1. Procedimento amministrativo – Procedure tributarie – Preavviso di rigetto – Procedure diverse dall’azione di accertamento – Deroga all’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto –  Non sussiste – Ragioni


2. Procedimento amministrativo – Richiesta qualifica “esportatore autorizzato” – Preavviso di rigetto – Obbligo – Sussiste

1. La deroga all’applicazione delle norme tese a garantire la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo (nel caso di specie, preavviso di rigetto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990) non è estensibile a tutti i procedimenti avviati dall’Amministrazione finanziaria, essendo applicabile soltanto a quelle procedure tributarie finalizzate alla verifica dei presupposti ed elementi della tassazione, in ragione delle esigenze di segretezza e celerità  da assicurarsi all’attività  di accertamento impositivo.


2. Vanno salvaguardate le prerogative di partecipazione al procedimento del soggetto che  chieda il riconoscimento di un particolare titolo abilitativo (“esportatore autorizzato” ex art. 90 del reg. CEE n. 2454/1993)  mediante invio della comunicazione di preavviso di rigetto, contemplato dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990, soprattutto in considerazione della pregnanza delle osservazioni che il richiedente avrebbe potuto formulare con riferimento alle ragioni che hanno condotto al provvedimento negativo.

N. 00328/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2011, proposto dalla Vingi Shoes S.n.c. di Digiorgio D. & Chiumeo L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Attilio Casentino e Lucia Cappabianca, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Napoli, 241; 

contro
Agenzia delle Dogane di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. 13815/RU del 22/07/2011, con il quale l’Agenzia delle Dogane di Bari nega riconoscimento dello status di “esportatore autorizzato” verso l’Albania richiesto dalla ricorrente, nonchè di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dall’istante.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Lucia Cappabianca, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La Vingi Shoes S.n.c. di Digiorgio D. & Chiumeo L. impugna il provvedimento prot. 13815/RU del 22 luglio 2011, con il quale l’Agenzia delle Dogane di Bari ha negato il riconoscimento dello status di “esportatore autorizzato” verso l’Albania, exarticolo 90 del regolamento CEE del 2 luglio 1993 n. 2454, dalla stessa richiesto.
L’atto veniva giustificato, da un lato, in relazione ad accertamenti da cui era risultata a carico della società  la violazione dell’articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, dell’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e dell’articolo 1, comma nono, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 e, dall’altro, con riferimento all’esito del sopralluogo presso la sede sociale in data 30 giugno 2011.
L’interessata contesta che, in violazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, non sia stato preannunciato il rigetto dell’istanza, sì da permetterle la presentazione di memorie e di osservazioni. L’assenza di tale momento partecipativo non rileverebbe nella fattispecie concreta solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, poichè le vicende richiamate nel provvedimento del 21 luglio 2011 si sono poi tutte risolte attraverso una definizione in via amministrativa, con il pagamento delle sanzioni. Su tale premessa, l’istante contesta nel merito la decisione assunta.
Aggiunge poi che, in ogni caso, il sopralluogo ha avuto esito positivo tant’è che i verbalizzanti hanno accertato i requisiti in capo alla ditta per poter ottenere il riconoscimento della qualità  di esportatore autorizzato
Si è costituita l’Agenzia delle Dogane di Bari, chiedendo rigetto del gravame.
Con ordinanza 20 ottobre 2011 n. 848, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare per i seguenti motivi:
“Il Collegio ritenuta ad un sommario esame la fondatezza del ricorso, atteso:
– che il provvedimento impugnato si fonda in parte su accertamenti di contravvenzioni amministrative oggetto di successiva sanatoria, provvedimenti di sequestro della merce poi revocati da parte della Procura della Repubblica e procedimenti penali poi archiviati;
– che le suddette circostanze avrebbero altresì potuto trovare positivo riscontro in sede di confronto dialettico sulla proposta di provvedimento di rigetto che l’Amministrazione era tenuta ad osservare, giusto il generale disposto di cui all’art 10-bis l.241/90 e s.m.
Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, apprezzato altresì il periculum in mora”.
Infine, sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 13 gennaio 2012.
B. Il ricorso dev’essere accolto in considerazione della dedotta violazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La mancanza nel procedimento del preavviso di rigetto dell’istanza intesa ad ottenere lostatus di “esportatore autorizzato”, incontestata in fatto, sarebbe giustificata, secondo l’Amministrazione, dall’esenzione dai meccanismi di partecipazione prevista dall’articolo 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per i procedimenti tributari.
L’argomento non convince.
La non sottoposizione alle norme sulla partecipazione infatti riguarda propriamente le procedure dirette ad accertare la base imponibile e l’effettiva obbligazione tributaria, rispetto alle quali l’articolo 13 (nonchè l’articolo 24, primo comma, lett. b) intende contemperare le esigenze di segretezza e celerità  dell’azione accertativa con quelle di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa in genere.
La parte resistente invece intende la locuzione in senso assai ampio sino a ricondurre nel suo ambito applicativo sostanzialmente tutte le procedure facenti capo all’Amministrazione finanziaria, con un’interpretazione estensiva non rispondente ai normali canoni ermeneutici, che finisce per comprimere ingiustificatamente e illogicamente le garanzie partecipative del destinatario dell’atto, interessato ad un particolare titolo abilitativo.
Il vizio si presenta ancora più grave nel caso concreto, vista la pertinenza e rilevanza delle osservazioni che la società  avrebbe potuto formulare a seguito del preavviso e con riferimento alle ragioni che hanno poi condotto al provvedimento negativo.
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto 22 luglio 2011 prot. 13815/RU dell’Agenzia delle Dogane di Bari.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciandosi, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Agenzia delle Dogane di Bari al pagamento in favore della società  ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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