Giustizia e processo – Diritto di passaggio vantato da un Comune su suolo del privato – Giurisdizione giudice ordinario

La controversia relativa alla pretesa avanzata da un Comune di utilizzare il passaggio su suolo altrui, per accedere alla sua proprietà , investe diritti soggettivi, per cui la questione va attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00312/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2011, proposto da: 
Vincenzo Scardigno, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Argiro, n. 135; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Costantino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cairoli, n. 114; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“dell’ordinanza del dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 24067 del 14 novembre 2011, notificata in data 15 novembre 2011, contenente l’ordine di demolizione del cancello e sgombero di altri materiali su presunto “suolo pubblico” entro e non oltre cinque giorni dalla notifica, quindi, entro il 20 novembre 2011; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, di tutti gli atti citati nel ricorso introduttivo e nei provvedimenti impugnati.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Tommaso di Gioia per la parte ricorrente e l’avv. Ezio Costantino per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 915 del 18 novembre 2011 con il quale è stata accolta l’istanza di misura cautelare monocratica richiesta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e fissata la camera di consiglio del 15 dicembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
VISTA l’ordinanza n. 1014 del 15 dicembre 2011 con la quale, ritenuto di aderire alla richiesta di rinvio di parte ricorrente per replicare alla memoria del Comune di Ruvo di Puglia depositata in data 15 dicembre 2011, è stata fissata la camera di consiglio del 26 gennaio 2012 per il prosieguo e medio tempore, stante la presenza di citato decreto monocratico favorevole al ricorrente, è stato confermato il suddetto decreto e, per l’effetto, è stata confermata la sospensione dell’atto gravato sino alla odierna camera di consiglio del 26 gennaio 2012;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 gennaio 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione, rilevata d’ufficio, di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, ha indicato la questione medesima in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori delle parti ad argomentare sul punto, dandone atto a verbale.
CONSIDERATO che la controversia investe, in sostanza, il diritto di passaggio vantato dal Comune di Ruvo di Puglia sulla proprietà  del sig. Vincenzo Scardigno (l’ordinanza impugnata ingiunge la rimozione del cancello che insiste sulla proprietà  del ricorrente, intesa ad assicurare il passaggio del Comune su suolo altrui per accedere ad un bene di sua proprietà );
RITENUTO che sussiste un rapporto di diritto di proprietà  tra i due beni, nonchè la pretesa da parte del Comune ad utilizzare il passaggio su suolo altrui per accedere alla sua proprietà , la relativa questione investe diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione al giudice ordinario;
RITENUTO alla luce di quanto sopra che, conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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