nel biennio 2007-2008, seguiti da un ulteriore ritardato versamento dei proventi nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti.
2. Il provvedimento di revoca della concessione del lotto determina anche la revoca della concessione relativa alla rivendita dei generi di monopolio. Infatti, la normativa che disciplina il gioco del lotto (L.N. 85/1990) fa espresso rinvio al contenuto dell’art. 6, comma 1, della L.N. 1293/1957 e s.m.i., ove è previsto che non può gestire un magazzino chi “sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione”.
N. 00310/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02133/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2009, proposto da:
Vincenzo Sampietro, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Macchione in Bari, via F. Crispi, n. 6;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e della concessione della misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte”,
“a) del provvedimento prot. n.2901/09 del 25 novembre 2009, notificato a mezzo del servizio postale il successivo 1.12.2009, con cui il Direttore Regionale per la Puglia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha decretato la revoca, con effetto immediato, della concessione della ricevitoria lotto n.TA0158/BA0156, sita in Pulsano alla Via Umberto I n. 41-39 nonchè la revoca della rivendita ordinaria n. 20 di generi di monopolio, sita in Pulsano alla Via Umberto I n. 181, entrambe intestate al sig. Sampietro Vincenzo e, nel contempo, disposto l’incameramento della polizza n. 44506363-7 del 20.06.2001 costituita a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali lotto inerenti la predetta ricevitoria lotto TA0158;
b) ed ove occorra, del provvedimento di sospensione cautelativa prot. n.13852 del 14.04.2009 nonchè delle circolari della Direzione Generale A.A.M.S. n.04/100628 del 14.03.1995, prot. n.2003/12701 del 7.03.2003, n. 97 del 31.07.2003, prot. n.2004/69799/COA/LTT del 16.12.2004;
c) di ogni altro atto, pregresso e/o successivo, anche se non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli sopra indicati.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Viste le memorie difensive;
Visto il decreto n. 831 del 22 dicembre 2009 con il quale il Giudice delegato di questa Sezione ha respinto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 14 gennaio 2010 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione;
Vista l’ordinanza n. 59 del 14 gennaio 2010 con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
Vista l’ordinanza n. 1105 del 9 marzo 2010 con la quale la Sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’appello cautelare proposto avverso la citata ordinanza di rigetto n. 59 del 14 gennaio 2010 di questo T.A.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Mauro Ruffo, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto il sig. Vincenzo Sampietro, assegnatario in concessione della ricevitoria lotto n. TA0158/BA0156, sita in Pulsano, alla Via Umberto I n. 39-41 e titolare dal 2007 della rivendita n. 20 di generi di monopolio, sita anch’essa in Pulsano, alla Via Umberto I n. 181, che con provvedimento prot. n. 13852 del 14 aprile 2009 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato gli aveva comunicato la sospensione cautelativa della suddetta ricevitoria lotto a causa dei ritardati versamenti dei proventi lotto specificati nello stesso provvedimento.
Riferisce che in data 24 aprile 2009 esso ricorrente aveva chiesto la revoca della citata sospensione cautelativa, ma l’Amministrazione resistente, con nota prot. n. 22945 dell’11 maggio 2009, gli aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca della ricevitoria lotto n. TA0158/BA0156 e della rivendita n. 20 di generi di monopolio.
Aggiunge che, nonostante in data 19 maggio avesse prodotto le relative osservazioni, ribadendo quanto già rappresentato con la suddetta richiesta di revoca del 24 aprile 2009, il Direttore Regionale per la Puglia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a distanza di circa sei mesi, in data 25 novembre 2009, aveva adottato il decreto di revoca, con effetto immediato, della concessione della ricevitoria lotto n.TA0158/BA0156, sita in Pulsano alla Via Umberto I n. 39-41 e della rivendita ordinaria n. 20 di generi di monopolio, sita in Pulsano alla Via Umberto I n.181, disponendo nel contempo l’incameramento della polizza n. 44506363-7 del 20 giugno 2001 costituita a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali lotto inerenti la predetta ricevitoria lotto TA0158.
Il sig. Vincenzo Sampietro ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 15 dicembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 21 dicembre 2009, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di revoca prot. n.2901/09 del 25 novembre 2009, notificato a mezzo del servizio postale il successivo 1° dicembre 2009, adottato dal Direttore Regionale per la Puglia dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; ha chiesto altresì l’annullamento, solo ove occorra, del citato provvedimento di sospensione cautelativa prot. n.13852 del 14 aprile 2009 nonchè delle circolari della Direzione Generale A.A.M.S. n.04/100628 del 14.03.1995, prot. n.2003/12701 del 7.03.2003, n. 97 del 31.07.2003, prot. n.2004/69799/COA/LTT del 16.12.2004.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 9 della legge n. 1293 del 1957, erroneità dei presupposti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293 del 1957, irragionevolezza e sproporzione tra il provvedimento di revoca adottato e la condotta del concessionario, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento;
3. violazione e falsa applicazione della legge n. 1293 del 1957, violazione degli artt. 3, 35, 41 e 97 Cost., eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere, violazione dell’art. 94 del d.p.r. n. 1074 del 1958.
Con decreto n. 831 del 22 dicembre 2009, il Giudice delegato di questa Sezione ha respinto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 14 gennaio 2010 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2010, con ordinanza n. 59, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
Parte ricorrente in data 4 maggio 2011 ha depositato una memoria per l’udienza di discussione ed ha prodotto documentazione, tra cui copia dell’ordinanza n. 1105 del 9 marzo 2010, con la quale la Sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello cautelare proposto avverso la citata ordinanza di rigetto n. 59 del 14 gennaio 2010 di questo T.A.R. ed ha disposto la riforma della ordinanza appellata limitatamente alla rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 20 situata in Pulsano, via Umberto n. 181.
Alla udienza pubblica del 15 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Sono privi di pregio il primo ed il secondo motivo di ricorso che il Collegio ritiene di poter affrontare in via unitaria.
Con il primo motivo di ricorso il sig. Vincenzo Sampietro deduce le seguenti censure: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 9 della legge n. 1293 del 1957, erroneità dei presupposti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria.
Il ricorrente lamenta che non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione del richiamato comma del citato art. 34 in quanto l’Amministrazione resistente non avrebbe tenuto conto della circostanza che, se le prime tre infrazioni, tutte relative a meri ritardi nei pagamenti, sarebbero ascrivibili ad una gestione promiscua del conto corrente bancario, non dedicato in via esclusiva alla ricevitoria del lotto, l’ultima, ugualmente consistente in un ritardo nei versamenti, non sarebbe ad esso imputabile in quanto il giorno in cui avrebbe dovuto recarsi presso l’istituto di credito per il versamento, avrebbe subito un trauma distorsivo al ginocchio che gli avrebbe procurato una temporanea totale infermità .
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stato adottato in violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 della legge n. 1293 del 1957, per irragionevolezza e sproporzione tra il provvedimento di revoca adottato e la condotta del concessionario, per difetto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento in quanto, non essendo automatica la scelta della adozione della misura della revoca, l’Amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni per le quali, a fronte delle giustificazioni rese da esso ricorrente in riferimento all’ultima infrazione, aveva adottato un provvedimento di revoca invece della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 35.
In punto di diritto occorre premettere che ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 85 del 1990 recante Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, “A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni.”.
L’art. 34 – Disdetta, revoca e rinunzia – della legge n. 1293 del 1957, recante Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, al comma 1, n. 9) prevede: “L’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: ¦..9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L’abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti;¦”
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, risulta dal provvedimento di revoca impugnato che parte ricorrente ha commesso tre trasgressioni della stessa indole entro un biennio e precisamente ritardati versamenti dei proventi del lotto (relativi alle settimane contabili: dal 28 novembre 2007 al 4 dicembre 2007, dal 27 agosto 2008 al 2 settembre 2008 e dal 10 settembre 2008 al 16 settembre 2008, con un ritardo rispettivamente di giorni 22, 22 e 26) ed una ulteriore trasgressione della stessa indole, un ulteriore ritardato versamento dei proventi del lotto, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti (relativo alla settimana contabile dall’11 febbraio 2009 al 17 febbraio 2009).
Inoltre lo stesso provvedimento impugnato richiama espressamente, tra i visti, “il contratto novennale per la disciplina del rapporto di concessione della menzionata ricevitoria del lotto, sottoscritto in data 13/07/2001 con decorrenza 01/08/2001, approvato con decreto dirigenziale prot. n. 10718 del 15/10/2001 e, in particolare l’art. 2, che prevede espressamente la revoca della concessione in caso di mancato versamento¦., nonchè quando risulti che, per tre volte nel corso del biennio, sua stato ritardato il versamento stesso ed il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente;”.
Quanto ai primi tre versamenti il provvedimento dà conto che il ritardo, come confermato da parte ricorrente, era dipeso dal fatto che esso ricorrente era titolare di un unico conto corrente bancario che utilizzava in modo promiscuo per uso personale e per la propria attività .
Al riguardo il Collegio non può che concordare con parte resistente che “la sua condotta non è stata mai tale da assicurare comunque il puntuale riversamento delle somme raccolte dal gioco del lotto e che esse, invece, sono state distolte dal ricevitore per effettuare altri pagamenti”, circostanza quest’ultima ammessa dallo stesso ricorrente.
Deve ritenersi inoltre infondata la censura di cui al primo motivo di ricorso con la quale il sig. Sampietro contesta che l’A.A.M.S. non avrebbe tenuto conto che l’ultimo ritardato versamento non sarebbe ad esso imputabile in quanto il giorno in cui avrebbe dovuto recarsi presso l’istituto di credito per il versamento, avrebbe subito un trauma distorsivo al ginocchio che gli avrebbe procurato una temporanea totale infermità .
Nel provvedimento impugnato, infatti, parte resistente rappresenta che “applicando il minimo della buona diligenza, avrebbe potuto effettuare il pagamento anche il giorno dopo, mentre tale versamento risulta effettuato con ben 22 giorni di ritardo”.
In punto di diritto l’art 30 – Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori – del d.p.r. n. 303 del 1990, recante il Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto, dispone: “1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.”
Considerato che i versamenti erano relativi alla settimana contabile dall’11 febbraio 2009 al 17 febbraio 2009, e tenuto conto che il 17 febbraio 2009 era martedì, l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento era il giovedì 26.
Parte ricorrente non ha provato la data dell’evento occorsogli, da esso ritenuto causa di forza maggiore idonea a giustificare il suo ritardo, essendosi limitato a produrre un certificato medico dal datato 27 febbraio 2009 e quindi successivo comunque alla data di scadenza.
Inoltre gli altri certificati prodotti, concernenti gli accertamenti medici effettuati, lungi dal giustificare il ritardo, fanno emergere la circostanza che il ricorrente non era immobilizzato a letto, e quindi ben si sarebbe potuto recare anche ad effettuare il versamento che risulta invece essere stato effettuato con 22 giorni di ritardo, circostanza questa pacifica in atti.
Ai sensi della citata normativa e dal contenuto del suddetto contratto, devono altresì ritenersi prive di pregio le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernenti l’omessa valutazione di una sanzione pecuniaria al posto della revoca in quanto tale ultima sanzione risulta espressamente prevista quale unica sanzione applicabile da parte della Amministrazione resistente nella fattispecie per cui è causa nel suddetto contratto di concessione firmato dal sig. Sampietro.
Nè il contenuto e neppure l’esistenza del contratto novennale per la disciplina del rapporto di concessione della menzionata ricevitoria del lotto risultano specificamente contestati da parte resistente e, pertanto, il Collegio ritiene la suddetta circostanza un fatto provato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c.p.a..
Alla luce di quanto sopra si deve concludere che il provvedimento impugnato indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e che quindi devono ritenersi infondate le censure dedotte relativamente all’istruttoria ed alla motivazione del provvedimento stesso.
Con il terzo motivo di ricorso il sig. Sampietro deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della legge n. 1293 del 1957, violazione degli artt. 3, 35, 41 e 97 Cost., eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere, violazione dell’art. 94 del d.p.r. n. 1074 del 1958.
Parte ricorrente si duole della circostanza che l’A.A.M.S. avrebbe disposto la revoca non solo della concessione del lotto, ma anche della rivendita di generi di monopolio, entrambe ad esso intestate, sebbene in ordine a quest’ultima l’Amministrazione non avesse mai contestato alcuna infrazione nei suoi confronti, in violazione del richiamato art. 94 del d.p.r. n. 1074 del 1958 che prevederebbe comunque il subprocedimento di contestazione degli addebiti specifici riferiti a tale attività e non la revoca automatica conseguente dalla revoca della ricevitoria del lotto.
Anche tale censura deve ritenersi priva di pregio.
Il Collegio ritiene che il provvedimento sia stato legittimamente adottato anche in riferimento alla rivendita di generi di monopolio in quanto, una volta adottato il provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria lotto nei confronti del sig. Sampietro, ricordando che, come detto, l’art. 6, comma 1, della legge n. 85 del 1990 ha previsto che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, deve ritenersi che sia venuta meno in capo al sig. Sampietro la condizione soggettiva di cui all’art. 6 della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293, applicabile in virtù del richiamo ad esso articolo contenuto nel successivo art. 18 – Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d’incompatibilità – Sospensione – Decadenza – che recita “Alle rivendite si applicano le disposizioni degli artt. 6, 7, 12 e 13”.
Il suddetto art. 6, al comma 1 n. 9) infatti prevede: “Non può gestire un magazzino chi: 1) ¦9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
Deve, conseguentemente ritenersi inconferente il richiamo all’art. 94 del d.p.r. n. 1074 del 1958 che parte ricorrente assume violato e che prevede il subprocedimento di contestazione degli addebiti in quanto la revoca della rivendita non è stata disposta per fatti specifici riferiti alla relativa attività , ma come detto per il venir meno di un requisito soggettivo, peraltro limitato a “cinque anni dal giorno della rimozione.”
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. Vincenzo Sampietro al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)