Giustizia e Processo – Obbligo di ottemperanza al decreto decisorio del ricorso straordinario – Sussiste – Pendenza ricorso straordinario per revocazione – Irrilevanza

Ricorre l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di ottemperare alle statuizioni contenute nel decreto decisorio del ricorso straordinario. La mera pendenza di un ricorso per revocazione avverso il predetto decreto non legittima l’Amministrazione a soprassedere dall’obbligo di ottemperanza.
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 4 aprile 2012, n. 1323. ric. n. 1582 – 2012     
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N. 00225/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Gianrodolfo Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi, 63; 
contro
Comune di Corato; 
nei confronti di
Giovanni Colaianni, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Leone, con domicilio eletto presso Michele Leone in Bari, via F. Crispi,6; 
per l’annullamento
della determinazione n. 60 del 24.05.2010 del Dirigente “Settore Ragioneria Finanze e Personale – Servizio Personale”, ad oggetto: <<Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato di un posto di “Dirigente del Settore Urbanistico-Edilizia Pubblica e Privata -Ecologia Ambientale- Verde Pubblico. Approvazione atti della Commissione esaminatrice a seguito ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Sig. Giovanni Colaianni c/Comune di Corato>>;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, compresi, ove occorra:
– la nota prot. n. 18452 del 15.06.2010;
– i verbali (in numero di due) dei lavori della Commissione Esaminatrice recepiti con la gravata determinazione dirigenziale 60/2010;
e con motivi aggiunti, depositati il 2/9/2010:
– del Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per il Conferimento a tempo indeterminato di un posto di Dirigente del Settore Urbanistico Edilizia Pubblica e Privata-Ecologia Ambiente-Verde Pubblico datato 28.11.2001, nella parte in cui prevede la valutazione anche di “titoli”;
– della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 07.07.2010, ad oggetto <<Presa d’atto della determinazione dirigenziale n. 60 del 24.05.2010¦>>;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, compresi:
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giovanni Colaianni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti M. F. Ingravalle e M. Leone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso in esame Di Bari Gianrodolfo impugna il provvedimento di cui in epigrafe – (con cui il Dirigente del settore Ragioneria e Finanze e Personale, in esecuzione di decisione su ricorso straordinario proposto dal controinteressato, ha proceduto alla definitiva riapprovazione della graduatoria del Concorso pubblico ad un posto di Dirigente settore urbanistico – Edilizia pubblica e privata,, collocando il controinteressato al primo posto) – nonchè gli atti connessi e presupposti (nota di comunicazione, verbali della Commissione di concorso) e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente, in esito alla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Dirigente settore urbanistico – Edilizia pubblica e privata, indetto dal Comune di Corato con bando del 28.11.2001, si è classificato al primo posto con punti 49,64 nella definitiva graduatoria, approvata con determinazione n. 98/2002, classificandosi viceversa al secondo posto il controinteressato Colaianni con punti 49,13.
Quest’ultimo ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la citata determinazione di approvazione della graduatoria, nonchè tutti gli atti connessi e presupposti.
In conformità  del parere reso dal Consiglio di Stato (Sezione I n. 3716 del 18.6.2008), il Capo dello Stato ha accolto il ricorso di che trattasi.
Il ricorrente, sulla base di un fatto nuovo, consistente nell’asserita sopravvenuta inesistenza giuridica del posto messo a concorso (in conseguenza di modifiche intervenute nella pianta organica del Comune di Corato), ha proposto ricorso per revocazione innanzi alla medesima autorità .
Ciò premesso, lamenta il ricorrente che il Comune, anzichè attendere l’esito del predetto ricorso per revocazione, con gli impugnati provvedimenti, ha dato esecuzione alle statuizioni di cui alla decisione sul ricorso straordinario, approvando la graduatoria nella quale il controinteressato risulta primo classificato e vincitore del concorso.
Il Di Bari, a supporto dell’impugnazione, deduce i seguenti motivi di censura:
1) Violazione dei principi di cui all’art. 7 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, difetto di motivazione, contraddittorietà , manifesta ingiustizia, in relazione alla circostanza che il Comune avrebbe ottemperato alla decisione su ricorso straordinario senza attendere l’esito del ricorso per revocazione proposto dal ricorrente;
2) Eccesso di potere sotto altro profilo, in relazione alla circostanza che il Comune di Corato avrebbe istituito un posto nuovo e diverso, che proprio per questo non andava più attribuito al controinteressato, il quale non aveva neanche impugnato i provvedimenti di modifica della pianta organica in parte qua;
3) In via subordinata, eccesso di potere sotto ulteriore profilo, in relazione alla circostanza che il comune di Corato, pur avendo confermato le intervenute modifiche alla pianta organica, avrebbe poi comunque assegnato al ricorrente il 7° settore (Ambiente Ecologia Agricoltura), riservando invece la controinteressato il 3° settore.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Colaianni, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in data 2.9.2010 e ritualmente notificati, ha proposto motivi aggiunti (rectius: ulteriori), deducendo:
4) Violazione e falsa applicazione art. 28 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 68 del Regolamento generale del Comune di Corato, in relazione alla circostanza che il posto dirigenziale in questione dovesse conferirsi attraverso concorso per esami e non invece per titoli ed esami, quest’ultimo riservato all’accesso alla qualifica di Dirigente di prima fascia;
5) Eccesso di potere sotto altro profilo, in relazione ai criteri utilizzati dal Comune nella riedizione della graduatoria a seguito della decisione su ricorso straordinario, con riferimento alle voci: abilitazione professionale con iscrizione all’albo e coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96; censurando altresì l’arrotondamento a 1,98 punti invece che 1,99 in ordine alla valutazione del titolo di studio del ricorrente, nonchè infine con riferimento all’attribuzione di punti 0,95 invece che 0,40, relativi alla valutazione del curriculum del ricorrente;
6) In legittimità  in via derivata della delibera G.M. 107/2010, recante presa d’atto dell’impugnata determinazione dirigenziale n.60/2010.
Con ordinanza n. 630/2010 di questo Tribunale è stata accolta l’istanza cautelare, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza 487/2011.
All’udienza del 22.12.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso principale è infondato e che i motivi aggiunti risultano anzitutto inammissibili, prima che infondati.
Ed invero, è anzitutto infondato il primo motivo, atteso che, mentre ricorre l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di ottemperare alle statuizioni contenute nel decreto decisorio del ricorso straordinario, sarebbe viceversa risultato arbitrario e illegittimo soprassedere in ordine al predetto obbligo di ottemperanza in ragione della mera pendenza di un ricorso straordinario per revocazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, alla stregua delle condivisibili motivazioni espresse dal Consiglio di Stato Sez. I – Adunanza del 26.5.2010, con cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente, in quanto innanzitutto estraneo all’ambito di applicazione e alle ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c..
Deve inoltre rilevarsi che, alla stregua delle affermazioni dello stesso ricorrente ed anche a prescindere da ogni altra considerazione, la modifica delle competenze proprie del posto messo a concorso non ha comportato affatto la soppressione del posto medesimo, legittimamente pertanto attribuito al controinteressato.
Il terzo motivo risulta anzitutto inammissibile, non tanto per il fatto che il ricorrente risulta comunque titolare di incarico dirigenziale del 7° settore, quanto soprattutto perchè al controinteressato non poteva che essere attribuito il posto originariamente messo a concorso, indipendentemente dalle mutate o ampliate competenze.
Quanto ai motivi aggiunti deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità  degli stessi sotto vari profili.
Il motivo sub 4) infatti risulta inammissibile in quanto volto a contestare il bando di gara, sulla base di una supposta sopravvenuta condizione che lo avrebbe reso solo ora lesivo per il ricorrente, atteso che il bando di gara – a tacere di ogni altra considerazione – non risulta oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente.
Inammissibile e infondato è anche il motivo sub 5), sia con riferimento alla valutabilità  dell’iscrizione all’albo, sia con riferimento alla valutazione del titolo di coordinatore della sicurezza, considerato peraltro che con riferimento a tale ultimo titolo è stato attribuito pari punteggio sia al ricorrente che al controinteressato (punti 0,8).
Inammissibile e infondate le ulteriori censure di cui sub 5) e sub 6), sia perchè la delibera G.M. 107 del 7.7.2010 non è stata fatta oggetto di impugnazione (motivo sub 6), sia perchè infondate le censure dalle quali il ricorrente vorrebbe far discendere l’illegittimità  degli impugnati provvedimenti in via derivata dalla illegittimità  della citata delibera, non impugnata.
L’inammissibilità  degli ulteriori profili dedotti con i motivi aggiunti si riconnette, anche e comunque alla inammissibilità  e infondatezza delle contestazioni relative al bando di concorso del 2001, atteso che la rivendicazione da parte del ricorrente di complessivi punti 1,5 non supera la soglia di resistenza, con conseguente difetto di interesse, stante la discrezionalità  delle valutazioni relativamente espresse dalla commissione in ordine ai titoli e ritenuta l’inammissibilità  della censura con cui il ricorrente pretenderebbe l’illegittimità  del bando, nella parte in cui prevede un concorso per titoli ed esami invece che – a suo dire – solo per esami.
Va dunque respinto il ricorso principale e dichiarati inammissibili e infondati i motivi aggiunti.
Le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 – per spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. – seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al rimborso in favore del controinteressato delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 – per spese, diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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