1. Giustizia e processo – Ricorso – Termini impugnazione delibera comunale – Soggetto interessato contemplato nell’atto – Decorrenza – Dalla notifica individuale dell’atto 


2. Commercio, industria, turismo – Piano razionalizzazione rete di distribuzione carburanti – Possibilità  di trasferimento limitata alle stazioni di servizio con esclusione  delle stazioni di rifornimento  – Illegittimità 

1. Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una delibera di Consiglio comunale   avente, nello specifico, carattere complesso in quanto atto generale con contenuto anche in parte provvedimentale, non rileva la pubblicazione in albo pretorio della stessa, laddove il soggetto interessato sia direttamente menzionato nell’atto, bensì  la sua piena conoscenza. In tal caso i termini di impugnazione della delibera decorrono dalla data di notifica della delibera all’interessato.

2. E’ illegittimo il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti  nella parte in cui, immotivatamente, limita i trasferimenti nell’ambito del territorio comunale degli impianti previsti dall’ articolo 4 tabella 1 della L.R. Puglia n.30/1990, consentendo la realizzazione unicamente delle stazioni di servizio, e non comprendendo le stazioni di rifornimento.

 
N. 00311/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Petrolpuglia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e da Domenico Marchitelli, rappresentati e difesi dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 133; 

contro
Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Piccinni, n. 150; 

per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
“nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Castellana Grotte n. 53 del 16 maggio 2000, successivamente conosciuta e con la quale si è approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti; nonchè dei provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi ancorchè non conosciuti.”
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 marzo 2010:
“delle schede riepilogative della situazione di ogni impianto di distribuzione verosimilmente compilate nel corso dell’istruttoria afferente la redazione del piano impugnato, prodotte in giudizio dall’Amministrazione Comunale nell’imminenza dell’udienza del 14 gennaio 2010.”
 

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Daniela Bruno Digregorio, su delega dell’avv. Emilio Toma, per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Domenico Rizzi, su delega dell’avv. Gennaro Notarnicola, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la Petrolpuglia s.r.l. di essere proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti con insegna Agip, sito nel Comune di Castellana Grotte, alla piazza De Bellis, di cui il sig. Domenico Marchitelli è gestore; riferisce che il suddetto Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 16 maggio 2000 aveva approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti provvedendo alla verifica di compatibilità  di cui all’art. 1, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 32 del 1998 e che all’art. 4 del piano stesso era stata dichiarata l’incompatibilità  del citato impianto di cui è proprietaria essa società  ricorrente.
La Petrolpuglia s.r.l., in qualità  di proprietaria dell’impianto per cui è causa ed il sig. Domenico Marchitelli, in qualità  di gestore dell’impianto stesso, hanno quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 5 gennaio 2001 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 gennaio 2001, con il quale hanno chiesto l’annullamento, nei limiti dell’interesse di essi ricorrenti, della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Castellana Grotte n. 53 del 16 maggio 2000, successivamente conosciuta con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
I) violazione del giusto procedimento (art. 7 della legge n. 241 del 1990) in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere, prima di chiudere il procedimento con una dichiarazione di incompatibilità , di far partecipare essa ricorrente alla fase istruttoria comunicandole le ragioni della ritenuta incompatibilità  e comunque di comunicarle l’esito dell’istruttoria stessa;
II) sussistenza per altro profilo dei vizi denunciati sub. I) e inoltre violazione dell’art. 30, comma 3, della legge regionale n. 13 del 1990 in quanto parte resistente avrebbe omesso di sentire le organizzazioni di categoria, come previsto dalle richiamate disposizioni, che sarebbero ancora in vigore pur dopo il d.lgs. n. 32 del 1998;
III) eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria, violazione di legge (artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 1, comma 5 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, art. 30 comma 3, lettera b della legge regionale n. 13 del 1990) in quanto il provvedimento adottato non indicherebbe le ragioni della dichiarata incompatibilità  dell’impianto per cui è causa; la delibera oggetto di gravame, inoltre, non farebbe riferimento ad alcuna relazione tecnica, sopralluogo o altri atti e, pertanto, ad avviso di esso ricorrente non vi sarebbe stata alcuna attività  istruttoria;
IV) violazione di legge (art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998), eccesso di potere, illogicità , ingiustizia manifesta in quanto, mancando la benchè minima motivazione o il riferimento all’attività  istruttoria, essa società  sarebbe stata messa in condizioni di programmare un adeguamento dell’impianto di cui trattasi finalizzare a salvaguardare la permanenza dell’impianto stesso, come disposto dalla normativa richiamata a sostegno del gravame;
(V) VI) violazione di legge (art. 4, tabella 1 della legge regionale n. 30 del 1990) violazione dell’art. 41 Cost. e art. 1 del d.lgs. n. 32 del 1998, eccesso di potere, illogicità , incongruenza, contraddittorietà , ingiustizia manifesta; parte ricorrente, premesso che il suddetto articolo prevederebbe quattro tipologie di impianti di distribuzioni carburanti (stazione di servizio, stazione di rifornimento, chiosco, punto isolato) e l’impianto di essa ricorrente sarebbe stazione di rifornimento, lamenta che il regolamento comunale, pur disciplinando le varie tipologie di impianti agli artt. 6 e 9, all’art. 5 dispone che gli impianti dichiarati incompatibili nel precedente art. 4 possano essere trasferiti, nell’ambito del territorio comunale, esclusivamente per la realizzazione di stazioni di servizio;
(VI) VII) violazione di legge (art. 30, comma 3, lettera d della legge regionale n. 13 del 1990), eccesso di potere, contraddittorietà  in quanto il piano di cui alla delibera impugnata avrebbe dovuto prevedere la fissazione di un termine entro il quale il titolare dell’impianto dichiarato incompatibile avrebbe potuto chiedere il trasferimento dell’impianto stesso, in conformità  alla normativa richiamata che, ad avviso di esso ricorrente, avrebbe dovuto essere raccordata con la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, che consentirebbe un termine per l’adeguamento dell’impianto stesso; il piano avrebbe quindi dovuto prevedere l’esercizio di entrambe le suddette facoltà , magari in alternativa consequenziale fra loro;
(VII) VIII) violazione di legge (art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 32 del 1998, eccesso di potere, illogicità  in quanto il piano prevederebbe, all’art. 6, la realizzazione dei nuovi impianti solo su aree private, senza indicare la ragione di tale scelta che sarebbe in contrasto con la citata normativa che esso ricorrente assume violata;
(VIII) IX) violazione di legge (artt. 22 del d.lgs. n. 285 del 1992, 46 del d.p.r. n. 495 del 1992) in quanto l’atto impugnato prevederebbe, per le aree sulle quali allocare gli impianti di distribuzioni carburanti, la distanza di mt. 12 dalle intersezioni stradali, disposizione che sarebbe in contrasto con il codice della strada ed il relativo regolamento che prevederebbero una distanza di mt. 50.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Castellana Grotte eccependo l’irricevibilità  del ricorso stesso per tardività  e comunque deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte resistente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2010 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 febbraio 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 marzo 2010 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle schede riepilogative della situazione di ogni impianto di distribuzione, verosimilmente compilate nel corso dell’istruttoria afferente la redazione del piano impugnato, prodotte in giudizio dall’Amministrazione Comunale tra la documentazione presentata per l’udienza del 14 gennaio 2010.
La Petrolpuglia s.r.l. ed il sig. Domenico Marchitelli, premesso che le schede farebbero parte della istruttoria tecnica, circostanza questa da essi dedotta dall’attestazione contenuta nella delibera comunale impugnata con il ricorso introduttivo del numero di pagine della delibera stessa, n. 22, che non comprenderebbero le schede, hanno sostenuto che, pur facendo parte della istruttoria tecnica, non sarebbero riprodotte e neppure richiamate per relationem nella delibera medesima che, pertanto, sarebbe illegittima.
Avverso le schede impugnate con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo; inoltre hanno evidenziato che nelle schede concernenti l’impianto oggetto della presente controversia sarebbe apposta solo la locuzione “NO” accanto alla voce sicurezza stradale, ma mancherebbe la motivazione di tale ritenuta insussistenza.
Il Comune di Castellana Grotte ha presentato una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti; ha altresì prodotto note di replica a seguito del deposito della memoria presentata da parte ricorrente per la stessa udienza.
Alla udienza pubblica del 15 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di irricevibilità  del ricorso per tardività  del ricorso introduttivo, sollevata dal Comune di Castellana Grotte nelle memoria depositata in data 31 dicembre 2009.
Il Comune di Castellana Grotte sostiene che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera n. 53 del 16 maggio 2000, con la quale il Consiglio Comunale di esso Comune aveva approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti, nel termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nell’albo pretorio, termine che sarebbe spirato alla data della notifica del ricorso stesso da parte della società  ricorrente.
L’eccezione è infondata.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente ritiene che nella fattispecie oggetto di gravame non possa trovare applicazione il principio generale della data della pubblicazione della delibera di C.C., ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso avverso la delibera stessa, in quanto la Petrolpuglia s.r.l. è direttamente contemplata nell’atto impugnato; specificatamente parte ricorrente è menzionata espressamente tra i soggetti incompatibili all’art. 4, comma 2, del suddetto piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti, allegato alla delibera stessa ed espressamente indicato nel deliberato quale parte integrante e sostanziale della medesima.
La delibera impugnata, conseguentemente, deve ritenersi un atto a contenuto complesso, e specificatamente atto generale con contenuto in parte anche provvedimentale proprio per la circostanza che all’articolo 4 indica espressamente i singoli impianti e le relative società  proprietarie degli stessi.
Pertanto, non risultando in atti che il Comune resistente abbia provveduto alla notifica individuale della deliberazione stessa, in disparte la questione sollevata da parte ricorrente che la stessa previsione di incompatibilità  dovesse essere oggetto di un provvedimento ad hoc e non oggetto di previsione della delibera di C.C., ai fini della tempestività  del ricorso introduttivo rileva la sicura e piena conoscenza della delibera da parte della Petrolpuglia s.r.l. e del sig. Marchitelli, circostanza sulla quale il Comune non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, la relativa tardività .
Ritenuto ammissibile il gravame, esso deve ritenersi anche fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Coglie nel segno il (V) VI) motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione di legge (art. 4, tabella 1 della legge regionale n. 30 del 1990) violazione dell’art. 41 Cost. e art. 1 del d.lgs. n. 32 del 1998, eccesso di potere, illogicità , incongruenza, contraddittorietà , ingiustizia manifesta.
Parte ricorrente, premesso che il suddetto articolo prevederebbe quattro tipologie di impianti di distribuzioni carburanti (stazione di servizio, stazione di rifornimento, chiosco, punto isolato) e l’impianto di essa ricorrente sarebbe stazione di rifornimento, lamenta che il regolamento comunale, pur disciplinando le varie tipologie di impianti agli artt. 6 e 9, all’art. 5 dispone che gli impianti dichiarati incompatibili nel precedente art. 4, fra i quali risulta quello di essa ricorrente, possano essere trasferiti, nell’ambito del territorio comunale, esclusivamente per la realizzazione di stazioni di servizio.
In punto di diritto la legge regionale n. 13 del 1990 – Disciplina degli impianti di carburanti. Norme per la razionalizzazione della rete e per l’esercizio delle funzioni amministrative – all’art. 4 (Tipologia di impianto) recita: 1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo seguente: a) stazione di servizio: l’impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all’autoveicolo nonchè di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori; b) stazione di rifornimento: l’impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all’autoveicolo; c) chiosco: l’impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione di lubrificanti od altri prodotti e accessori per autoveicoli; d) punto isolato e/o appoggiato: l’impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.
Si ritiene opportuno precisare che l’intero testo della suddetta legge è stato abrogato dall’art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 23 del 2004, a decorrere dall’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 2 della stessa legge ma, alla luce del principio tempus regit actus, essa deve ritenersi applicabile alla fattispecie oggetto di gravame.
Chiarito quanto sopra, occorre altresì richiamare il successivo art. 5 – Zone omogenee comunali – che dispone: “1. Il territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in quattro zone omogenee: a) la zona «uno» è la zona «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi; b) la zona «due» comprende le zone «B» e «C» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o destinate a nuovi complessi insediativi; c) la zona «tre» comprende le zone «D» e «F» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; d) la zona «quattro» è rappresentata dalla zona «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli. 2. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti: a) nella zona «uno» gli impianti al servizio prevalente dell’utenze con abituale dimora nei centri storici; b) nelle zone «due» e «tre», a seconda della disponibilità  delle aree. gli impianti al servizio dell’utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento; e) nella zona «quattro» gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di rifornimento. 3. Nella zona «uno», non essendo consentite nuove concessioni, l’esistenza di impianti dovrà , comunque, non essere in contrasto con le disposizioni rivenienti dal terzo e quinto comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 e soggiacere alle limitazioni del sesto comma del successivo art. 15.”.
Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) il trasferimento dell’impianto costituisce “lo spostamento di un impianto dall’attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale”, occorre altresì richiamare l’art. 18 – Trasferimenti e concentrazioni – che prevede: ” 1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, oramai sature, e di dotare del servizio zone sprovviste o non sufficientemente servite. 2. Per i trasferimenti che si effettuano nell’ambito territoriale dello stesso comune, tenuto conto della ripartizione zonale prevista al precedente art. 5, devono seguirsi i seguenti criteri: ¦¦.”¦.5. In caso di più domande, sia di trasferimento che di trasferimento e concentrazione, presentate nell’arco di tempo di giorni sessanta dalla prima e concernenti posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, sarà  istruita quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più impianti. A parità  di condizioni, vale la data di presentazione. ¦”.
Il piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti, allegato alla delibera impugnata e, come detto, facente parte integrante e sostanziale della stessa, all’art. 5 – Progetto completo della rete nel territorio – comma 2, prevede: “Nell’ambito del territorio comunale, per il trasferimento degli impianti di cui al precedente articolo 4, è consentita(o) la realizzazione di sole stazioni di servizio, così come definite nell’art. 4 della L.R. 13/90. Pertanto non saranno ammesse realizzazioni di impianti con diversa definizione.”.
Il Collegio, alla luce della suddetta normativa, ritiene che l’art. 5, comma 2, come prospettato da parte ricorrente, si ponga in contrasto con la legge regionale n. 30 del 1990 in quanto limita, immotivatamente, i trasferimenti degli impianti previsti dagli art. 4 della suddetta legge e precisamente: stazione di servizio, stazione di rifornimento, chiosco e punto isolato e/o appoggiato, consentendo la realizzazione unicamente delle stazioni di servizio.
Conclusivamente, avendo il Collegio qualificato il piano, e quindi anche la delibera impugnata della quale esso, come detto, fa parte integrante, quale atto a contenuto complesso, e specificatamente atto in parte generale ed in parte provvedimentale, a contenuto comunque scindibile, deve conseguentemente annullare l’art. 4, comma 2, del piano di razionalizzazione della rete di distribuzioni carburanti, nella parte in cui limita i trasferimenti degli impianti alle sole stazioni di servizio, non comprendendo, quindi le stazione di rifornimento, quale quella per cui è causa di cui è proprietaria la Petrolpuglia s.r.l. e gestore il sig. Marchitelli.
I profili di illegittimità  dedotti con il (V) VI) motivo di ricorso hanno una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Passando al ricorso per motivi aggiunti, considerato che con quest’ultimo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle schede riepilogative della situazione di ogni impianto di distribuzione afferenti la redazione del piano impugnato, prodotte in giudizio dall’Amministrazione Comunale tra la documentazione presentata per l’udienza del 14 gennaio 2010, il Collegio deve ritenere lo stesso ricorso per motivi aggiunti inammissibile in quanto proposto avverso atti istruttori, come peraltro qualificati dalla medesima parte ricorrente, e quindi atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato per quanto di interesse della parte ricorrente, nei termini precisati in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) in favore, in solido, della Petrolpuglia s.r.l. e del sig. Domenico Marchitelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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