Contratti pubblici – Disciplinare di Gara  – Richiesta a pena esclusione dichiarazione possesso requisiti ordine generale impresa ausiliaria (art. 38 D.Lgs.n.163/2006) –  Omessa dichiarazione esistenza debito –  Imputabilità  mancato pagamento a terzi – Irrilevanza – Esclusione dalla gara – Legittimità 

 
 Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie nel caso in cui il disciplinare di gara richieda, a pena d’esclusione, che anche l’impresa ausiliaria dichiari il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, qualora un concorrente, pur  attestando di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, non dichiari  l’esistenza di un debito nei confronti della Cassa Edile (in misura superiore alla soglia di gravità  fissata dal D.M. 24 ottobre 2007), deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara, non rilevando nei confronti della stazione appaltante l’imputabilità  del mancato pagamento ad un istituto di credito.
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TAR; ric. n. 2024 – 2011; sentenza 25 ottobre 2012, n. 1808 – 2012
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N. 00067/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02024/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2011, proposto da Tundo s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Tundo Michele, La Meridionale Costruzioni s.r.l., Monteco s.r.l. e Monticava Strade s.r.l., e da Ditta Pietro Mancarella, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Misserini e Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante 33;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Idrodinamica Spurgo Velox, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. Giovanni Putignano e figli s.r.l., Cogeir s.r.l. e Splendor Sud s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 25 ottobre 2011, prot. n. 119647, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e dei servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti, negli abitati dell’ambito territoriale n. 8, indetta con lettera prot. n. 38865 del 1 aprile 2011;
nonchè per la declaratoria di nullità  o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata;
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Idrodinamica Spurgo Velox;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Misserini, Giuseppe Mormandi, Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi Damiani), Carlo Tangari (per delega di Luigi Quinto e Pietro Quinto);
 

Ritenuto nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il ricorso principale non appare sorretto da fumus, in quanto:
– il disciplinare di gara richiedeva, a pena d’esclusione, che anche l’impresa ausiliaria dichiarasse il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006;
– la Ditta Pietro Mancarella ha attestato di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, tacendo dell’esistenza di un debito nei confronti della Cassa Edile (in misura superiore alla soglia di gravità  fissata dal D.M. 24 ottobre 2007);
– l’asserita imputabilità  del mancato pagamento ad un istituto di credito non rileva nei confronti della stazione appaltante;
Ritenuto, inoltre, che appare suscettibile di accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale, attinente alla mancata dichiarazione di un precedente penale da parte del legale rappresentante dell’ausiliaria Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. (cfr., su fattispecie analoga, TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2011 n. 725);
Ritenuto, infine, di dover condannare le ricorrenti alla refusione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna le società  ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Idrodinamica Spurgo Velox, a ciascuna nella misura di euro 1.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)