Pubblica sicurezza – Revoca della patente di guida a seguito di misura di prevenzione – In caso di cessazione degli effetti della misura di prevenzione – Diritto alla pura e semplice restituzione del titolo revocato – Non sussiste – Istanza di rilascio di un nuovo titolo abilitativo – Necessità 
 

Una volta che sia stata disposta la revoca del documento abilitativo alla guida di autoveicoli in esecuzione di una misura di prevenzione successivamente venuta meno, l’interessato non ha comunque titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, piuttosto al rilascio di un nuovo documento di guida (in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 giugno 2010, n. 13054, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.5.2001, n. 367; T.A.R. Piemonte, 23.2.1985, n. 74), che egli è tenuto a richiedere all’Autorità  competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale.

N. 00320/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2011, proposto da: 
Massimo Di Palma, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Stefanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Carmelo Stefanelli in Bari, Corso A. De Gasperi 310; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1345/11-17092/Pat. del 6.05.2011 della Prefettura di Bari Ufficio Territoriale del Governo, a firma del Dirigente dell’Area II dott. Riflesso, pervenuta in data 30.5.2011, con la quale è stato comunicato al sig. Di Palma che con riferimento alla sua istanza, concernente l’oggetto, si comunica il diniego di questa Prefettura, atteso che sulla base delle informazioni acquisite presso il Casellario Giudiziale del Tribunale di Bari risulta a suo carico una condanna per il reato di cui all’art. 73 del testo Unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti, approvato con il DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (sentenza 3.3.2006 Tribunale di Trani)”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Gabriele Bavaro, su delega dell’avv. Carmelo Stefanelli, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Ines Sisto per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Massimo di Palma ha impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Bari gli ha negato la restituzione e il nulla osta al rinnovo della patente di guida in considerazione della condanna riportata per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente ha esposto che nel giugno 2008 gli era stato notificato il provvedimento di revoca della patente di guida quale effetto della contestuale emissione da parte del Tribunale di Bari della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre; essendo stato successivamente ridotto tale periodo, con pronuncia della Corte di Appello di Bari, alla durata di un anno, in data 24.11.2010 gli era stato notificato dalla Questura il provvedimento di proscioglimento dalla misura di prevenzione; quindi in data 18.4.2011 il ricorrente aveva richiesto alla Prefettura la restituzione della patente e in subordine il rilascio di nulla osta al conseguimento di nuova patente, negati con il provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti la violazione dell’art. 120 d.lgs. 285/1992 nella formulazione antecedente alla novella di cui all’art. 3 comma 52 lett. A) L. 94/2009, l’eccesso di potere, la violazione del principio lex regit actum, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, in quanto l’art. 120 del Codice della Strada nella formulazione attuale, dopo le modifiche del 2009, dispone che non possono conseguire la patente di guida i soggetti condannati per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, ma tale normativa deve applicarsi, nel rispetto del divieto di efficacia retroattiva, solo ai procedimenti di revoca della patente iniziati dopo la sua introduzione, poichè, in caso contrario, la revoca intervenuta prima della legge avrebbe avuto effetti deteriori per l’interessato e vi sarebbe stata disparità  di trattamento tra coloro i quali vedevano spirare gli effetti della revoca prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e coloro i quali, come il ricorrente, terminavano il periodo dopo la modifica legislativa.
Si sono costituiti la Prefettura di Bari e il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 672 del 22.7.2011 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 26.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Non può infatti aderirsi all’interpretazione di parte ricorrente, secondo cui la novella legislativa del 2009 non potrebbe applicarsi, per la sua irretroattività , ai procedimenti di revoca iniziati prima della sua entrata in vigore, quale sarebbe quello in esame.
Nel caso di specie, infatti, la patente è stata revocata con provvedimento notificato al ricorrente nel 2008; a quella data, quindi, il procedimento si è concluso con la revoca del titolo abilitativo alla guida.
Alla revoca prefettizia del titolo abilitativo alla guida di autoveicoli, disposta in sede giurisdizionale, consegue quanto previsto dall’art. 130 del Codice della Strada: rinnovata valutazione dei requisiti per il rilascio di una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata (Consiglio Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5102).
Una volta venuto definitivamente meno il documento abilitativo, dunque, anche in caso di avvenuta cessazione della misura di prevenzione, l’interessato non ha comunque titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma piuttosto al rilascio di un nuovo documento di guida (in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 giugno 2010, n. 13054, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.5.2001, n. 367; T.A.R. Piemonte, 23.2.1985, n. 74), che egli è tenuto a richiedere all’Autorità  competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale.
Ne consegue che, al momento del rilascio del nuovo titolo abilitativo, legittimamente l’amministrazione, trattandosi di procedimento iniziato con la domanda del ricorrente del 18.4.2011, ha tenuto conto delle novità  legislative introdotte con la L. 94/2009, ampiamente in vigore a quella data.
Il ricorso va quindi respinto, essendo il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle amministrazioni resistenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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