1. Giustizia e processo – Procedimento amministrativo – Impugnazione parere che determina arresto procedimentale  – Carenza di interesse – Non sussiste
2.  Procedimento amministrativo – Silenzio assenso a seguito della  sospensione dell’esame della pratica – Non sussiste
3.  Risarcimento del danno – Per  ritardato esercizio dei poteri amministrativi  – Se manchi la prova del danno e la dimostrazione del possesso dei requisiti per ottenere il bene della vita – Inconfigurabilità  

1. Per consolidata giurisprudenza sono lesivi e quindi immediatamente impugnabili gli atti  che determinano un definitivo arresto procedimentale (nella specie, il parere dirigenziale sfavorevole all’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
2. La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo l’inutile decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza che sia intervenuta risposta dell’Amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutti i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento.
3. In quanto non supportata da adeguata prova circa il possesso dei requisiti prescritti per ottenere il provvedimento richiesto  (nella specie, l’aver svolto servizi analoghi ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali) nonchè l’eventuale perdita di chance derivante dal suo diniego, non può essere accolta l’istanza di risarcimento del danno che sarebbe stato prodotto dal ritardato esercizio dei poteri amministrativi sebbene astrattamente configurabile in dipendenza del ritardo nell’attribuzione del cd. “bene della vita” che si collega al ritardo procedimentale.

N. 00277/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2010, proposto da: 
Associazione Omega – O.N.L.U.S., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Perrone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Stella Biallo e Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn.31-33; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di riunione del 23/07-18/08/’10, prot.AOO 152 del 24/08/’10 n.14138, con cui la Commissione Reg1ionale per il Randagismo della Regione Puglia ha espresso parere sfavorevole circa la richiesta di iscrizione della Assiociazione OMEGA – O.N.L.U.S. nell’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
-della nota prot. n.AOO 152 dell’01/09/’10 n.14336, con cui il Dirigente della “Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Ufficio 2 (Sanità  Veterinaria)” della Regione Puglia, ha comunicato il predetto parere della Commissione Regionale;
-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, preordinato ovvero comunque connesso e consequenziale, relativi al procedimento su istanza per la iscrizione della Associazione OMEGA O.N.L.U.S. nell’Albo Regionale di cui all’art. 13 della l.r. del 03/04/’9, n.12;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Perrone e avv. L. Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-All’esito di un procedimento amministrativo protrattosi a causa di ripetute e non sempre coerenti richieste documentali, viene rifiutata alla ricorrente l’iscrizione nell’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali (l’istanza è del maggio 2008 e il parere negativo risale all’agosto 2010); e il rifiuto si fonda su non meno incoerenti e disarticolate conclusioni raggiunte dalla deputata Commissione regionale per il randagismo nella seduta del 23.7.2010, comunicate all’interessata con la nota dirigenziale, in epigrafe meglio indicata, avverso la quale è stato proposto il gravame che ci occupa.
Partendo invero dalla constatazione che l’art.13 della l.r. n. 12/95 consentirebbe l’iscrizione all’albo in questione alle sole associazioni che opererebbero in via esclusiva all’interno del territorio regionale, la Commissione giunge -testualmente- ad affermare che dallo statuto fornito dall’Associazione ricorrente “non risulta il carattere esclusivo rivolto alle problematiche riguardanti il randagismo canino”.
Considerato il tenore letterale dell’atto impugnato, il preteso mancato rispetto dell’esclusività  territoriale, sebbene assunto a discutibile premessa del ragionamento seguito, non riveste un concreto ruolo motivazionale. Nè può tenersi conto del tentativo di integrazione postuma della motivazione posto in essere dalla difesa regionale nell’ultimo scritto difensivo.
La ragione del diniego è pertanto quella inferibile dagli atti impugnati.
Ma prima di entrare nel merito delle contestazioni sollevate in ricorso, deve esaminarsi l’eccezione preliminare di inammissibilità  opposta dalla difesa dell’Amministrazione.
2.- Viene infatti eccepita la carenza di interesse all’impugnazione sul presupposto che l’atto impugnato abbia carattere endoprocedimentale.
L’eccezione è priva di pregio.
E’ appena il caso di rammentare in proposito che per consolidata giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di aderire, sono lesivi e quindi immediatamente impugnabili gli atti che determinano un definitivo arresto procedimentale.
Tale è il parere sfavorevole all’iscrizione all’albo regionale impugnato nel presente giudizio.
3.- Nel merito il ricorso è fondato.
Deve convenirsi con parte ricorrente sulla compatibilità  di un oggetto più ampio dell’associazione con l’iscrizione all’albo regionale in questione e sull’arbitraria richiesta da parte dell’Amministrazione resistente di un ulteriore requisito non contemplato dalla legge.
Così recita infatti l’art.13, primo comma, della l.r. n.12/95: “Presso l’Assessorato regionale alla sanità  è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia”.
Dal significato letterale delle parole secondo la loro connessione logica emerge con chiarezza che la limitazione di legge è preordinata ad escludere l’iscrizione di associazioni che non operino in Puglia e che non si occupino di animali e non già  di associazioni che non si occupino in via esclusiva di animali o che non operino esclusivamente in Puglia. E siffatta conclusione, suggerita dal significato letterale della citata disposizione, trova conforto alla luce sia di un’interpretazione sistematica del riportato primo comma sia di un’interpretazione teleologica della disposizione in considerazione della ratio normativa.
Sotto il primo profilo deve osservarsi che lo stesso art.13, al secondo comma, nello specificare i documenti da allegare all’istanza di iscrizione richiede -per quel che qui rileva- sic et simpliciter “copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali”. Sotto il profilo della ratio, appare poi chiaro che l’obiettivo perseguito dalla normativa in esame sia quello di classificare le associazioni che si occupano di animali in ambito regionale, senza restrizioni di sorta. Il legislatore ubi voluit dixit.
Va pertanto accolto il secondo motivo di gravame.
3.- Al contrario non può condividersi che si sia formato il silenzio-assenso sull’istanza presentata nel maggio 2008 (primo motivo di ricorso).
Per costante giurisprudenza condivisa da questo Collegio, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo l’inutile decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza che sia intervenuta risposta dell’Amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutti i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento; e nel caso di specie tale condizione non è dimostrata. Tanto più che il 12 giugno 2008 la Commissione “sospendeva” l’esame della pratica adducendo la necessità  di accertamenti istruttori poi protrattisi fino al 2010 e tale sospensione non è mai stata oggetto di contestazione.
4.- Nè può accolta l’istanza di risarcimento del danno asseritamente prodotto dal ritardato esercizio dei poteri amministrativi sebbene astrattamente configurabile in dipendenza del ritardo nell’attribuzione del cd. “bene della vita” che si collega al ritardo procedimentale.
Nel caso concreto non è stata invero fornita prova rigorosa della verificazione del danno stesso.
Vengono allegati fatti solo astrattamente e potenzialmente causativi di danno (bandi per la gestione di canili comunali riservati alle associazioni iscritte all’albo regionale in discussione) ma non viene dimostrata la reale perdita di chance subìta dalla ricorrente che non può prescindere dalla prova del possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alle garede quibus (nella specie espressamente l’aver svolto servizi analoghi).
5.-In sintesi il ricorso va accolto parzialmente, con condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il parere sfavorevole gravato. Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente complessivamente liquidate in €2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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