1. Giustizia e processo – Azione risarcitoria proposta unitamente al ricorso ex art. 117 c.p.a. – Necessità di indicare specificatamente nel ricorso gli elementi che fondano la domanda risarcitoria – Sussiste – Facoltà del giudice di convertire il rito per la trattazione di tale domanda
2. Giustizia e processo – Silenzio-inadempimento – Onere del danneggiato di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità ex art 2043 c.c. – Sussiste – Ragioni
1. Il ricorrente che proponga un’azione risarcitoria unitamente al ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, già nell’atto introduttivo del giudizio è tenuto ad indicare, in maniera sufficientemente specifica, gli elementi che fondano la stessa domanda, la quale potrà essere decisa in sede cautelare ove sia di semplice soluzione ed in sede di rito ordinario, previa conversione del rito, ove la stessa richieda un’istruttoria; ciò in quanto l’art. 117, comma 6, non impone al Giudice la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria.
2. Il silenzio-inadempimento, ovvero l’illegittimo ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto il semplice ritardo dell’azione amministrativa non dimostra, di per sè, l’esistenza ontologica di un danno ad esso collegato nè la colpa dell’Amministrazione.
N. 00012/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2011, proposto da:
Studiocinque Outdoor S.r.l. – Società Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Comune di Foggia;
per la declaratoria di illegittimità :
– del silenzio inadempimento, ovvero del silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza del 03.08.2011 e sulla successiva diffida del 13.04.2011, entrambe inviate all’Amministrazione odierna resistente, limitatamente alle concessioni rilasciate dal Comune di Foggia alla ricorrente il 21.01.2002, recanti nn. 9663, 9634, 9635, 0636, 9637, 9638,9639,9640, 9641;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria:
– del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i richiesti rinnovi, ovvero ad ottenere in merito un provvedimento amministrativo espresso in riscontro alle proprie istanza e diffida;
nonchè, ancora, per l’accertamento e la declaratoria:
– dell’obbligo dell’Amministrazione di rendere i richiesti rinnovi, ovvero un provvedimento amministrativo espresso in riscontro all’istanza e diffida della ricorrente;
nonchè, infine:
– per il risarcimento del danno derivante alla Studiocinque Outdoor s.r.l., società unipersonale, a seguito della mancata pronunzia espressa sul richiesto rinnovo, da stimarsi secondo il prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e udita per la parte ricorrente il difensore avv. C. Di Gifico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente Studio Cinque Outdoor s.r.l. riferisce di aver presentato, nel corso dell’anno 2010, numerose istanze finalizzate al rinnovo di altrettante autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, delle quali, tuttavia, molte rimanevano inevase.
In particolare il Comune di Foggia ometteva di pronunciarsi in ordine al rinnovo delle autorizzazioni nn. 9663, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641 del 2002.
Perdurando il silenzio del Comune in ordine alle anzidette istanze, la Studio Cinque Outdoor s.r.l. si è determinata a presentare l’epigrafato ricorso, evidenziando come l’inerzia della Amministrazione si ponga addirittura in contrasto con le previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato dal Comune di Foggia con delibera di C.C. del 25 marzo 2011, che fissa in 60 giorni il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni e che impone di concluderlo con provvedimento esplicito.
Nessuno si è costituito per il Comune di Foggia.
Il ricorso va accolto nei limiti in cui si dirà .
La titolare, in quanto impresa esercente pubblicità nonchè – e soprattutto – in quanto titolare di precedenti autorizzazioni, ha un interesse indubbiamente qualificato a che il Comune evada le istanze di che trattasi; non emerge, inoltre, alcun motivo che giustifichi il silenzio della Amministrazione, la quale ha invece adottato provvedimenti espressi in ordine a diverse istanze presentate dalla ricorrente egualmente finalizzate al rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate.
Il Collegio non è invece in condizione di poter valutare, allo stato ed in mancanza di costituzione da parte del Comune, se nella specie le autorizzazioni del cui rinnovo si tratta costituiscano un atto dovuto o se residuino, in capo alla Amministrazione comunale, spazi di discrezionalità . Di conseguenza non può essere accolta la domanda con la quale la ricorrente chiede accertarsi il diritto ad ottenere il rinnovo della autorizzazioni medesime.
Infine, per quanto riguarda l’azione risarcitoria il Collegio non ritiene di dover disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 117 comma 6 attesa l’infondatezza della domanda derivante dal mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla causalità giuridica.
Infatti, il danno di cui la ricorrente chiede di essere risarcita troverebbe origine in avvenimenti indicati in via del tutto generica, come tali neppure compiutamente identificabili e – difatti – neppure oggetto di precisa allegazione e dimostrazione. La ricorrente allude al fatto che il silenzio avrebbe cagionato uno stato di incertezza e che perciò essa non sarebbe in grado di rassicurare i clienti in ordine alla possibilità di continuare ad utilizzare gli impianti; ma non si comprende se dopo la scadenza delle precedenti autorizzazioni gli impianti siano stati utilizzati o meno, nè se i contratti in corso con i clienti siano stati disdettati o se vi sia un effettivo rischio che vengano risolti. Ancor più evanescente è l’allegato danno all’immagine, giacchè neppure vi è la prova che i clienti siano al corrente delle vicende oggetto del presente ricorso o che queste ultime abbiano effettivamente recato discredito alla reputazione della Studio Cinque Outdoor.
Il Collegio rileva poi che l’art. 117 comma 6 non impone al Giudice Amministrativo di disporre sempre la conversione del rito nel caso in cui venga esercitata una azione risarcitoria unitamente al ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, e che da ciò si deve inferire la possibilità per il Giudice di definire tale azione anche con la sentenza che decide sul silenzio. Tanto suppone che il ricorrente, il quale faccia valere. la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla sua inerzia nel corso del giudizio ex art. 117 c.p.a, già nel ricorso introduttivo del giudizio è tenuto ad indicare, in maniera sufficientemente specifica, gli elementi che fondano l’azione risarcitoria, la quale potrà essere decisa in sede cautelare ove sia di semplice soluzione ed in sede di rito ordinario, previa conversione del rito, ove la stessa richieda una istruttoria. E’ peraltro evidente che la domanda fin dall’inizio deve essere formulata in maniera compiuta, e ciò tanto più ove – come nel caso di specie – si chieda al Giudice una valutazione equitativa del danno, la quale suppone l’impossibilità di provare l’esatto ammontare del danno.
Per concludere sul punto il Collegio rammenta che il c.d. silenzio-inadempimento, e cioè l’illegittimo ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.: in particolare il ritardo della azione amministrativa non dimostra, di per sè, l’esistenza ontologica di un danno collegato ad esso ritardo nè la colpa della Amministrazione.
Va pertanto rigettata, perchè infondata e generica, l’azione risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo.
Il ricorso va pertanto accolto nei soli limiti dell’obbligo del Comune di Foggia di evadere con provvedimento espresso le istanze di autorizzazione in rinnovo in epigrafe indicate.
La parziale soccombenza giustifica, però, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ogni diversa domanda rigettata, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Foggia di evadere con provvedimento espresso, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, le istanze di rinnovo delle autorizzazioni nn. 9663, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641 del 2002, presentate il 3 agosto 2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)