Giustizia e processo – Art. 6 DPR 380/2011 – Formazione del provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità – Onere d’impugnazione entro il termine decadenziale – Sussiste – Conseguenze
Ai sensi dell’articolo 36, terzo comma, del testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Pertanto, a seguito della proposizione di una DIA in sanatoria, qualora l’Amministrazione non abbia emesso il provvedimento espresso entro il suddetto termine, è onere del ricorrente di impugnare il provvedimento tacito di rigetto in ordine alla richiesta di accertamento di conformità entro il termine decadenziale, pena l’inammissibilità del ricorso rivolto avverso gli altri atti del procedimento.
N. 00329/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2011, proposto dalla Da Così Mino S.a.s. di Uva Cosmo & C., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Spina, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Monaco in Bari, via Putignani, 7;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Onofrio Musco, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza di demolizione n. 253 del 22.9.2011 del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie nella misura in cui veniva ordinato al ricorrente di demolire la struttura costituita da travi e montanti in legno con copertura in telo PVC ancorato alle travi in legno priva di infissi, provvedimento notificato in data 23.9.2011;
2) ove occorra, dell’ordinanza di sospensione dei lavori n 46 del 25.2.2011 del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie;
3) ove occorra, della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 con nota prot. 1667 del 20.4.2011 (ricevuta il 28.4.11);
4) ove occorra, del provvedimento (presupposto e non esplicitato) di diniego della sanatoria richiesta con nota del del 13.4.2011 prot, 14976;
5) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
per l’accertamento
dell’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Bisceglie in ordine alla mancata adozione di un espresso provvedimento di rigetto di sanatoria, prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi i difensori, avv. Nicolò Mastropasqua, su delega dell’avv. Alessandro Spina, per la parte ricorrente, e avv. Gabriele Bavaro, su delega dell’avv. Onofrio Musco, per il Comune resistente;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Premesso che
– con atto 25 febbraio 2011 n. 46 del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Bisceglie, è stata ordinata alla società la sospensione dei lavori, relativi ad una cosiddetta “pergo-tenda”, ovvero ad una struttura (per la ristorazione all’aperto dinanzi al proprio ristoro-bar-pizzeria) costituita da travi montanti in legno con copertura in PVC ancorato alle travi in legno e priva di infissi;
– l’interessata ha allora presentato una D.I.A. in sanatoria con nota del 13 aprile 2011;
– il Comune ha preavvisato il relativo rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. 1667 del 20 aprile 2011 (ricevuta il 28 aprile 2011);
– in seguito la ditta ha ricevuto l’ordinanza di demolizione 22 settembre 2011 n. 253, di cui la società ha chiesto l’annullamento, insieme con gli atti presupposti ed antecedenti, con ricorso notificato il 21 novembre 2011;
considerato che l’istante si duole, da un lato, del fatto che la demolizione sia stata disposta prima del pronunciamento definitivo sulla pratica di D.I.A. in sanatoria e, dall’altro, delle ragioni a fondamento del preavviso di diniego, di cui alla nota 20 aprile 2011 n. 1667, che la società contesta perchè, a suo dire, basate sull’erronea qualificazione di tale “pergo-tenda” come costruzione;
considerato che, al contrario di quanto sostenuto dalla deducente, la demolizione ha un proprio idoneo presupposto costituito dal silenzio avente valore di rigetto, previsto dall’articolo 36, terzo comma, del testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (per il quale “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”);
considerato che gli altri rilievi sollevati non riguardano in sè l’ordinanza di demolizione: invero la ricorrente avrebbe dovuto muovere le censure relative all’esatta configurazione della “pergo-tenda” contro il provvedimento tacito di rigetto in ordine alla richiesta di accertamento di conformità , che si è formato al massimo nei sessanta giorni successivi allo spirare dei 10 giorni concessi per la presentazione di memorie e osservazioni dalla nota del 20 aprile 2011;
considerato che tale silenzio significativo, perfezionatosi al più il giorno 8 luglio 2011, non poteva essere contestato in data successiva allo scadere del termine di decadenza di sessanta giorni, stabilito oggi dall’articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, mentre il ricorso è stato effettivamente notificato il 21 novembre 2011;
ritenuta pertanto l’azione inammissibile;
considerato che le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bisceglie nella misura di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)