1. Procedimento amministrativo – Impianti pubblicitari – Diniego autorizzazione installazione – Necessità gara d’appalto – Violazione libertà iniziativa economica (art.41 Cost.) – Non sussiste
2. Procedimento amministrativo – Impianti pubblicitari – Diniego autorizzazione installazione – Natura di provvedimento soprassessorio sine die – Non sussiste – Possibilità di tutela propri interessi in sede giurisdizionale
1. Il provvedimento di diniego di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in ragione della necessità di indire apposita gara d’appalto per l’assegnazione dei lotti in conformità a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari deve ritenersi legittimo, atteso che non appare ragionevole sostenere che l’assegnazione degli spazi solo a seguito di procedimento ad evidenza pubblica costituisca circostanza idonea a inibire e valorizzare l’attività e la libertà di iniziativa economica privata.
2. Il provvedimento di diniego di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in attesa dell’indizione di una gara pubblica per l’assegnazione dei lotto non può assimilarsi ad una generica comunicazione soprassessoria sine die, attesa la possibilità di tutela giurisdizionale in relazione all’ingiustificata inerzia dell’Amministrazione Comunale in ordine all’indizione della gara finalizzata all’assegnazione degli spazi, attraverso i mezzi predisposti dall’ordinamento ex art. 21 bis L.1034/71 e art. 31 C.P.A..
N. 00207/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2003, proposto da:
Studio Cinque Outdoor Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. G.Caponio, via S.Lioce N.52;
per l’annullamento
– delle note prott. nn. 44129 – 44252 – 44253 – 44254, tutte riportanti la data del 30.01.2003 e tutte notificate il 6 febbraio 2003 presso la sede della Ditta Studio Cinque Outdoor s.r.l., con le quali il Dirigente della IV Ripartizione dell’Ufficio Tecnico comunicava alla ricorrente che “per l’espletamento della richiesta in questione (di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari) questa amministrazione a mezzo della ripartizione competente, dovrà approntare apposita gara d’appalto per l’assegnazione dei lotti di cui al piano generale degli impianti pubblicitari. Pertanto allo stato la pratica resta sospesa”;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli gravati, ancorchè non conosciuto;
nonchè
per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Trani a rilasciare le autorizzazioni richieste dalla società ricorrente;
e per il risarcimento dei danni derivanti alla società ricorrente a causa dell’illegittimo provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo, oggetto del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Valeria Citarella, su delega dell’avv. F.Lofoco e avv. M. Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la Studio Cinque Outdoor s.r.l., impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno.
La ricorrente, con n. 4 istanze del 23.12.02, ha chiesto al Comune di Trani il rilascio di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari monofacciali da realizzarsi in Via Mondelli, Via Falcone, C.so Imbriani e Circonvallazione.
Non avendo avuto riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione, con note racc. a.r. del 23-24.1.03, ha comunicato l’inizio dei lavori.
Con i provvedimenti impugnati il dirigente dell’U.T.C. ha sospeso il procedimento in ragione della necessità di indire apposita gara d’appalto per l’assegnazione dei lotti in conformità a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; violazione del principio di certezza e del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, perplessità ed ingiustizia manifesta;
2) violazione degli artt. 1, 2 e 4 L. n. 241/90; violazione del principio di buona amministrazione e di correttezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/90; eccesso di potere per omessa comunicazione di nomina del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trani, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 406/03 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
La controversia in esame rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, trattandosi di impugnazione di diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.
Il ricorso, melius re perpensa rispetto all’orientamento espresso in sede di sommaria cognizione cautelare, è infondato, sia con riferimento all’azione impugnatoria, sia – conseguentemente – con riferimento alla domanda risarcitoria, anche a prescindere dai profili di inammissibilità relativi all’omessa impugnazione delle norme regolamentari presupposto dell’impugnato provvedimento di diniego.
Occorre infatti anzitutto rilevare che gli impugnati provvedimenti, in ragione del loro inequivoco contenuto, integrano non già provvedimenti soprassessori e/o meramente soprassessori, bensì provvedimenti di diniego, atteso che il Comune ha rappresentato di dover procedere all’assegnazione dei lotti di cui al Piano Generale degli impianti pubblicitari solo a seguito della prevista apposita gara d’appalto e, logicamente, in favore del soggetto risultato aggiudicatario, in conformità delle previsioni regolamentari in materia, di cui al regolamento approvato con delibera G.M. 1122/96 e con delibera Comm. Straord. 963/94.
Ciò premesso, risulta infondato il primo motivo di censura, atteso che non appare ragionevole sostenere che l’assegnazione degli spazi solo a seguito di procedimento ad evidenza pubblica costituisca circostanza idonea a inibire e valorizzare l’attività e la libertà di iniziativa economica privata, tutelata in via programmatica dall’art. 41 Cost.
Nè peraltro l’ipotesi in esame può assimilarsi ad una generica comunicazione soprassessoria sine die, attesa la possibilità di tutela giurisdizionale in relazione all’ingiustificata inerzia dell’Amministrazione Comunale in ordine all’indizione della gara finalizzata all’assegnazione degli spazi, attraverso i mezzi predisposti dall’ordinamento ex art. 21 bis L.1034/71 e art. 31 C.P.A. (considerato che l’interesse meritevole di tutela è quello all’indizione della gara e che la violazione di tale obbligo giammai può comportare l’assegnazione diretta degli spazi in favore della ricorrente).
Risulta del resto evidente e logico ritenere che la libertà d’iniziativa economica privata debba necessariamente trovare un contemperamento con l’esercizio della potestà pianificatoria e regolamentare, la quale – espressione della potestà amministrativa – è preordinata a realizzare l’interesse pubblico ad una omogenea, razionale e ottimale utilizzazione degli spazi pubblicitari, anche a tutela del decoro urbano.
Conseguentemente, quand’anche le note impugnate volessero qualificarsi come soprassessorie, non potrebbero comunque ritenersi irragionevoli e illegittime, in quanto preordinate alla tutela del prevalente interesse pubblico (ambiente, decoro, paesaggio, sicurezza della viabilità ), atteso che lo stesso art.41 Cost. contempla espressamente che l’attività economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, dovendo essere indirizzata e coordinata a fini sociali, in sintonia quindi con l’interesse pubblico (cfr. Bari III Sez. sentenza n. 3884/10).
Deve evidenziarsi la diversità della fattispecie in esame rispetto a quella relativa all’impugnazione di atti meramente soprassessori motivati – ad esempio – con generico riferimento alla necessità di eventuale e/o futura approvazione di apposito piano degli impianti, laddove nel caso in esame la motivazione del diniego attiene alle sole modalità di assegnazione.
Nè ricorre la dedotta violazione della L. 241/90 sotto i vari profili denunciati, sia per quanto già sopra evidenziato in relazione ai rimedi esperibili contro l’inerzia, sia in considerazione del fatto che la ricorrente ha avuto ampi spazi partecipativi nell’ambito del procedimento da essa stessa avviato e senza peraltro considerare lo sbarramento ostativo rappresentato dal disposto di cui all’art. 21 octies L.241/90.
Conseguentemente infondata risulta dunque anche l’azione risarcitoria, atteso peraltro che la ricorrente ha installato di fatto e continuato ad esercire gli impianti di che trattasi in virtù della concessione di tutela cautelare, giusta ordinanza di questo Tribunale n. 408/2003.
Le spese di giudizio – che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per spese, diritti e onorari oltre iva e cap – seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Trani, delle spese di giudizio, spese che si liquidano in complessive € 2.500,00, per spese diritti e onorari, oltre iva e cap se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)